La Cassazione torna ad occuparsi della fattispecie relativa all’utilizzabilità degli elementi raccolti in assenza di difensore.
E’ di rilievo la pronuncia della Cassazione – sezione penale – n. 41939/2019 – che torna ad occuparsi della fattispecie del pvc nel processo penale utilizzando gli elementi raccolti in assenza di difensore.
Pvc nel processo penale: il pensiero della Cassazione
Il Collegio, richiamando la pronuncia n.1969 del 21 gennaio 1997, ha ribadito che:
“in materia di accertamento dei reati tributari, il processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza o da funzionari degli uffici finanziari è un atto amministrativo extraprocessuale come tale acquisibile ed utilizzabile ex art.234 cod.proc.pen. nel suo vario contenuto, senza necessità di dover richiamare normative affini o analoghe del codice di rito stabilite per specifici mezzi di prova: tuttavia, qualora emergano indizi di reato, occorre procedere secondo le modalità prescritte dall’art.220 norme di coordinamento cod.proc.pen., giacchè, altrimenti, la parte del documento redatta dopo tale momento non può assumere efficacia probatoria e, quindi, non è utilizzabile.
Tale principio è rimasto immutabile nella giurisprudenza (si veda tra le più recenti Cass.sez.3, n.7930 del 30/01/2015)”.
Nel caso di specie, osserva la Corte, “i ricorrenti non avevano specificato i motivi di applicazione del citato art.220 ….e soprattutto non avevano indicato le circostanze acquisite dalle dichiarazioni rese ai finanzieri senza le garanzie di legge e quindi inutilizzabili”.
Brevi considerazioni
Come è noto, in forza di quanto disposto dall’art. 220 delle disposizioni attuative del codice di procedura penale, “Quando nel corso di attività ispettive o di vigilanza previste da leggi o decreti emergono indizi di reato, gli atti necessari per assicurare le fonti di prova e raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione della legge penale sono compiuti con l’osservanza delle disposizioni del codice”.
Quindi, la norma sembra assicurare il rispetto delle garanzie contemplate dal codice di procedura penale per raccogliere gli elementi utili “per l’applicazione della legge penale”[1] solamente alla ricorrenza di indizi