Sottoscrizione della dichiarazione dei redditi da parte del revisore dei conti

siamo in fase di invio delle dichiarazioni dei redditi, ricordiamo che la sottoscrizione della dichiarazione spetta sempre al soggetto che sottoscrive la relazione di revisione al bilancio, anche se non più in carica

Le dichiarazioni fiscali delle società di capitali devono, a pena di nullità, essere sottoscritte dal rappresentante legale o, in mancanza, dal soggetto che ha l’amministrazione, anche di fatto, della società, o dal rappresentante negoziale della stessa. Se la società ha la sede legale o amministrativa o l’oggetto principale dell’attività all’estero, la dichiarazione può essere sottoscritta da un rappresentante per i rapporti tributari in Italia. Ad ogni modo, la firma va apposta dal soggetto che riveste la carica all’atto della presentazione della dichiarazione.

La dichiarazione dei redditi delle società e degli enti soggetti all’IRES, sottoposti a revisione legale (ai sensi del codice civile o di leggi speciali), deve peraltro essere sottoscritta, a norma dell’art. 1 co. 5 primo periodo del DPR 22.7.98 n. 322 (rubricato “Redazione e sottoscrizione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP“), anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, ossia dall’intero collegio sindacale se è incaricato anche del controllo legale dei conti, ovvero dal revisore iscritto nel nuovo Registro dei revisori legali o dal responsabile della revisione se trattasi di società di revisione iscritta.

La dichiarazione in parola deve contenere, tra l’altro, gli elementi attivi e passivi del reddito (se mancano si considerano come non dichiarati), e gli altri dati dell’ente: natura giuridica, codice fiscale, denominazione, generalità di amministratori e sindaci, sede legale e amministrativa, indirizzo, oggetto dell’attività e luogo in cui è esercitata, sede di conservazione delle scritture contabili.

La sottoscrizione, da parte dei predetti soggetti, del mod. UNICO SC, va apposta nello specifico riquadro, denominato “FIRMA DELLA DICHIARAZIONE”, presente nel frontespizio. Nella compilazione di tale sezione dovrà, peraltro, essere utilizzato un codice differente in relazione al soggetto tenuto alla sottoscrizione della relazione di revisione:

  • codice 1 – nel caso in cui la firma sia apposta ad opera del revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia;

  • codice 2 – nel caso in cui la firma sia apposta ad opera del responsabile della revisione (ad esempio il socio o l’amministratore) nel caso sia preposta una società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero della giustizia (come, ad esempio, nel caso delle società per azioni quotate);

  • codice 3 – in presenza dell’indicazione codice 2 sarà compilato anche un distinto campo nel quale sarà indicato il codice fiscale della società di revisione, senza compilare il campo firma;

  • codice 4 – per ciascun membro del collegio sindacale.

L’omessa sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o IRAP è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 258,00 ad € 2.065,00 (art. 9 co. 5 seconda parte del DLgs. 18.12.97 n. 471, come sostituito dall’art. 1 co. 92 della L. 244/2007), ferma restandone comunque la validità (ex art. 1 co. 5 seconda parte del DPR 322/98). Peraltro, il co. 5 primo periodo dell’art. 9 del DLgs. 471/97 (come modificato dall’art. 1 co. 92 della L.244/2007) stabilisce che, nei confronti dei soggetti tenuti alla sottoscrizione delle dichiarazioni dei redditi e dell’IRAP, i quali nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi “prescritti dall’art. 2409-ter, terzo comma, del codice civile” si applica una sanzione pari al 30% del compenso contrattuale relativo all’attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, una sanzione non superiore rispetto all’imposta effettivamente accertata in capo al contribuente, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o dell’IRAP.

L’obbligo della sottoscrizione della dichiarazione ricade, in ogni caso, in capo ai soggetti tenuti alla sottoscrizione della relazione di revisione, anche nei casi in cui quest’ultimi non risultino più in carica all’atto della trasmissione della dichiarazione (in tal senso R.M. n.62/E/2011).

L’adempimento in parola (sottoscrizione della dichiarazione tramite la compilazione del frontespizio del modello UNICO SC) deve essere coordinato, peraltro, con la preesistente indicazione, nel quadro RO, dei dati relativi agli amministratori, ai rappresentanti e ai componenti del collegio sindacale, o di altro organo di controllo. Relativamente alle informazioni da inserire nel predetto quadro RO, l’Agenzia delle Entrate (R.M. del 19.10.2005, n. 146/E) ha precisato che:

  • la locuzione “collegio sindacale o altro organo di controllo” va riferita “all’organo sociale deputato istituzionalmente alla funzione di controllo, comunque denominato all’interno della compagine associativa”;

  • devono essere riportate “le generalità dei componenti del Collegio sindacale (o dell’organo comunque denominato, investito delle medesime competenze del collegio sindacale, come, ad esempio, il consiglio di sorveglianza … o il comitato di controllo) … anche nell’ipotesi in cui il controllo contabile della società sia di competenza di un revisore persona fisica o di una società di revisione”.

I dati da indicare nel quadro RO sono, pertanto, i medesimi rispetto a quelli riportati nel frontespizio solo nel caso in cui l’organo deputato alla firma della relazione di revisione sia il medesimo ancora incaricato del controllo legale dei conti al momento della presentazione della dichiarazione. Diversamente, invece, nei casi in cui il soggetto che ha redatto e sottoscritto la relazione contabile non risulti più in carica al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi:

  • l’onere di sottoscrivere la dichiarazione dei redditi permane sull’organo di controllo che ha sottoscritto la relazione di revisione;

  • ai fini della compilazione del quadro RO dovranno essere indicati i dati dell’organo di controllo “in carica alla data di presentazione della dichiarazione“.

In altri termini, il collegio sindacale (incaricato al controllo legale dei conti) in scadenza con l’approvazione del bilancio 2012 e non riconfermato dall’assemblea per il triennio successivo, sarà tenuto, comunque, a sottoscrivere la dichiarazione dei redditi (compilazione del frontespizio della dichiarazione). In tale circostanza, si verifica una discrepanza tra i dati indicati nel frontespizio (relativi all’organo che ha sottoscritto la relazione di revisione) ed i dati dell’organo di controllo “in carica alla data di presentazione della dichiarazione“, così come evidenziato nella nota in calce al quadro RO.

 

25 settembre 2013

Sandro Cerato