Presunzione di distribuzione degli utili: aspetti generali
La presunzione di distribuzione extracontabile di utili da parte delle società di capitali è stata ascritta all’ipotesi dell’abuso del diritto quando questo non era ancora stato “codificato” ad opera del D.Lgs. n. 128/2015, e tale nozione aveva “preso vita” e si era sviluppata nella giurisprudenza di legittimità come manifestazione diretta dei principi costituzionali.
In verità, alla luce di quanto si è poi detto e scritto sull’abuso, nonché delle nuove disposizioni normative in materia, tale nozione risulta confinata alle ipotesi residuali di comportamenti che non hanno alcuna plausibile motivazione che non sia fiscale.
Se infatti la fattispecie ha “sostanza economica” deve ritenersi non abusiva, e in ogni caso non lo è se sussiste una ragione extrafiscale non marginale.
A parere di chi scrive, la supposta distribuzione extracontabile degli utili societari, più che un comportamento fiscalmente abusivo del contribuente, appare riconducibile a un’iniziativa dell’amministrazione o del giudice, che, nonostante quanto dichiarato dal contribuente stesso (secondo disposizioni non fraintendibili e non strumentalizzate), ipotizzano una realtà differente (appunto, la distribuzione extracontabile degli utili, in assenza di riscontri e di evidenze formali).
L’ipotesi “distribuzione extracontabile = abuso” è stata sviluppata, in particolare, nella sentenza della Corte di Cassazione 10.06.2009, n. 13338.
La Corte ha deciso in questa circostanza attribuendo centralità all’impresa quale fenomeno sostanziale unitariamente ravvisabile, al di là “dello schermo delle personalità giuridiche delle singole società interessate alla gestione”.
Da tale lettura, l’impresa emerge come un’entità individuabile soprattutto in ragione della sua organizzazione e finalizzazione alla produzione o allo scambio di beni e servizi, piuttosto che per la sua apparenza formale.
Presunzione di distribuzione degli utili: indirizzo espresso dalla Cassazione
Secondo la Corte, la presunzione relativa all’imputazione ai soci degli utili extrabilancio delle società a ristretta compagine partecipativa non riguarda solamente il “primo grado” delle partecipazioni, “ma estende la sua efficacia anche al grado ulteriore, cioè quando, per effetto della partecipazione alla società di capital