Per mantenere le agevolazioni sancite dal III, IV e V conto energia è necessario che il contribuente rinunci al beneficio fiscale concesso dalla Tremonti ambientale.
Il presente contributo precisa, pertanto, come rinunciare alla detassazione per mantenere le tariffe incentivanti.
Conto Energia e Tremonti Ambientale: si può beneficiare di entrambe le agevolazioni?
La “detassazione” dei costi degli investimenti cosiddetti ambientali previsti dalla Tremonti-ter (art.6 L. n. 388 del 2000) e la possibilità di cumulo con il “Conto Energia” (art.5 D.M. 5 maggio 2011) hanno generato reali e oggettive difficoltà interpretative.
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), ha chiarito (si veda nota 1) che con riguardo all’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici, non vi è cumulabilità del beneficio della detassazione fiscale previsto dalla Tremonti Ambiente (art. 6, l. n. 388/2000) con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi:
- del III Conto Energia (D.M. 6 agosto 2010),
- del IV (D.M. 5 maggio 2011)
- e del V (D.M. 5 luglio 2012).
Conto Energia e Tremonti Ambientale: attenzione alle tariffe di riferimento
E’ noto, quindi, che la detassazione (si veda nota 2) prevista dalla Legge n. 388/2000, cosiddetta “Tremonti ambiente”, è cumulabile con le tariffe del I e II Conto energia.
L’articolo 5 del DM 6 agosto 2010 (III Conto energia) e gli articoli 5 e 12, rispettivamente, del DM 5 maggio 2011 (IV Conto energia) e 5 luglio 2012 (V Conto energia) non includono la detassazione per investimenti ambientali tra gli misure cumulabili con le loro tariffe incentivanti.
La detassazione di cui alla Tremonti ambiente non è invece cumulabile in alcuna misura con le tariffe incentivanti spettanti ai sensi del III, IV e V Conto energia.
Rinuncia alla Tremonti ambientale entro il 31 dicembre 2019
Le imprese possono decidere entro il 31 dicembre 2019 (si veda nota 3) se mantenere il contributo del conto energia rinunciando alla Tremonti ambientale mediante dichiarazione integrativa a sfavore.
E’ questo il lasso di tempo concesso dal GSE alle imprese che hanno ottenuto ambedue gli incentivi e rientrano nel terzo, quarto o quinto conto energia (si veda nota 4).
Sono invece salve le imprese che hanno utilizzato il primo e secondo conto energia che possono mantenere il cumulo.
Ne consegue che le imprese che vogliono evitare contenziosi con il GSE, il cui contributo è sicuramente più importante di quello concesso dalla Tremonti ambientale, devono, entro il 31 dicembre 2019, presentare la dichiarazione di rettifica della dichiarazione dei redditi all’Agenzia delle entrate.
Questo, però, comporta l’applicazione di sanzioni per l’utilizzo di un’agevolazione fiscale