Decreto rilancio e imposta di registro su locazioni commerciali – Risposta al volo

Si applica la sospensione anche per il versamento dell’imposta di registro delle annualità successive alla prima per i contratti di locazione ad uso commerciale?
Vediamo cosa dice il Decreto Rilancio.

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L’art. 28 del decreto Rilancio (D.L. 34/2020) non prevede alcuna sospensione del pagamento dei canoni di locazione (situazione che, eventualmente, potrà essere prevista in sede di conversione in legge).

I contratti di locazione ad uso commerciale nel Decreto Rilancio

Ai fini operativi, detto disposto normativo si limita a prevedere l’istituzione di un credito d’imposta del 60% del canone mensile di locazione, di leasing o di concessione di immobili adibiti a uso non abitativo, destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo, con la precisazione che possono usufruirne i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente.

Inoltre, la condizione indispensabile per poter beneficiare del credito d’imposta è che i soggetti locatari, se esercenti un’attività economica, abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.

 

A cura di Giancarlo Modolo

Sabato 23 maggio 2020