Il contribuente che ha presentato domanda di definizione agevolata della lite pendente, definendo al 100% al fine di rimuovere l’incumulabilità tra la Tremonti ambiente ed il III, IV e V conto energia, può modificarla o revocarla a suo piacimento?
Definizione Agevolata e Tremonti Ambiente: è irretrattabile la domanda di definizione ex articolo 6 del recente Dl 119/2018?
La revoca presentata all’Agenzia delle Entrate prima del termine finale1 del diniego della domanda da parte dell’Agenzia, è da considerare tempestiva ed efficace?
E’ noto che il Tar Lazio, con le sentenze 6784 e 6785, ha annullato2 la comunicazione Gse del 22 novembre 2017, ammettendo di fatto la cumulabilità3, finora esclusa, per le agevolazioni dedicate alla produzione di energia da fonti fotovoltaici.
Secondo il giudice amministrativo sussiste la possibilità di cumulare le tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da fonte fotovoltaica previste dal III°, IV° e V° conto energia con l’agevolazione fiscale ex art. 6 l. n. 388/2000.
Con le sentenze citate il TAR del Lazio ha annullato la comunicazione del Gestore dei servizi energetici (“GSE”) del 22 novembre 2017 (la “Comunicazione GSE”) nella quale lo stesso GSE:
- confermava il proprio orientamento secondo cui l’incentivo fiscale, di cui all’art. 6, commi 13 -19, della L. 23 dicembre 2000, n. 388, c.d. “Tremonti Ambiente”, risultava cumulabile solamente con la tariffa incentivante della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici (la “Tariffa Incentivante”) ai sensi dei Conti Energia I e II;
- assegnava un termine, poi prorogato al 31 dicembre 20194, per la rinuncia al beneficio Tremonti Ambiente eventualmente goduto con riferimento agli impianti che avevano beneficiato della Tariffa Incentivante dei Conti Energia III, IV e V.
Orbene, il contribuente che ha presentato domanda ex articolo 6 del recente Dl 119/2018, che al fine di avere l’idoneità della definizione agevolata a rimuovere l’incumulabilità tra la “Tremonti ambiente” ed il IV conto energia ha definito al 100% quindi, con l’ulteriore aspetto positivo di veder riconosciuti come non dovuti interessi e sanzioni, può modificarla o revocarla a suo piacimento?
Chiarimenti su Definizione Agevolata e Tremonti Ambiente
La definizione della lite pendente ex articolo 6 del decreto legge n. 119/2018 si perfeziona con la presentazione della domanda (esente dall’imposta di bollo) e con il versamento entro il 31 maggio 2019 dell’importo dovuto, ovvero, se la somma complessivamente necessaria alla definizione supera i 1000 €, con il versamento della prima delle venti rate trimestrali (numero massimo) in cui è possibile frazionare quanto dovuto.
Le rate, su cui s