Approvate dall’Agenzia delle Entrate le istruzioni per la compilazione ed il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte la stessa Agenzia. Entro il termine del 31 maggio 2019, quindi, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, secondo il modello approvato, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica
Con il provvedimento del 18 febbraio 2019 prot. n. 39209/2019 l’Agenzia delle entrate ha reso note le modalità di attuazione dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2 lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119. In sostanza, sono state approvate le istruzioni per la compilazione ed il modello di domanda per la definizione agevolata delle controversie tributarie, aventi ad oggetto atti impositivi in cui è parte l’Agenzia delle entrate, ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 7, comma 2, lettera b) e comma 3, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136.
La scelta di operare con un unico modello trova la sua giustificazione nell’art. 7 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119 nella parte in cui per la definizione delle liti pendenti rinvia all’art. 6 per le modalità di definizione prevedendo la norma specifiche percentuali per la definizione delle controversie innanzi alle Commissioni Tributarie, fermo restando che, qualora per ciascuna imposta, IRES o IRAP, l’importo sia superiore a ad euro 30 mila, pur non potendosi applicare le specifiche disposizioni di cui all’art.7 è sempre possibile la definizione ai sensi dell’art. 6 del medesimo decreto.
Entro il termine del 31 maggio 2019, quindi, per ciascuna controversia tributaria autonoma, ossia relativa al singolo atto impugnato, va presentata all’Agenzia delle entrate una distinta domanda di definizione, secondo il modello approvato, esente dall’imposta di bollo, esclusivamente mediante trasmissione telematica.
La trasmissione può effettuata, come espressamente specificato nel provvedimento di approvazione:
- direttamente, dai contribuenti abilitati ai ser