Chi appone il visto di conformità deve anche predisporre e trasmettere la dichiarazione

La regola è quella dell’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

Chi può apporre il visto di conformità

chi può apporre il visto di conformitàIl Commercialista  – o altro professionista abilitato – che appone il visto di conformità deve anche predisporre e trasmettere la dichiarazione; la regola è quella dell’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

Nel caso contrario, si verifica l’ipotesi di rilascio infedele del visto nonché l’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità.

 

A carico del contribuente:

Mentre, il contribuente, in caso di violazione delle regole:

  • deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA;
  • è sanzionabile, con conseguente recupero del credito superiore a 5.000 euro, utilizzato in compensazione in violazione della norma.

 

E per il passato?

Per il passato, per condotte eventualmente già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tutela dell’affidamento e della buona fede (errori del contribuente), secondo cui non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito della normativa fiscale.

Si tratta di precisazioni che sono contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 99/E del 29 novembre 2019.

 

La risoluzione 99/e del 29/11/2019 sul visto di conformità

Ecco di seguito la parte saliente della risoluzione:

<<… Dalle richiamate disposizioni normative risulta evidente l’obbligo di identità soggettiva tra chi appone il visto di conformità e chi predispone e trasmette la dichiarazione.

In proposito, con la circolare n. 21/E del 4 maggio 2009, punto 3.1.1, è stato chiarito che “La trasmissione telematica delle dichiarazioni può essere effettuata esclusivamente dal singolo professionista che ha apposto il visto di conformità o dall’associazione cui lo stesso appartiene e non può essere effettuata da altro professionista, anche se abilitato, della stessa associazione diverso da quello che ha apposto il visto sulle dichiarazioni”.

A sua volta, rispetto agli effetti prodotti dal visto con specifico riferimento all’istituto della compensazione, con la circolare n. 28/E del 25 settembre 2014 è stato chiarito che,

“…Coerentemente con quanto chiarito dalla circolare n. 57/E del 2009, tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell’istituto della compensazione, si ritiene che nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente può comunque rivolgersi a un CAF-imprese o a un professionista abilitato all’apposizione del visto.

Resta fermo che tali soggetti sono comunque tenuti a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione.

Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al CAF o al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione”.

 

Obbligo dell’identità soggettiva

E’ il soggetto che appone il visto che deve predisporre e trasmettere la dichiarazione.

Con riferimento alle conseguenze di una condotta in violazione delle norme sul visto di conformità si osserva che l’articolo 3 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha modificato sia l’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013, sia l’articolo 10, comma 1, lettera a) del d.l. n. 78 del 2009, prevedendo, tra l’altro, che

“Nei casi di utilizzo in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dei crediti di cui al presente comma in violazione dell’obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione di cui, rispettivamente, al primo e al secondo periodo sulle dichiarazioni da cui emergono i crediti stessi, ovvero nei casi di utilizzo in compensazione ai sensi dello stesso articolo 17 dei crediti che emergono da dichiarazioni con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti diversi da quelli abilitati, con l’atto di cui all’articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2004, n. 311,

l’ufficio procede al recupero dell’ammontare dei crediti utilizzati in violazione delle modalità di cui al primo periodo e dei relativi interessi, nonché all’irrogazione delle sanzioni.”.

 

Pertanto, in caso di violazione delle regole sopra richiamate, il contribuente:

– deve produrre idonea garanzia per ottenere il rimborso dei crediti IVA [cfr. articolo 38-bis, comma 4, lettera c), del d.P.R. n. 633 del 1972];

– è sanzionabile ai sensi dell’articolo 13, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997, con conseguente recupero del credito superiore a 5.000 euro, utilizzato in compensazione in violazione dell’articolo 10, comma 7, del d.l. n. 78 del 2009 o dell’articolo 1, comma 574, della legge n. 147 del 2013.

Cosa si rischia?

Quanto poi al soggetto che ha apposto un visto su una dichiarazione poi non trasmessa dallo stesso oppure trasmesso una dichiarazione dallo stesso non vistata, trovano applicazione rispettivamente l’articolo 39 del D.lgs. n. 241 del 1997, come modificato dall’articolo 7-bis, comma 1, lettera a) del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, che disciplina, appunto, l’ipotesi di rilascio infedele del visto di conformità, nonché l’eventuale sospensione e inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità previste nelle ipotesi individuate dal medesimo articolo.

 

Per il passato valutazione caso per caso

Con riferimento alle condotte già poste in essere, gli uffici competenti valuteranno caso per caso la sussistenza dei presupposti per l’applicazione del comma 3 dell’articolo 10 (Tutela dell’affidamento e della buona fede.

Errori del contribuente) della legge 27 luglio 2000, n. 212, e del comma 2 dell’articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, secondo cui

“Non è punibile l’autore della violazione quando essa è determinata da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione delle disposizioni alle quali si riferiscono, nonché da indeterminatezza … dei modelli per la dichiarazione …”.>>.

 

2 dicembre 2019

Vincenzo D’Andò