Come si paga l’F24 con compensazione Bonus Renzi? – Risposta al volo

Il Decreto Fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 ha previsto modifiche al pagamento degli F24 che presentano compensazioni di crediti. Da quando si applicano materialmente queste novità? Il Bonus Renzi vi rientra? Ecco la risposta al volo. A cura di Debora Graziano e Danilo Sciuto.

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Come pagare il modello F24 con compensazione del bonus Renzi (DL 66/2014, codice tributo 1655)?

Si conferma che con il DL 124 del 26/10/2019 l’obbligo di presentare i modelli F24 tramite i servizi telematici AdE (non tramite home banking, dunque) è stato esteso anche ai crediti maturati in qualità di sostituto d’imposta, quindi non solo al Bonus Renzi, ma anche quelli derivanti da 730 e da modello 770 (eccedenze di versamento di ritenute).

 

Per quanto riguarda la decorrenza, la norma dispone che tale novità si applichi con riferimento ai crediti maturati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019.
Ciò significa che essa comprende anche il credito maturato nel mese di ottobre.

Inoltre, poiché il decreto è entrato in vigore il 27/10/2019, una rigida lettura farebbe pensare che tutte le deleghe di pagamento presentate da quella data (e quindi non solo quelle in scadenza il prossimo lunedì, 18/11) andranno presentate con il canale telematico, se recanti la compensazione di crediti come quelli in discorso.

Decorrenza F24 Compensazione del Bonus Renzi

Tuttavia, ricordiamo che lo Statuto del Contribuente (ossia la L. 212/00) prevede che “le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore”; pertanto, nell’auspicare una presa d’atto in tal senso da parte dell’AdE, è senz’altro da ritenere che le deleghe interessate saranno quelle presentate dal 27/12/2019.

 

Per completezza di informazione, si segnala che, a regime, l’obbligo in discorso non sarà applicabile (e si ritiene verosimile una conferma da parte di AdE) al caso in cui oggetto di compensazione siano debiti della stessa natura di quello compensato (c.d. compensazione verticale o interna).

Tale si ritiene, ad esempio, la compensazione del credito di imposta in esame con un debito da ritenute Irpef.

In tal senso, al fine di evitare spiacevoli fraintendimenti, sarebbe gradita agli operatori una ulteriore conferma da parte dell’AdE di quanto del resto già affermato nella RM 68/17.

 

A cura di Debora Graziano e Danilo Sciuto

Sabato 16 Novembre 2019

 

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