La copia della dichiarazione conservata su supporto informatico dal professionista incaricato della trasmissione può anche non riprodurre la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del contribuente.
Sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali e impegno cumulativo all’invio delle dichiarazioni stesse sono alcuni dei chiarmenti resi noti dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nella nota informativa n. 122 del 20 dicembre 2019.
Obbligo di sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali
In merito ai dubbi emersi circa la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali, con la risposta a interpello n. 518 del 12/12/2019 l’Agenzia delle entrate ha già evidenziato che la dichiarazione trasmessa dal professionista incaricato “deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall’intermediario”.
Nella risposta viene richiamata la risoluzione n. 298/E del 18 ottobre 2007 in cui è stato chiarito che “la sottoscrizione della dichiarazione da parte del contribuente e del sostituto d’imposta è un elemento essenziale del modello che deve essere conservato da tali soggetti.
Analoga previsione non ricorre, invece, per il modello conservato dal soggetto incaricato della trasmissione, il quale, come sottolineato anche nella circolare n. 6/E del 25 gennaio 2002, è tenuto a conservare la “copia” della dichiarazione trasmessa, in luogo dell’originale ”sottoscritta e conservata dal contribuente e dal sostituto d’mposta” (in senso conforme si vedano anche le risoluzioni n. 354/E dell’8 agosto 2008 e n. 194/E del 30 luglio 2009).
Ne consegue sostanzialmente che la copia della dichiarazione conservata su supporto informatico dal professionista incaricato della trasmissione può anche non riprodurre la sottoscrizione delle dichiarazioni fiscali da parte del contribuente.
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Impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni
Con la fine dell’anno, periodo in cui spesso si rinnovano i mandati professionali con la clientela, il Cndcec ricorda che l’articolo 4-ter, comma 1, del D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (c.d. “Decreto Crescita”, convertito dalla L. 28 giugno 2019, n. 58) ha previsto la possibilità per il professionista di rilasciare un impegno cumulativo unico alla trasmissione di più dichiarazioni o comunicazioni, se il contribuente gli conferisce un incarico in tal senso.
L’impegno cumulativo può essere contenuto, infatti, anche nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente, se sono indicate le singole dichiarazioni e comunicazioni oggetto dell’impegno stesso.
La norma semplifica dunque notevolmente il complesso sistema di gestione degli impegni alla trasmissione che, nel regime previgente, dovevano essere rilasciati distintamente per ciascuna dichiarazione/comunicazione da presentare, con notevole aggravio di adempimenti per i professionisti che non trovava contropartita in alcun vantaggio per il cliente, il quale avrebbe potuto ugualmente essere tutelato, anche in precedenza, dall’accettazione del mandato professionale da parte dell’incaricato.
L’impegno cumulativo s’intende conferito per la durata indicata nell’impegno stesso o nel mandato professionale e, comunque, fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è stato rilasciato, ferma restando la possibilità di revoca espressa.
In relazione alla tematica in oggetto, l’Agenzia delle entrate è intervenuta recentemente, con la risposta a interpello n. 518/2019.
L’Agenzia delle entrate precisa dunque che dovendo il professionista sottoscrivere l’impegno alla trasmissione della dichiarazione prima dell’invio telematico della stessa, non è obbligato a sottoscrivere lo specifico riquadro relativo all’impegno, presente nel frontespizio della dichiarazione, all’atto della consegna al cliente della copia della dichiarazione trasmessa e della copia della relativa ricevuta di presentazione rilasciata dall’Agenzia delle entrate.
Per quanto concerne la data dell’impegno da indicare nello specifico riquadro presente nel frontespizio della dichiarazione, il Cndcec precisa che, nel caso in cui l’impegno alla trasmissione delle dichiarazioni sia assunto dal professionista “nell’incarico professionale sottoscritto dal contribuente” cumulativamente per tutte le dichiarazioni e comunicazioni ivi indicate, nel riquadro predetto dovrà essere indicata la data di conferimento dell’incarico risultante dal mandato professionale sottoscritto dal contribuente.
Al riguardo, viene tuttavia evidenziato che qualora, per causa imputabile al contribuente, la dichiarazione/comunicazione dovesse essere trasmessa oltre la scadenza del termine di presentazione stabilito dalla legge, il professionista, al fine di evitare le sanzioni a suo carico previste per i casi di tardività della trasmissione, dovrà avere cura di rilasciare preventivamente al cliente un impegno specifico alla trasmissione digitale dichiarazione/comunicazione e di indicare nel campo “data impegno” del riquadro presente nel frontespizio della dichiarazione la data di quest’ultimo specifico impegno, fermo restando l’obbligo di provvedere all’invio telematico entro un mese dalla predetta data.
Visto di conformità
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Per quanto concerne il visto di conformità, nell’informativa n. 70 del 19 luglio 2019, sono già stati segnalati nuovi controlli implementati dall’Agenzia delle entrate, a decorrere dal corrente anno, relativi alle modalità di rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali.
Nel documento allegato alla informativa predetta, oltre alle indicazioni in merito ai predetti nuovi controlli automatici, sono state riepilogate le casistiche in cui il visto di conformità deve ritenersi validamente apposto, in particolare nelle ipotesi in cui il professionista si avvalga per la trasmissione delle dichiarazioni di società di servizi contabili, società tra professionisti o associazioni professionali dallo stesso partecipate.
Sul punto, il Cndcec segnala la recente risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 99/E del 29 novembre 2019 che, nel riepilogare la disciplina in materia, ha precisato che gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tutela dell’affidamento e della buona fede sugli errori del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), e secondo il comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, “Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza … dei modelli per la dichiarazione … ”.
L’indicazione di prassi amministrativa renderà pertanto più agevole ai professionisti che abbiano rilasciato, in passato, il visto di conformità senza verificare i prescritti criteri di “connessione” con il soggetto che ha trasmesso telematicamente la dichiarazione, di invocare la richiamata causa di non punibilità al cospetto di condotte pregresse assunte in buona fede e sostanzialmente corrette, in modo da evitare l’irrogazione delle sanzioni previste nelle ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità.
Adesione al servizio di consultazione delle fatture elettroniche dell’Agenzia delle entrate
Il Cndcec segnala che, con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 17 dicembre 2019, prot. n. 1427541/2019, è stato ampliato fino al 29 febbraio 2020 il periodo transitorio di consultazione delle fatture elettroniche senza che sia necessario aderire espressamente allo specifico servizio di “Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici reso disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate”.
Ne è conseguita la proroga del termine per l’adesione al richiamato specifico servizio di consultazione dal 20 dicembre 2019 al 29 febbraio 2020. Il Cndcec ricorda che, dopo la scadenza del predetto termine del 29 febbraio 2020, in mancanza di adesione al servizio, non sarà più possibile consultare le fatture elettroniche nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.
Nuove deroghe all’obbligo di stampa dei registri contabili e modalità di assolvimento dell’imposta di bollo
Infine, viene comunicato che, a breve, il Consiglio nazionale pubblicherà un Documento per illustrare le novità recate dall’art. 12-octies del D.L. 34/2019 (cit. “Decreto Crescita”) relative alle modalità di tenuta dei registri contabili con sistemi elettronici, con il quale è stata estesa a tutti i registri la deroga all’obbligo di stampa degli stessi già prevista con riferimento ai soli registri IVA degli acquisti e delle vendite (v. nuovo comma 4-quater dell’art. 7 D.L. 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni dalla L. 8 agosto 1994, n. 489).
23 dicembre 2019
Vincenzo D’Andò
Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico