La riduzione del versamento dell’acconto dell'imposta sui redditi di novembre

Per i contribuenti soggetti agli ISA cambia la ripartizione degli acconti Irpef, Ires e Irap: le due rate saranno di pari importo, ognuna del 50%, non più la prima del 40% e la seconda del 60%; la novità opera già per l’anno in corso e quindi con riferimento al versamento del secondo acconto di novembre (che slitta al 2 dicembre).

versamento acconto di novembreDecreto fiscale 2020: ridotto il versamento dell’acconto

 

Il Decreto fiscale 2020, collegato alla manovra di Bilancio 2020, veicolato nel D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, all’art. 58 introduce novità sul versamento degli acconti; è previsto, infatti, che vi saranno degli acconti ridotti per effetto del Decreto fiscale 2020, ma solo per alcuni contribuenti.

La modesta riduzione dell’acconto, da versare entro il 30 novembre, che slitta a lunedì 2 dicembre 2019, riguarderà solo:

 

 

  • i contribuenti “collegati” agli ISA, come, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari.

 

 

Versamento acconto di novembre: la novità

 

L’articolo 58, del Decreto fiscale 2020, modifica la misura dei versamenti della prima e seconda rata dell’acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle società, nonché dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti ISA e per i soci di società con redditi prodotti in forma associata o in regime di trasparenza fiscale.

Sono previste due rate di pari importo da versare nei termini ordinari.

In particolare la disposizione in esame prevede (a decorrere dal 27 ottobre 2019) per i soggetti che:

 

  • esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale – ISA -:

 

  • per quelli che partecipano a società, associazioni e imprese con redditi prodotti in forma associata (articolo 5 TUIR), nonché in quelle che consentono di optare per il regime di cd. trasparenza fiscale (articoli 115 e 116 TUIR),

i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive sono effettuati in due rate ciascuna nella misura del 50 per cento.

 

 

Versamento acconti: cosa prevede la Manovra correttiva 2017

 

Si ricorda che l’articolo 9-bis, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, ha previsto l’istituzione degli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) per gli esercenti attività di impresa, arti o professioni.

L’obiettivo è di favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari da parte dei contribuenti e il rafforzamento della collaborazione tra questi e l’Amministrazione finanziaria, anche con l’utilizzo di forme di comunicazione preventiva rispetto alle scadenze fiscali.

Gli indici, elaborati con una metodologia basata su analisi di dati e informazioni relativi a più periodi d’imposta, rappresentano la sintesi di indicatori elementari tesi a verificare la normalità e la coerenza della gestione aziendale o professionale, anche con riferimento a diverse basi imponibili.

Essi esprimono, su una scala da 1 a 10 il grado di affidabilità fiscale riconosciuto a ciascun contribuente, anche al fine di consentire a quest’ultimo, sulla base dei dati dichiarati entro i termini ordinariamente previsti, l’accesso a uno specifico regime premiale.

Gli indici si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (comma 931 della legge n. 205 del 2017).

Contestualmente all’adozione degli indici cessano di avere effetto, al fine dell’accertamento dei tributi, le disposizioni relative agli studi di settore (articolo 7-bis del decreto legge n. 193 del 2016).

Il decreto ministeriale del 28 dicembre 2018 ha stabilito l’esclusione dal regime dei contribuenti che hanno dichiarato ricavi ovvero compensi di ammontare superiore a 5.164.569 euro.

 

Il regime di trasparenza e la tassazione dei soci

 

Il regime di trasparenza fiscale si applica alle società di capitali che scelgono di tassare il proprio reddito imputandolo direttamente ai soci per trasparenza, adottando, cioè, lo stesso sistema previsto per le società di persone ovvero società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice residenti nel territorio dello Stato (art. 5 TUIR).

Il regime di trasparenza si applica:

 

  • alle società di capitali partecipate da altre società di capitali (art. 115 TUIR);

 

  • alle società a responsabilità limitata a ristretta base azionaria (art. 116 TUIR).

 

 

Modificata la misura del versamento dell’acconto

 

Come indicato nei paragrafi precedenti la norma, contenuta nel Decreto fiscale 2020,  modifica la misura dei versamenti, rimodulandola in due rate di pari importo, ma non i termini che rimangono quelli ordinari previsti dell’articolo 17, del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

L’articolo 17, del DPR 7 dicembre 2001, n. 435 stabilisce che i versamenti di acconto dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e delle persone giuridiche, nonché quelli relativi all’imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi 103 euro.

Il quaranta per cento dell’acconto dovuto è versato alla scadenza della prima rata e il residuo importo alla scadenza della seconda.

 

 

Modalità di versamento dell’acconto

 

Il versamento dell’acconto è effettuato rispettivamente:

 

  1. per la prima rata, nel termine previsto per il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all’anno d’imposta precedente;
     
     
  2. per la seconda rata, nel mese di novembre, ad eccezione di quella dovuta dai soggetti all’imposta sul reddito delle persone giuridiche e all’imposta regionale sulle attività produttive il cui periodo d’imposta non coincide con l’anno solare, che effettuano il versamento di tale rata entro l’ultimo giorno dell’undicesimo mese dello stesso periodo d’imposta.

 

L’articolo in esame dispone, infine, che viene fatto salvo quanto eventualmente già versato per l’esercizio in corso con la prima rata di acconto con corrispondente rideterminazione della misura dell’acconto dovuto in caso di versamento unico.

Pertanto per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 è fatto salvo l’eventuale versamento della prima rata di acconto ed è dovuta, quindi, la seconda rata, comunque, nella misura del 50 per cento ovvero l’unica rata nella misura del 90 per cento.

 

 

Metodi di calcolo dell’acconto

 

Va ricordato che per determinare l’acconto, i contribuenti dispongono di due metodi di calcolo:

 

  • lo “storico” basato sui dati dell’anno precedente;

 

  • il “previsionale” basato sul minore reddito dell’anno in cui si versa l’acconto.

 

L’acconto è dovuto per l’anno in cui si versa ed è una quota percentuale dei tributi e delle altre somme relative all’anno precedente.

L’acconto non è dovuto se l’imposta relativa al periodo precedente, al netto di detrazioni, crediti e ritenute d’acconto, è di ammontare non superiore:

 

  • a 51,65 euro per i contribuenti Irpef;

 

  • a 20,66 euro per i contribuenti Ires.

 

In base alle norme, solo per il 2019 l’acconto Irpef è pari al 90% dell’imposta dichiarata nell’anno e deve essere versato in una o due rate, a seconda dell’importo:

 

  • con unico versamento, entro il 2 dicembre 2019, se l’acconto è inferiore a 257,52 euro;

 

  • in due rate, se l’acconto è pari o superiore a 257,52 euro; la prima rata per il 2019, pari al 40%, che doveva essere versata, insieme al saldo per l’anno 2018, la seconda, cioè il restante 50%, entro il 2 dicembre 2019.

 

Nota della redazione: una volta definita la modifica legislativa intervengono però i problemi pratici; naturalmente oggigiorno pochissimi contribuenti – e loro consulenti – predispongono manualmente i calcoli dell’acconto ma utilizzano invece i software messi a disposizione dalle varie software-house. 

Succede allora che l’associazione che raggruppa queste aziende – AssoSoftware – ha emanato un comunicato stampa attraverso il quale avvisa che dati i “tempi strettissimi a disposizione per effettuare le modifiche software e il relativo rilascio, in attesa di chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia delle Entrate…”, nessuna modifica verrà predisposta.

Quindi sostanzialmente quasi tutti i contribuenti italiani verseranno il secondo acconto con le stesse modalità in essere prima del D.L. 124/2019.

Federico Gavioli

Martedì 5 novembre 2019