INAIL: prorogate le scadenze e i termini per il bando ISI

A seguito del Decreto Cura Italia e della situazione emergenziale, sono interessati da sospensioni e stand-by anche i procedimenti amministrativi; tra questi, per quanto riguarda le procedure specifiche INAIL, rientrano tutti i procedimenti e le attività riguardanti la gestione del bando ISI, sia nel periodo precedente il provvedimento sia in quello successivo.

termini bando ISIProcedimenti amministrativi in stand-by: la proroga del bando ISI

A seguito del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020, art. 103, comma 1, si prevede che ai fini del computo dei termini ordinatori e perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esclusivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi d’istanza di parte o d’ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Tale norma si applica anche al procedimento per il bando ISI, con la conseguenza che l’INAIL, con apposito avviso del 26 marzo 2020 ha dovuto fornire opportune istruzioni in merito.

 

Proroga bando ISI: fase di verifica amministrativa e tecnica

Per quanto riguarda le fasi di verifica amministrativa e tecnica, si prevede che i termini ordinatori e perentori inseriti all’interno dei bandi ISI che si sono succeduti nel corso del tempo, sono sospesi dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

Di conseguenza non è consentito emanare provvedimenti negativi a causa del mancato rispetto dei termini contemplati per le fasi di verifica amministrativa e tecnica, o ancora per impedire l’invio delle osservazioni, qualora il termine di 10 giorni fosse scaduto nel lasso temporale compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

La stessa sospensione è prevista per le integrazioni documentali e per le altre informazioni utili alla valutazione del progetto.

Conseguentemente il computo dei termini per adempiere alle richieste di osservazioni, integrazioni nella fase endoprocedimentale, e per il riscontro attesto a fronte di un preavviso di rigetto, non dovrà tenere conto del periodo di sospensione nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

 

Realizzazione e rendicontazione di progetti già approvati

Per quanto riguarda le fasi di realizzazione e rendicontazione, la stessa sospensione si applica anche a tali fasi.

Perciò, per i progetti che hanno già ricevuto il provvedimento di concessione nel periodo dell’emergenza epidemiologica, bisogna escludere dal computo dei 12 mesi il periodo di sospensione che decorre tra il 23 febbraio e il 15 aprile 2020.

Tale sospensione è applicabile anche per le imprese che hanno ricevuto il provvedimento di concessione prima del 23 febbraio, e per le quali però non si sia ancora concluso l’anno necessario per la realizzazione del progetto.

Qualora poi fossero rilevate delle difficoltà in relazione alla particolarità della fase esecutiva di un progetto, l’impresa potrà presentare un’istanza motivata per ottenere la proroga del termine, la quale sarà concessa in presenza di valide ragioni, anche (eventualmente) in maniera più ampia rispetto a quanto previsto dal Decreto Legge n.18/2020.

Tale possibilità si estende anche ai progetti che hanno già ottenuto il prolungamento dei termini di realizzazione per ulteriori 6 mesi.

 

Integrazione delle polizze fideiussorie anche in digitale

Un’ultima nota che merita attenzione riguarda la polizza fideiussoria; infatti, il soggetto destinatario che ha beneficiato dell’anticipazione del finanziamento, nel caso di concessione di proroga dovrà presentare una specifica integrazione della polizza fideiussoria già costituita per l’anticipazione del finanziamento stesso.

A seguito della sospensione dei termini di decorrenza della realizzazione, l’INAIL suggerisce all’impresa di rinviare la richiesta di anticipazione evidenziando che diversamente la durata complessiva della garanzia potrebbe superare i 12 mesi.

Inoltre, per quanto riguarda l’introduzione massiccia dello smart working nell’organizzazione del lavoro, l’INAIL segnala che è possibile accettare la polizza fideiussoria anche se è firmata digitalmente.

Ad ogni modo, il documento digitale dovrà essere trasmesso in originale via PEC dall’indirizzo dell’Istituto assicuratore a quello della sede INAIL competente, accompagnato preferibilmente da un valido documento digitale – anch’esso firmato – dal quale si evinca il ruolo aziendale e i poteri attribuiti al soggetto firmatario della polizza.

 

Eventuale ulteriore proroga bando ISI

Infine l’INAIL segnala che, considerata la possibilità di estensione ulteriore del periodo emergenziale, seguirà uno specifico documento dell’Istituto che potrà avere ulteriori impatti ed effetti sulla gestione del bando ISI.

 

A cura di Antonella Madia

Giovedì 9 aprile 2020