Scadenze aprile e maggio 2020: in quali casi c’è la proroga

In attesa della pubblicazione in G.U. del decreto “liquidità” vediamo quali sono le possibili proroghe in arrivo in merito alle scadenze del 16/4 e 16/5

Proroga scadenze di aprile e maggio

Dopo il Decreto 18/2020 “Cura Italia” che si era preoccupato di sospendere alcune scadenze fiscali alle piccole aziende (solo le piccole in quanto sopra ai 2.000.000 di euro di ricavi 2019 sostanzialmente non era stata data alcuna proroga) arriva ora un primo decreto di aprile, il decreto liquidità, che torna ad occuparsi di proroghe.

Questo decreto, approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata di lunedì 6 aprile non è attualmente ancora disponibile per cui i commenti sono necessariamente fondati sulla bozza di decreto che ha circolato e sulle dichiarazioni in conferenza stampa del Presidente Conte e dei Ministri competenti.

Dobbiamo quindi aspettare il decreto definitivo per essere certi di parlare di norme definitive. Tanti utenti però ci scrivono per chiedere comunque di essere aggiornati per cui oggi segnaliamo le ipotesi di proroga delle prossime principali scadenze le ipotesi trapelate, in attesa della pubblicazione del Decreto in G.U..

La precedente proroga scadenze per tutti di soli 4 giorni

Innanzi tutto il Decreto in arrivo torna a regolamentare il dettato dell’art. 60 del D.L. 18/2020 che – per tutti i soggetti – aveva prorogato tutti i versamenti fiscali, contributivi e assicurativi in scadenza al 16/3 ma di soli 4 giorni, fino al 20 marzo. 
Ebbene, come prevedibile, si torna su quella scadenza e la si proroga ora al 16 aprile: in sostanza tutte le scadenze del 16/3 non rispettate possono essere adempiute, senza sanzioni e interessi, fino al 16 aprile 2020.

Scadenze fiscali del 16/4 e 16/5

In merito invece alle nuove scadenze in arrivo per il 16/4 (e 16/5) cambia la modalità di individuazione dei soggetti che possono usufruire della proroga rispetto al precedente D.L. 18/2020.

Requisiti per avere la proroga al 30/6/2020

Proroga concessa a imprenditori e professionisti con volume di ricavi 2019 fino a 50.000.000 di euro.

Condizione della riduzione dei ricavi: se i ricavi del mese di marzo 2020 sono inferiori di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (e lo stesso calcolo andrà fatto sul mese di aprile per la scadenza del 16/5) sarà possibile la proroga del 16/4 al 30/6.

In caso di ricavi 2019 superiori a 50milioni di euro, la proroga sarà concessa solo se la diminuzione dei ricavi sarà di oltre il 50%

Al ricorrere delle suddette condizioni:

  • I versamenti di IVA
  • Ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente e assimiliati
  • trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta
  • Contributi previdenziali, anche quelli trattenuti ai dipendenti
  • Premi assicurativi obbligatori

le scadenze del 16/4 e 16/5 sono prorogate al 30/6, in un’unica soluzione oppure mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal medesimo mese di giugno 2020. 
Tutto questo sempre – si ricorda -, come già scritto più sopra, sulla base delle bozze del decreto, non della versione definitiva, per la quale si aspetta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

La stessa proroga è applicabile anche alle aziende e professionisti che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, in data successiva al 31 marzo 2019.

 

Prossimi acconti imposte con più tolleranza

Ai prossimi versamenti di acconto delle imposte sui redditi – e solo per queso anno 2020 -, nel caso di quantificazione di quanto dovuto in base al calcolo previsionale del reddito 2020, non saranno applicate sanzioni ne interessi se l’importo versato non è inferiore all’80% di quanto a posteriori si rivelerà dovuto. Sostanzialmente viene solo data un po’ più di tolleranza nei calcoli.

 

Sospensione volontaria ritenute d’acconto in questo periodo

Professionisti ed intermediari del commercio possono chiedere ai propri committenti che non venga operata la ritenuta d’acconto al momento del pagamento dei propri compensi, qualora il pagamento avvenga nel periodo dal 17/3/2020 al 31/5/2020.

Si tratta di un aggiornamento – con modifiche – della disposizione già introdotta dal comma 7 dell’art. 62 del D.L. 18/2020.

Chi ne può usufruire (ritenute ex artt. 25 e 25/bis DPR 600/1973)
La norma è rivolta ai titolari di redditi di lavoro autonomo (ad esempio i professionisti, artisti) e altri redditi o per rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

Requisiti

– Aver percepito nell’anno 2019 ricavi o compensi di ammontare non superiore a 400mila euro.
– non aver sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato nel mese precedente (rispetto al momento della “trattenuta” si ritiene)

Al ricorrere delle suddette condizioni il contribuente può chiedere al committente che non si operi la ritenuta d’acconto. La richiesta può essere indicata già in fattura, la quale non conterrà quindi il rigo “ritenuta d’acconto”.

Il professionista dovrà poi essere lui ad occuparsi del versamento delle ritenute: dovranno essere versate in unica soluzione entro il 31 luglio 2020 o in cinque rate mensili a decorrere da luglio.

Si tratta a nostro modo di vedere di una norma intelligente, nell’ottica di lasciare più liquidità in mano ai professionisti e intermediari, ma è mancato il coraggio di introdurre una agevolazione ben più efficace: spesso a causa delle ritenute subite, i professionisti in particolare, ai quali viene applicata la ritenuta d’acconto del 20% sui compensi, chiudono la propria dichiarazione dei redditi a credito e sono costretti a restare in attesa del rimborso IRPEF che arriva anche dopo anni. Sarebbe stato possibile in questa occasione lasciare semplicemente che (almeno il periodo individuato: 17/3 – 31/5) le ritenute non venissero operate e che il versamento delle imposte da parte del professionista avvenisse completamente in dichiarazione dei redditi (peraltro col meccanismo esistente dei due acconti – di metà anno e novembre – anche dal punto di vista della “valuta” lo Stato ci avrebbe perso ben poco), senza costringerlo a versare “le sue ritenute” a luglio.

 

Proroga scadenze Certificazioni Uniche

Il termine (che per legge è fissato nel 7/3) era già stato prorogato al 31/3 dal D.L. 9/2020 ed ora viene nuovamente prorogato al 30 aprile.

Disposizioni in materia di riduzione del capitale sociale delle società

Interessante la norma cheprevede che fino alla data del 31 dicembre 2020 non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482 bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482 ter del codice civile.
Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545 duodecies del codice civile.
La norma è tesa ad evitare che le perdite di capitale, dovute alla crisi da Covid-19, pongano gli amministratori di imprese nelle condizioni di immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche performanti e con il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell’articolo 2486 del codice civile.

Versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Al fine di semplificare e ridurre gli adempimenti dei contribuenti, il pagamento dell’imposta di bollo può essere effettuato, senza applicazione di interessi e sanzioni:
a) per il primo trimestre 2020, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno sia inferiore a 250 euro;
b) per il primo e secondo trimestre, nei termini previsti per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento, qualora l’ammontare dell’imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell’anno sia inferiore complessivamente a 250 euro.

 

7 aprile 2020

Redazione CommercialistaTelematico