Bollo sulle fatture elettroniche da pagare in due volte

di Vincenzo D'Andò

Pubblicato il 5 dicembre 2019

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche da pagare due volte l’anno: primo versamento entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre.

fatturazione elettronica o e-fattura o fattura elettronicaScadenze del pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche da pagare due volte l’anno: primo versamento entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre.

L’Ufficio Studi del Senato, nel Dossier del 3 dicembre 2019, segnala l'inserimento in fase di conversione in legge di alcune modifiche all'art. 17 del Decreto Legge 124/2019.

Nel corso dell’esame in Commissione è stato inserito il nuovo comma 1-bis: nel caso in cui gli importi dovuti per imposta di bollo sulle fatture elettroniche non superino la soglia annua di 1000 euro diventerà possibile pagare con due versamenti aventi cadenza semestrale, di cui il primo da effettuarsi entro il 16 giugno e il secondo entro il 16 dicembre di ciascun anno.

[se vuoi approfondire meglio il funzionamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche vedi l'articolo: Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: novità decreto fiscale 2020 ]

 

 

Le sanzioni sul pagamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche 

In merito alle sanzioni applicabili nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, l'art. 17 del D.L. 124/2019 ne prevede la riduzione di un terzo rispetto all’importo indicato dall’articolo 13, comma 1, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

Ecco il testo del vigente articolo 13:

Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti e altre violazioni in materia di compensazione).

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo e' ridotta alla meta'. Salva l'applicazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo e' ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

 

Le regole delle Comunicazioni

L’Amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.

Se il contribuente non provvede al pagamento in tutto o in parte delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo.

Con riferimento agli interessi, viene chiarito che vengono comunicati quelli dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

 

5 dicembre 2019

 

Vincenzo D'Andò

 

Questa informazione è tratta dal Diario Quotidiano pubblicato oggi su CommercialistaTelematico