Tributi locali: il MEF interviene sulle delibere dei Comuni

Con una recente circolare il MEF illustra le importanti novità introdotte dal Decreto Crescita 2019 che, con una norma specifica, dispone l’attribuzione di valore di pubblicità costitutiva alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria con riferimento alla generalità dei tributi comunali.
Tali delibere influiscono sulla scadenza IMU del 16 dicembre?

tributi locali mefCircolare n. 2/DF del 22/11/2019 del MEF: riepilogo delle regole vigenti in tema di tributi locali

 

Con la circolare 22 novembre 2019, n. 2/DF, il Dipartimento delle Finanze ha fornito un quadro riepilogativo delle regole attualmente vigenti in materia di tributi locali, sia con riferimento agli obblighi di trasmissione degli atti cui devono adempiere gli enti locali, sia  circa l’efficacia costitutiva di pubblicazione dei predetti atti sul sito internet del Dipartimento delle Finanze (che è stata estesa alla generalità dei tributi comunali) e le conseguenze di tale regime sul versamento dei tributi.

I tecnici del MEF illustrano che, a seguito delle novità apportate dal Decreto Crescita 2019, è stato attribuito valore di pubblicità costitutiva alla pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, con riferimento alla generalità dei tributi comunali e non più solo ad alcuni di essi.

In precedenza la pubblicazione rappresentava condizione di efficacia esclusivamente per le deliberazioni concernenti l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF, mentre svolgeva una finalità meramente informativa per gli atti relativi agli altri tributi comunali.

 

Tributi locali: valore della pubblicazione dell’atto

 

La circolare del MEF precisa che la pubblicazione dell’atto sul sito internet ministeriale entro la data stabilita per ciascun tributo, costituisce condizione necessaria ma non sufficiente affinché le aliquote o le tariffe determinate, così come le disposizioni di disciplina del tributo, siano applicabili per l’anno di riferimento.

A tal fine, e in particolare affinché esse abbiano effetto dal 1° gennaio dell’anno medesimo, è altresì necessario che l’atto sia stato approvato entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione che , tra l’altro, viene generalmente differito con disposizione di legge o con decreto del Ministro dell’interno in presenza di motivate esigenze.

 

Tributi locali: la disposizione introdotta dal Decreto Crescita 2019

 

L’articolo 15-bis, del Decreto Crescita 2019, veicolata D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane.

 

Obbligo di trasmissione telematica delle delibere

 

Si introduce in particolare l’obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi locali con determinate specifiche tecniche, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi.

In particolare, il comma 1, lettera a) sostituisce il comma 15, dell’articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, in materia di entrate tributarie degli enti locali, e dispone che a decorrere dall’anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni siano inviate al MEF, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell’apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico.

Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dall’anno d’imposta 2021.

La lettera b), inserisce quattro nuovi commi all’articolo 13 , del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 2011, in materia di imposta municipale propria: 15-bis, 15-ter, 15-quater e 15-quinquies.

 

Invio telematico: specifiche tecniche

 

Il nuovo comma 15-bis, prevede che, con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell’interno, sentita l’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, previa intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l’invio telematico di cui al comma 15.

In tal modo tale sarà consentito il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l’assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell’obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

 

Versamenti e scadenze

 

Il comma 15-ter dispone che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’imposta sul reddito per le persone fisiche, dall’imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistino efficacia a far data dalla pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell’anno a cui la delibera o il regolamento afferisce.

A tal fine il comune è tenuto a effettuare l’invio entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno.

I versamenti dei tributi locali diversi dall’imposta di soggiorno, dall’addizionale comunale all’IRPEF, dall’IMU e dalla TASI, la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno, devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l’anno precedente.

I versamenti dei medesimi tributi locali la cui scadenza è fissata dal comune a partire dal 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l’anno precedente.

Il comma 15-quater stabilisce che, a decorrere dall’anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all’imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno, nonché al contributo previsto a carico dei vettori per l’accesso al comune di Venezia, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15.

Il Ministero dell’economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.

 

Le delibere di variazione delle aliquote di imposta

 

Il comma 15-quinquies prevede che, ai fini della pubblicazione, le delibere di variazione dell’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità di cui al comma 15.

Si ricorda che secondo l’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, in materia di tributi locali propri connessi al trasporto su gomma, l’aliquota dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (tributo proprio derivato delle province) è pari al 12,5 per cento.

A decorrere dall’anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l’aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali.

Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del Ministero dell’economia e delle finanze.

Il comma 2, dell’articolo citato abroga il comma 2, dell’articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà tributaria delle province e dei comuni, ai sensi del quale i regolamenti in materia di entrate sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell’anno successivo.

Sono dunque abrogate le relative modalità di trasmissione al MEF.

Il comma 3, infine, dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività relative all’attuazione del presente articolo nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

L’impatto delle novità sui tributi locali

 

La circolare del MEF evidenzia che per effetto delle novità introdotte dal Decreto Crescita 2019 il quadro normativo complessivo in tema di trasmissione e pubblicazione delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali al fine di disciplinare i tributi locali di relativa competenza è il seguente:

 

  • l’obbligo di trasmissione al MEF di dette deliberazioni e le relative modalità, ai fini della pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it, sono disciplinati per la generalità dei tributi comunali e provinciali dall’art. 13, comma 15 e 15-bis, del D. L. n. 201 del 2011;
     
  • i termini entro cui devono essere effettuate la trasmissione e la pubblicazione delle deliberazioni medesime, nonché il conseguente regime di efficacia delle stesse ai fini del versamento, sono disciplinati dalle seguenti norme dettate in relazione ai singoli tributi locali:
     

    • addizionale comunale all’IRPEF : art. 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e art. 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
       
    • IMU: art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011;
       
    • TASI: art. 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
       
    • tributi comunali diversi dall’IMU, dalla TASI, dall’addizionale comunale all’IRPEF e dall’imposta di soggiorno, vale a dire, a legislazione vigente, tassa sui rifiuti (TARI), imposta comunale sulla pubblicità (ICP), canone per l’installazione dei mezzi pubblicitari (CIMP), tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) e imposta di scopo (ISCOP): art. 13, comma 15-ter, del D. L. n. 201 del 2011;
       
    • imposta di soggiorno, contributo di sbarco, contributo di soggiorno per Roma Capitale e contributo di sbarco per il comune di Venezia: art. 13, comma 15-quater, del D. L. n. 201 del 2011;
       
    • imposta RC Auto: art. 17, comma 2, del D. Lgs. 6 maggio 2011, n. 68.

 

Pubblicazione ed efficacia degli atti relativi all’addizionale comunale all’IRPEF

 

La circolare del MEF evidenzia che relativamente all’addizionale comunale all’IRPEF affinché le deliberazioni abbiano effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno di pubblicazione, quest’ultima deve avvenire entro il termine del 20 dicembre dell’anno cui la delibera si riferisce.

La circolare del MEF in commento evidenzia che la norma, a differenza di quanto si riscontra nelle analoghe disposizioni relative alla pubblicazione degli atti concernenti gli altri tributi comunali, non pone a carico del Comune un termine entro il quale la deliberazione deve essere trasmessa affinché essa possa essere pubblicata entro il 20 dicembre.

 

Efficacia delle deliberazioni inerenti la TASI e IMU

 

Per quanto concerne il regime di efficacia delle deliberazioni ai fini del versamento dell’IMU e della TASI, i suddetti art. 13, comma 13-bis, del D. L. n. 201 del 2011 e art. 1, comma 688, della legge n. 147 del 2013 stabiliscono che la prima rata sia calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e che la rata a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno sia versata, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito internet www.finanze.gov.it alla più volte menzionata data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta.

Tale regime è stato delineato tenendo conto, da un lato, delle scadenze per il versamento della prima rata e della rata a saldo dei due tributi in questione, fissate, rispettivamente, al 16 giugno e al 16 dicembre di ciascun anno dall’art. 9, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, e, dall’altro lato, della circostanza per cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione (entro il quale devono essere determinate le aliquote dei tributi locali), benché fissato al 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce dall’art. 151, comma 1, del D. Lgs. n. 267 del 2000, viene generalmente differito ai primi mesi dell’anno successivo.

 

Regime di efficacia degli atti ai fini del versamento della TARI

 

Con l’emanazione dell’art. 15-bis del D. L. n. 34 del 2019, la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it costituisce, come anticipato, condizione di efficacia anche per le deliberazioni tariffarie e i regolamenti comunali relativi alla TARI, all’ICP, al CIMP, alla TOSAP e all’ISCOP, per i quali in precedenza essa veniva realizzata a scopo esclusivamente informativo.

Per tali tributi locali, ad eccezione dell’ISCOP, occorre tuttavia considerare che, a differenza di quanto accade per l’IMU, la TASI e l’addizionale comunale all’IRPEF, la determinazione delle scadenze di versamento è rimessa all’autonomia regolamentare dei comuni. In particolare, per l’ICP e la TOSAP il termine di versamento previsto dalla normativa nazionale può essere modificato dai singoli enti nell’esercizio del potere di cui all’art. 52 del D. Lgs. n. 446 del 1997, mentre per la TARI e il CIMP manca del tutto un sistema di scadenze di versamento stabilito dalla legge.

Stante, pertanto, l’assenza di un’unica data di versamento del saldo valevole per tutti i comuni, l’individuazione del 28 ottobre quale data entro la quale gli atti devono essere pubblicati affinché siano applicabili per l’anno di riferimento – ad opera del nuovo comma 15-ter dell’art. 13 del D. L. n. 201 del 2011 – trova il proprio fondamento nell’esigenza, in un’ottica di semplificazione per i comuni e i contribuenti, di evitare l’introduzione di ulteriori termini diversi da quelli già vigenti per l’IMU e la TASI.

Lo stesso comma 15-ter, ferma restando la facoltà per il comune di determinare le scadenze di versamento di ciascun tributo, prevede che i versamenti che vengono a scadenza prima del 1° dicembre di ciascun anno siano effettuati sulla base degli atti adottati per l’anno precedente, fatto salvo il successivo conguaglio.

In tal modo, si assicura che tra la pubblicazione – che deve avvenire entro il 28 ottobre – e i versamenti da effettuare a decorrere dal 1° dicembre intercorra un lasso di tempo sufficiente a consentire ai contribuenti e agli intermediari la piena conoscibilità dell’atto.

 

A cura di Federico Gavioli

Mercoledì 4 dicembre 2019