Contribuenti forfettari: regime premiale e riduzione dei termini di accertamento

La legge di Bilancio 2020 fa ricorso alla fattura elettronica per introdurre un ulteriore regime premiale riguardante i contribuenti forfetari. In presenza di taluni presupposti, i termini di accertamento ai fini delle imposte sui redditi si riducono di un anno.
La novella è sicuramente interessante, ma la previsione può rafforzare ulteriormente il beneficio. Potrebbe essere consentita l’applicazione di un’ulteriore disposizione secondo cui i termini di accertamento, in taluni casi, sarebbero addirittura ridotti di due anni.
In tale ipotesi, il termine di decadenza dell’attività di accertamento sarebbe costituito dal 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni fiscali.

Contribuenti forfettari regime premiale e riduzione dei termini di accertamentoIl regime premiale per i contribuenti forfettari

Le modifiche al regime forfettario sono state previste dall’art. 1, comma 692 della Legge di Bilancio 2020.

In particolare, il nuovo art. 1, comma 74 della legge n. 190/2014 così dispone: “per i contribuenti che hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche, il termine di decadenza di cui all’art. 43, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è ridotto di un anno”.

Preliminarmente deve essere osservato che i contribuenti forfettari sono esonerati dall’obbligo di emissione delle fatture in formato elettronico.

Tali soggetti possono ancora emettere i documenti in formato analogico.

Tuttavia, il legislatore ha inteso attribuire loro un vantaggio qualora decidano facoltativamente di emettere per ogni operazione fatture elettronica.

In questo caso i termini di accertamento si riducono da cinque a quattro anni.

La disposizione riguarda esclusivamente le imposte sui redditi.

Ciò in quanto, è vietato l’esercizio della rivalsa Iva prevista dall’art. 18 del D.P.R. n. 633/1972,

E’ sufficiente, però, che il contribuente emetta anche una sola fattura in formato cartaceo, per perdere il beneficio della riduzione dei termini di accertamento di un anno.

 

Contribuenti forfettari: ulteriori vantaggi

Il regime premiale appena descritto consentirà di fruire di ulteriori agevolazioni secondo cui i termini di accertamento potrebbero anche ridursi di due anni.

L’articolo 3 del D.Lgs 5 agosto 2015, n. 127 così dispone” Il termine di decadenza di cui all’articolo 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e il termine di decadenza di cui all’articolo 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono ridotti di due anni. La riduzione si applica solo per i soggetti passivi di cui all’articolo 1 che garantiscono, nei modi stabiliti con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500”.

La disposizione fa riferimento ai soggetti di cui all’art. 1, cioè esclusivamente ai soggetti passivi obbligati all’emissione della fattura in formato elettronico.

Si potrebbe così obiettare che i contribuenti forfettari possono emettere facoltativamente le fatture in formato digitale, ma non in base ad un obbligo previsto dal legislatore.

Pertanto, la disposizione in commento, che prevede la riduzione dei termini di accertamento di due anni, non dovrebbe trovare applicazione.

La soluzione negativa ora indicata non sembra essere né convincente, né coerente con la ratio del regime premiale.

Il legislatore ha inteso accordare il maggior beneficio subordinandolo alla tracciabilità dei mezzi di pagamento di ogni operazione, oltre il limite di 500 euro.

 

Riduzione dei termini di accertamento: a quali condizioni

In pratica sono necessarie due condizioni, l’emissione della fattura in formato elettronico per ogni operazione, e la tracciabilità delle stesse oltre il limite di 500 euro.

Non si comprende per quale ragione i contribuenti forfettari, che emettono la fattura in formato elettronico per fruire del regime premiale previsto dalla legge di Bilancio 2020, non possano anche fruire di questa ulteriore riduzione dei termini di accertamento, già applicabile ai contribuenti ordinari.

I contribuenti forfettari dovranno però essere in grado di dimostrare all’Agenzia delle entrate di non aver incassato alcuna somma, di importo superiore a 500 euro in contanti.

In tale ipotesi l’onere della prova sarà a carico del contribuente che intenderà fruire di questo ulteriore beneficio.

La necessaria tracciabilità oltre la soglia dovrà essere osservata anche con riferimento alle operazioni di acquisto per le quali il contribuente risulterà comunque obbligato alla conservazione della relativa documentazione.

Non sembra corretto affermare, quindi, secondo un’interpretazione eccessivamente rigorosa ed aderente alla lettera della legge, che la predetta riduzione dei termini di accertamento di due anni, sia un beneficio fiscale riservato esclusivamente ai contribuenti ordinari. Il punto, però, dovrà essere affrontato e chiarito dall’Agenzia delle entrate.

 

A cura di Nicola Forte

Venerdì 10 gennaio 2020