Decreto fiscale 2020: novità su termini di presentazione delle dichiarazioni e assistenza fiscale

Con effetto dal 1° gennaio 2021, i CAF-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, inviano le dichiarazioni entro termini differenziati in base alla data di presentazione del contribuente delle documentazioni per predisporre la dichiarazione stessa.

Nuovi termini termini presentazione dichiarazioni fiscali per contribuenti, CAF, professionisti abilitati e sostituti d’imposta
 

Il collegato fiscale alla legge di Bilancio 2020 dispone novità in materia di riordino sui termini di presentazione del modello 730 e dell’assistenza fiscale.
L’art. 16-bis, aggiunto durante il dibattito parlamentare, del cd. Decreto fiscale 2020, veicolato nel D.L. 26 ottobre 2019 , n. 124 e convertito, con modificazioni, nella Legge 157/2019, modifica radicalmente la data di presentazione del modello 730.

termini presentazione dichiarazioni assistenti fiscaliVediamo, pertanto, di analizzare le novità disposte dal legislatore sulla base delle modifiche apportate dall’art. 16-bis del D.L. 124/2019 che novella molte disposizioni contenute nel decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164, con l’aiuto anche del dossier studi della Camera dei Deputati e del Senato del 4 dicembre 2019 che accompagna l’iter di approvazione in legge ed illustra le ultime novità contenute nel Decreto fiscale 2020.

In particolare l’articolo 16-bis del Decreto fiscale 2020, introduce numerose modifiche in materia di dichiarazione dei redditi e di assistenza fiscale.

La disposizione:

  • differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730;
     
  • rimodula i termini entro cui i CAF-dipendenti, i professionisti abilitati e i sostituti d’imposta devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle entrate;
     
  • introduce un termine mobile per effettuare il conguaglio d’imposta.

 

Modifiche ai termini di presentazione dichiarazioni fiscali: il Modello 730

 

E’ introdotta una modifica alla disciplina per l’assistenza fiscale resa dai Centri di assistenza fiscale (CAF) prevista dal decreto del Ministero delle finanze del 31 maggio 1999, n. 164.

In particolare, la lettera a), numero 1), differisce dal 23 luglio al 30 settembre il termine per la presentazione del Modello 730.

La disposizione, stabilisce che i contribuenti possono adempiere all’obbligo di dichiarazione dei redditi presentando l’apposita dichiarazione e le schede ai fini della destinazione del due, del cinque e dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche:

  1. entro il 30 settembre (rispetto al vigente 7 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che intende prestare l’assistenza fiscale;
     
  2. entro il 30 settembre (rispetto al vigente 23 luglio) dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, ad un CAF-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo.

 

I contribuenti con contratto di lavoro a tempo determinato non hanno più, come previsto a legislazione vigente, un termine fisso per rivolgersi al sostituto o a un CAF per adempiere agli obblighi di dichiarazione dei redditi (attualmente possono rivolgersi al sostituto, se il contratto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio, ovvero, ad un CAF-dipendenti se il contratto dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio) ma possono rivolgersi al sostituto o a un CAF-dipendenti alla sola condizione che il contratto duri almeno dal mese di presentazione della dichiarazione al terzo mese successivo.

E’ abrogata la disposizione che prevedeva che i possessori dei redditi determinati da rapporti di collaborazione potessero adempiere agli obblighi di dichiarazione a condizione che il rapporto di collaborazione durasse almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell’anno di presentazione della dichiarazione.

 

Nuove disposizioni per i CAF – Centri di assistenza fiscale

 

E’ stabilito che i CAF conservino anche le schede relative alle scelte per la destinazione del due per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione (attualmente sono conservate le schede dell’otto e del cinque per mille).

E’ rimodulato il termine entro cui i CAF- dipendenti e i professionisti abilitati devono effettuare le comunicazioni ai contribuenti e all’Agenzia delle entrate.

 

La norma stabilisce che, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, tali soggetti concludono le attività di comunicazione all’Agenzia delle entrate del risultato finale delle dichiarazioni, di consegna al contribuente della copia della dichiarazione dei redditi elaborata e del relativo prospetto di liquidazione, nonché di trasmissione all’Agenzia delle entrate delle dichiarazioni predisposte entro:

  1. il 15 giugno di ciascun anno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 31 maggio;
     
  2. il 29 giugno, per quelle presentate dal 1° al 20 giugno;
     
  3. il 23 luglio, per quelle presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
     
  4. il 15 settembre, per quelle presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
     
  5. il 30 settembre, per quelle presentate dal 1° al 30 settembre.

 

Nella versione ante-Decreto fiscale 2020, i CAF concludono le attività richiamate entro:

  1. il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate entro il 22 giugno;
  2. il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 23 al 30 giugno;
  3. il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal 1° al 23 luglio.

 

Nuovo termine trasmissione Certificazioni Uniche

 

Viene disposto il differimento dal 7 al 16 marzo del termine per la trasmissione delle certificazioni uniche, incluse quelle attestanti i contributi dovuti all’Inps, e della scelta da parte del sostituto del soggetto per il tramite del quale sono rese disponibili le comunicazioni del risultato finale delle dichiarazioni.

Va ricordato che i soggetti obbligati ad operare ritenute alla fonte rilasciano un’apposita certificazione unica anche ai fini dei contributi dovuti all’Istituto nazionale per la previdenza sociale, attestante l’ammontare complessivo delle somme e valori corrisposti, l’ammontare delle ritenute operate, delle detrazioni di imposta effettuate e dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché gli altri dati stabiliti con il provvedimento amministrativo di approvazione dello schema di certificazione unica.

 

Trasmissione telematica delle dichiarazioni dei sostituti d’imposta

 

E’ rimodulato il termine entro cui i sostituti d’imposta devono trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni elaborate e i relativi prospetti di liquidazione, nonché le buste del due, del cinque e dell’otto per mille.

La lettera in esame stabilisce che i sostituti d’imposta trasmettono entro:

  1. il 15 giugno di ciascun anno, le dichiarazioni presentate entro il 31 maggio;
  2. il 29 giugno, le dichiarazioni presentate dal 1° al 20 giugno;
  3. il 23 luglio, le dichiarazioni presentate dal 21 giugno al 15 luglio;
  4. il 15 settembre, le dichiarazioni presentate dal 16 luglio al 31 agosto;
  5. il 30 settembre, le dichiarazioni presentate dal 1° al 30 settembre.

 

Sono, di conseguenza, modificate le disposizioni in materia di disciplina delle operazioni di conguaglio (articolo 19 del più volte citato decreto MEF 31 maggio 1999, n. 164) stabilendo che il sostituto d’imposta deve effettuare il conguaglio d’imposta a termine mobile e non più fisso come avviene attualmente (retribuzione di competenza del mese di luglio) ovvero con la prima retribuzione utile e, comunque, con quella di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il risultato contabile.

In sostanza, la disposizione stabilisce che le somme risultanti a debito dal prospetto di liquidazione sono trattenute sulla prima retribuzione utile e comunque sulla retribuzione di competenza del mese successivo a quello in cui il sostituto ha ricevuto il predetto prospetto di liquidazione e sono versate nel termine previsto per il versamento delle ritenute di acconto del dichiarante relative alle stesse retribuzioni.

Se il sostituto d’imposta riscontra che la retribuzione sulla quale effettuare il conguaglio risulta insufficiente per il pagamento dell’importo complessivamente risultante a debito, trattiene la parte residua dalle retribuzioni corrisposte nei periodi di paga immediatamente successivi dello stesso periodo d’imposta, applicando gli interessi stabiliti per il differimento di pagamento delle imposte sui redditi.

La stessa possibilità viene riconosciuta agli enti che erogano pensioni. Questi ultimi potranno effettuare le operazioni di conguaglio a partire dal secondo mese successivo a quello di ricevimento dei dati del prospetto di liquidazione (non più a partire dal mese di agosto o di settembre).

 

La comunicazione del contribuente al sostituto di imposta

 

Per effetto “trascinamento” delle novità apportate dal Decreto fiscale 2020, è modificato anche il termine entro il quale i contribuenti danno comunicazione al sostituto d’imposta dell’importo delle somme che ritengono dovute.

Tale importo deve essere comunicato entro il 10 ottobre anziché entro il mese di settembre.

 

Modificati i termini di consegna delle Certificazioni Uniche

 

Sono spostati al 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti i termini entro cui i sostituti d’imposta devono consegnare le certificazioni uniche agli interessati (rispetto all’attuale 31 marzo), e trasmetterle in via telematica all’Agenzia delle entrate (rispetto all’attuale 7 marzo).

E’ introdotta una nuova disposizione la quale prevede che in materia di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, l’Agenzia delle entrate, esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito internet, rende disponibili agli interessati i dati delle certificazioni pervenute.
Gli interessati possono delegare all’accesso anche altri soggetti quali dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori.

 

Termini presentazione dichiarazioni fiscali: termini relativi alla dichiarazione precompilata

 

E’ spostato dal 15 al 30 aprile il termine entro cui l’Agenzia delle entrate mette a disposizione la dichiarazione precompilata.

Il contribuente può avvalersi della facoltà di inviare all’Agenzia delle entrate direttamente in via telematica la dichiarazione precompilata entro il 30 settembre, anziché, come previsto attualmente, entro il 23 luglio di ciascun anno senza che questo determini la tardività della presentazione.

In merito ai termini presentazione dichiarazioni fiscali si stabilisce che la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate da parte dei soggetti terzi dei dati relativi a oneri e spese sostenuti dai contribuenti nell’anno precedente e alle spese sanitarie rimborsate, nonché dei dati relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito o detrazioni dall’imposta (ad esempio, spese universitarie, funebri, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi volti alla riqualificazione energetica, universitarie, per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, spese relative alle rette per la frequenza di asili nido, erogazioni liberali in favore delle Onlus, delle associazioni di promozione sociale e delle fondazioni) con scadenza 28 febbraio, è effettuata entro il termine del 16 marzo.

 

A cura di Federico Gavioli

Venerdì 3 Gennaio 2020