Chi ha fruito del III, IV e V Conto energia e della Tremonti-ambiente sugli impianti deve restituire l’agevolazione entro il 22 novembre 2018, prorogato al 31 dicembre 2019.
Il D.L. n. 124/2019 consente alle imprese di rinunciare ai giudizi versando l’intera imposta corrispondente al vantaggio fruito entro il 30 giugno 2020, senza sanzioni o interessi.
Chi non definisce potrà proseguire il contenzioso. Si prospetta, quindi, una precisa scelta alle imprese che hanno fruito della Tremonti ambiente cumulandola con gli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici relativamente al III, IV e V Conto energia.
Cumulo Conto Energia e Tremonti ambiente: come interviene la manovra fiscale 2020
L’articolo 36 del decreto legge del 26 ottobre 2019 n. 124, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 ed entrato in vigore il 27 ottobre 2019, interviene sulla questione del cumulo Conto Energia e Tremonti ambiente, fissando il divieto di cumulo degli incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici riconosciuti dal III, IV e V Conto energia.
In particolare, esso, in tema di cumulo con la detassazione fiscale per investimenti ambientali prevista dalla Tremonti ambiente (articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 388/2000), precisa che le imprese che hanno beneficiato di entrambi gli strumenti potranno mantenere il diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei servizi energetici, subordinatamente alla restituzione di una somma relativa ai benefici fiscali goduti ai sensi della Tremonti ambientale.
Le imprese che vorranno avvalersi di questa procedura dovranno presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, sulla base di modalità stabilite da quest’ultima, indicando l’eventuale pendenza di giudizi aventi a oggetto il recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù del divieto di cumulo e l’impegno a rinunciare agli stessi giudizi.[1]