Le principali scadenze fiscali e previdenziali di maggio 2020: dall’emergenza Covid-19 le proroghe e sospensioni del DL Cura Italia e DL Liquidità.
Emergenza Corona Virus provvedimenti di proroga e sospensione
In base ai decreti Cura Italia (DL 18/2020 convertito in Legge) e Liquidità (DL 23/2020 in attesa di conversione) sono state previste una serie di sospensioni e proroghe di adempimenti e versamenti fiscali, amministrativi e contributivi per far fronte all’emergenza CoronaVirus che hanno interferito sulle scadenze fiscali del mese di maggio 2020.
[AGGIORNAMENTO 14/5/2020: il “Decreto Rilancio” già presentato alla stampa dal Premier Conte ma ad ora non ancora in G.U. prevede la proroga al 16 settembre 2020 delle proroghe già precedentemente concesse dai due decreti cura Italia e Liquidità, appena sarà pubblicato il testo del decreto potremo essere più precisi]
Riportiamo di seguito le principali disposizioni in vigore per il mese di maggio 2020.
Sospensione dei versamenti
[Per approfondimenti vedi: Quali scadenze di aprile e maggio prorogate al 30/6/2020 e per chi ed anche Scadenze aprile e maggio 2020: in quali casi c’è la proroga]
In base all’art. 18 del DL 23/2020, per i contribuenti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in Italia, per i mesi di aprile e di maggio 2020, i termini:
- dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi Inail;
- dei versamenti IVA;
- e dei versamenti in autoliquidazione relativi alle ritenute alla fonte e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale (di cui agli artt. 23 e 24, DPR n. 600/73 per lavoro dipendente o assimilato), operate in qualità di sostituti d’imposta;
sono sospesi alle seguenti condizioni nei seguenti casi:
- i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta 2019, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 33% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, devono aver subito una diminuzione dei ricavi o dei compensi di almeno il 50% nei mesi di marzo e/o aprile 2020, rispetto agli stessi mesi del 2019;
- soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione dal 1° aprile 2019.
Enti non commerciali
Sempre a prescindere dalla verifica della riduzione del fatturato, per i mesi di aprile e di maggio 2020, sono sospesi i versamenti relativi alle ritenute alla fonte su redditi di lavoro dipendente/assimilati e ai contributi previdenziali e assistenziali/premi INAIL per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa.
Province maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria
La sospensione dei versamenti dell’imposta sul valore aggiunto si applica per i mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume dei ricavi e dei compensi del periodo d’imposta precedente, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, che hanno subito rispettivamente una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta e nel mese di aprile 2020 rispetto allo stesso mese del precedente periodo d’imposta.
Data versamento
il versamento dovrà essere effettuato in un’unica soluzione entro il 30 giugno 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal 30.06.2020.
Sospensione degli adempimenti fiscali
In base all’articolo 62 del Decreto Cura Italia (DL 18/2020), per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall’effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Ad esempio i modelli Intrastat e la dichiarazione IVA, che andranno inviati entro il prossimo 30/6/2020.
Termini per la riscossione
Dall’8 marzo al 31 maggio 2020 sono sospesi i termini dei versamenti derivanti da da cartelle esattoriali, accertamenti esecutivi Agenzia delle Entrate, avvisi di addebito INPS, atti di accertamento Agenzia Dogane ed enti locali.
I versamenti andranno effettuati in unica rata entro il 30 giugno 2020 (Art. 68 c. 1 – 2 DL 18/2020).
Bilancio d’esercizio
In base alla articolo 106 del Decreto Cura Italia, il termine per l’approvazione dei bilanci relativi all’esercizio chiuso al 31/12/2019 slitta al 29 giugno 2020 (180 giorni dopo la fine dell’esercizio).
Le società sono ovviamente libere di approvare il bilancio prima del termine ultimo.
Lo stesso articolo 106 del Decreto Cura Italia semplifica le modalità di assemblea “a distanza” per far fronte alle necessità di distanziamento sociale derivanti dall’emergenza Corona Virus.
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Scadenze fiscali di Maggio 2020
Riportiamo di seguito alcune delle principali scadenze fiscali del mese.
Ricordiamo che gli adempimenti fiscali e previdenziali scadenti di sabato o di giorno festivo sono considerati tempestivi se posti in essere il primo giorno lavorativo successivo
16 MAGGIO
Scadenza effettiva Lunedì 18 maggio
IVA – SOGGETTI TRIMESTRALI – 1′ TRIMESTRE
Versamento dell’IVA a debito del 1′ trimestre dell’anno da parte dei contribuenti trimestrali, con l’utilizzo del mod. F24 – codice tributo 6031.
IVA – LIQUIDAZIONE PERIODICA – SOGGETTI MENSILI
Versamento dell’IVA a debito presso gli istituti o le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del mod. F24 – codice tributo: 6004 (versamento Iva mensile – aprile), da parte dei contribuenti Iva mensili.
INPS – CONTRIBUTI ARTIGIANI E COMMERCIANTI
Pagamento della prima rata (fissa), – relativa al trimestre gennaio, febbraio e marzo – calcolata sul reddito minimale, mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione, con l’utilizzo del mod. F24.
RITENUTE ALLA FONTE
Versamento delle ritenute alla fonte operate nel corso del mese precedente (esempio: compensi per l’esercizio di arti e professioni – provvigioni per intermediazione – retribuzioni di lavoro dipendente) con utilizzo del mod. F24.
Ricordiamo che i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo di imposta 2019, i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020 possono chiedere la disapplicazione delle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.
Fac-simile per la richiesta di disapplicazione della ritenuta
Data: 17/03/2020
Il file è in formato Word, per cui può essere facilmente compilato e adattato con i propri dati.
INPS – CONTRIBUTI PERSONALE DIPENDENTE
Pagamento dei contributi dovuti sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti di competenza del precedente mese, mediante versamento presso gli istituti e le aziende di credito o gli uffici e le agenzie postali o i concessionari della riscossione con l’utilizzo del mod. F24
INPS – CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA
Pagamento, da parte dei soggetti committenti, dei contributi relativi alla gestione separata INPS dovuti sui compensi corrisposti nel corso del precedente mese.
Per il versamento si utilizza il modello F24.
INAIL
Scadenza seconda rata dell’autoliquidazione 2019/2020
20 MAGGIO
ENASARCO
Scade il termine per il versamento dei contributi del 1′ trimestre.
25 MAGGIO
INTRASTAT – mensili
Presentazione in modalità telematica degli elenchi riepilogativi mensili delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni e servizi relativi al mese precedente.
31 MAGGIO
Scadenza effettiva lunedì 1 Giugno
RINNOVO CONTRATTI DI LOCAZIONE – IMPOSTA DI REGISTRO
Per i contratti non soggetti a “cedolare secca”, scade il termine per il versamento dell’imposta di registro – pari al 2% del canone annuo – relativa ai contratti di locazione decorrenti dal giorno 1 del mese. Per il versamento si utilizza il mod. F24.
UNI-EMENS
Scade il termine per l’invio telematico della dichiarazione Uni-emens relativi al mese precedente.
SOSPENSIONE TERMINI CAUSA CORONA VIRUS
SALVO ULTERIORI INTERVENTI LEGISLATIVI, in questa data 31/5/2020, scadono i termini sospesi ai sensi all’art. 61 DL 18 cura Italia: ritenute dipendenti e assimilati, contributi previdenziali, premi INAIL che erano stati sospesi per il periodo 2 marzo 2020 / 30 aprile 2020 e IVA del mese di marzo 2020. Questi versamenti andranno eseguiti entro il 31/5 in unica rata oppure cinque rate mensili, da maggio a settembre.
Commercialista Telematico
Sabato 2 maggio 2019