Il Decreto Cura Italia ha previsto che le società possono procedere alla prima convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio sociale anche in deroga alle previsioni dello Statuto della società.
In sostanza il Legislatore ha previsto che l’emergenza epidemiologica in atto costituisca, ex lege, una “particolare esigenza” per poter differire la convocazione.
Tra le altre misure previste dalla disposizione, figura anche la possibilità di ricorrere al voto a distanza e ad assemblee costituite esclusivamente con collegamento a distanza.
Funzione del bilancio
Il bilancio d’esercizio è il principale strumento di comunicazione di un’impresa, un sistema di valori redatto per evidenziare il risultato economico ottenuto in un determinato periodo amministrativo.
Il bilancio d’esercizio costituisce, dunque, il documento contabile che rappresenta in modo chiaro, veritiero e corretto, la situazione patrimoniale e finanziaria della società alla fine di ciascun esercizio, nonché il risultato economico dell’esercizio stesso (cioè, gli utili conseguiti o le perdite subite nell’esercizio).
Per queste ragioni tale documento ha, tra le molte, le seguenti funzioni:
- rappresentare in modo fedele la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società;
- fare in modo che queste informazioni siano messe a disposizione del pubblico degli interessati in un ragionevole termine temporale, necessariamente successivo alla chiusura dell’esercizio (dovere questo più propriamente riconducibile agli organi sociali, in primis gli amministratori).
Funzione del Bilancio
- Rappresentare la situazione economica, patrimoniale e finanziaria;
- Rendere disponibili le informazioni ai diretti interessati in un ragionevole termine temporale.
Termine approvazione bilancio
Il primo dei soggetti interessati è l’assemblea dei soci, la quale, ai sensi dell’art. 2364 del Codice civile, deve essere convocata dall’organo amministrativo obbligatoriamente almeno una volta all’anno per consentire ai soci di essere informati sull’andamento dell’attività sociale, il che avviene tramite la presentazione del bilancio d’esercizio, e ciò nell’ottica del più ampio diritto all’informazione che ai soci stessi deve essere riconosciuto.
In sintesi, il ritmo degli adempimenti che i diversi organi sociali sono obbligati a compiere per arrivare all’approvazione del bilancio, può essere riepilogato come segue, richiamando le apposite disposizioni del Codice Civile.
Adempimenti per l’approvazione del bilancio
- Art. 2429, comma 1: gli amministratori devono comunicare al collegio sindacale il progetto di bilancio almeno trenta giorni prima di quello in cui è convocata l’assemblea che lo deve discutere;
- Art. 2429, comma 3: il progetto di bilancio, con tutti i documenti a suo corredo, deve restare depositato presso la sede sociale durante i quindici giorni che precedono l’assemblea;
- Art. 2435, comma 1: entro i trenta giorni successivi all’approvazione, tutta la documentazione che forma il bilancio, oltre al verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere depositata presso il Registro delle imprese.
Come si può notare, tutti questi adempimenti, sotto il profilo temporale, dipendono a loro volta dalla data in cui è stata fissata, quindi preventivamente convocata, l’assemblea che deve deliberare o meno sull’approvazione del bilancio.
E questa data, come si può desumere dall’art. 2364 comma 2, c.c., può dipendere da tre diversi elementi:
- può essere lo statuto a determinare la data di convocazione dell’assemblea di bilancio.
Questo caso, certamente, non ricorre con frequenza, poiché, in concreto, starebbe a significare una convocazione da effettuarsi entro un termine (ad esempio, novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio) senz’altro più breve rispetto a quello previsto dalla norma come termine principale, vale a dire quello dei centoventi giorni, come visto sempre dall