E’ applicabile la sospensione facoltativa al giudizio previdenziale di opposizione all’avviso di addebito dell’Inps alla luce degli ultimi interventi del giudice di legittimità?
In questo articolo proponiamo un’attenta disanima dei possibili casi di sospensione del giudizio previdenziale
Sospensione facoltativa del giudizio previdenziale: premessa
Il contribuente iscritto all’INPS, può ricevere la notifica di un avviso di accertamento emesso dall’Agenzia Entrate che contiene contestualmente, la determinazione di un maggior reddito fiscale e anche il calcolo della maggiore contribuzione previdenziale spettante all’INPS, oltre alla minima già pagata dall’artigiano o dal commerciante.
L’Agenzia delle Entrate svolge una attività di controllo e accertamento sui dati denunciati dai contribuenti (artigiani, commercianti; liberi professionisti) con richiesta del pagamento dei contributi e premi omessi e/o evasi da trasmettere successivamente ai predetti Enti.
In caso di mancato pagamento dei contributi, l’INPS sulla base dei dati così ricevuti dalla Agenzia delle Entrate, procede al recupero di tali crediti con la emissione e notifica del c.d. avviso di addebito, avente efficacia di titolo esecutivo[1].
Gli atti relativi ad accertamenti totalmente o parzialmente insoluti sono oggetto di apposita segnalazione da parte dell’Amministrazione finanziaria all’INPS, il quale provvede al recupero tramite emissione di Avvisi di Addebito che contengono, oltre al maggior contributo definito nell’atto di accertamento, anche le sanzioni calcolate in applicazione del regime sanzionatorio previsto dalla L. n. 388/2000, art. 116, c. 8, lett. b) (Così, circolare INPS n. 140 del 2 agosto 2016).
In pratica, l’INPS notifica l’avviso di addebito per riscuotere i contributi che derivano dall’accertamento fiscale pur se il contribuente ha impugnato l’atto impositivo avanti la Commissione tributaria provinciale.
La pretesa, dovuta ancora in via presuntiva, è surrogata dall’atto che ha natura esecutiva, ai sensi dell’art. 30, comma 1, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, intimando il pagamento, da effettuare entro 60 giorni dalla data della notifica, contro il quale è possibile proporre opposizione, entro 40 giorni (per vizi formali, entro 20 giorni) esclusivamente avanti il giudice del lavoro competente in relazione alla sede dell’INPS che vanta la pretesa.
Riparto di giurisdizione
Appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, e non a quella del giudice tributario, le controversie in cui si discuta della legittimità o meno d’un avviso di addebito emesso dall’I.N.P.S. per contributi previdenziali I.V.S. (cfr. art. 30, D.L. n. 78 /2010, convertito con modificazioni in l n. 122/2010), in quanto si tratta di controversia concernente diritti ed obblighi attinenti ad un rapporto previdenziale e non avendo rilievo il fatto che la mera occasione originante la pretesa creditoria dell’I.N.P.S. sia nata da un accertamento tributario da parte dell’Agenzia delle Entrate (Cass., Sez. Un., Ord., ud. 22 maggio 2018, 23 luglio 2018, n. 19523).
L’avviso di addebito emesso dall’INPS, dal 1° gennaio 2011 ha sostituito la cartella