Limiti all'utilizzo del denaro contante: i pagamenti frazionati

La legge di Bilancio 2020 ha modificato i limiti relativi all’utilizzo del denaro contante. Dal 1° luglio prossimo, non sarà più possibile effettuare trasferimenti di denaro contante per importi pari o superiori a 2.000 euro. Dal 1° gennaio 2022 il predetto limite scenderà ancora, a 1.000 euro.
Attualmente la soglia risulta pari a 3.000 euro.

Limiti utilizzo denaro contante pagamenti frazionatiLimiti all’utilizzo di denaro contante: il divieto di frazionamento del pagamento

 

La disposizione interessata dalla modifica circa i limiti all’utilizzo del denaro contante è l’articolo 49 del D.Lgs n. 231/2007.

Il testo, ancora oggi in vigore, così dispone:

E’ vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 3.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati …”.

 

Il legislatore si è così preoccupato dell’eventualità che vengano effettuati più pagamenti frazionati, tutti al di sotto della soglia, con l’unico intento di eludere l’osservanza del predetto limite.

Tale eventualità non deve essere però confusa con i comportamenti, del tutto legittimi, posti in essere sulla base di un accordo concluso con il creditore circa il pagamento rateale del corrispettivo relativo all’acquisto di beni o di servizi.

Non è casuale che il legislatore abbia utilizzato l’espressione “artificiosamente frazionati”.

Il problema, si pone in generale, per tutte le attività commerciali, ma in special modo per le prestazioni poste in essere dai soggetti ex art. 22 del Decreto Iva o dalle agenzie di viaggio.

 

Il problema e la soluzione

 

In particolare, stante il divieto di frazionare l’operazione o il pagamento, con l’unico intento di eludere il predetto limite, ci si deve domandare se sia corretto che un cliente effettui ad esempio il pagamento di un viaggio, il cui importo complessivo ammonta a 5.000 euro, in due rate di 2.500 euro cadauna, che saranno versate a distanza di 20 giorni l’una dall’altra.

In particolare, la prima rata sarà pagata all’atto della conferma, quindi della prenotazione del viaggio.

l saldo, invece, presumibilmente prima della partenza.

Inoltre, ci si deve anche domandare se la concessione della rateazione debba risultare dal contratto sottoscritto all’atto della conferma.

 

Pagamento frazionato: sì o no?

 

Il problema posto con il quesito può essere risolto verificando preliminarmente se, l’effettuazione del pagamento del viaggio in due o più rate, la prima all’atto della prenotazione e la seconda prima della partenza, sia conforme alle prassi commerciale.

La risposta deve essere ragionevolmente positiva ed in questo caso si può correttamente affermare che la suddivisione in due o più rate non è effettuata al fine di eludere il limite.

Al contrario, la rateazione è conforme rispetto a quelli che sono i comportamenti comunemente adottati nell’ambito del settore turistico.

Sotto questo profilo il comportamento descritto può considerarsi corretto.

Il problema posto con il quesito è stato affrontato direttamente dal Ministero dell’Economia e delle finanze che ha fornito gli opportuni chiarimenti.

Secondo tali indicazioni le agenzie di viaggio ed i tour operator possono incassare in contanti gli acconti relativi a pacchetti e/o servizi turistici, se ciascuno di essi è di importo inferiore al limite previsto dalla legge.

A tal fine è necessario che il contratto di vendita, sottoscritto tra le parti, contenga l’indicazione dell’importo complessivamente dovuto nonché l’ammontare delle singole rate e le relative scadenze.

L’orientamento del MEF assume particolare rilevanza in quanto chiarisce le regole da seguire in caso di utilizzo del denaro contante in presenza di acconti e saldi.

Il comportamento descritto è dunque corretto a condizione che l’indicazione dei saldi e degli acconti dovuti, con le relative scadenze, risulti per iscritto, dal relativo contratto.

 

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A cura di Nicola Forte

Martedì 28 gennaio 2020