Affrontiamo il tema della polizza estera e della tassazione dei proventi da questa attribuiti ai beneficiari in ipotesi di riscatto.
L’occasione è utile anche per fare un approfondimento delle regole attinenti il monitoraggio fiscale della polizza stessa.
Procediamo dunque ad esaminare il contenuto della Risposta dell’Agenzia delle Entrate n. 300 del 23 luglio 2019.
Il caso: polizza estera ma contribuente italiano, come si applica l’IVAFE?
Dalla lettura dell’interpello si apprende che un contribuente ha stipulato nel lontano 1976 un contratto di assicurazione sulla vita con una compagnia non residente che, in considerazione della scadenza prevista al 1° gennaio 2019, in data 31 dicembre 2018, gli ha accreditato su un conto corrente estero svizzero un determinato importo.
Il contribuente è fiscalmente residente in Italia.
Viene precisato che la compagnia assicuratrice non ha applicato alcuna imposta sostitutiva e ha certificato che i premi pagati dall’assicurato “non sono legati ad investimenti in azioni o fondi d’investimento, obbligazioni o altro, visto che gli incassi del premio facevano direttamente parte della consueta liquidità della compagnia messa a bilancio nelle apposite poste”.
Il quesito ha ad oggetto l’applicazione dell’IVAFE e in particolare:
- il periodo d’imposta in cui sorge il debito tributario;
- la base imponibile da indicare nel quadro RM del modello Redditi Persone Fisiche e l’aliquota da utilizzare per la determinazione e liquidazione dell’imposta sostitutiva;
- il valore finale e il numero dei giorni da inserire nel quadro RW.
L’applicazione dell’IVAFE e la compilazione del quadro RW secondo il contribuente
Il contribuente ritiene che i proventi corrisposti dalla compagnia assicuratrice, in data 31 dicembre 2018, debbano essere tassati nel periodo d’imposta 2018 dal momento che tale data rappresenta il momento di incasso e di chiusura del contratto assicurativo, nonostante la scadenza dello stesso sia fissata alla data del 1° gennaio 2019.
In sostanza, troverebbe applicazione un puntuale principio di cassa.
Il contribuente prosegue affermando che di conseguenza, tali redditi dovranno essere inclusi nei quadri RM e RW del Modello Redditi 2019.
La segnalazione nel quadro RW del profilo reddituale lascia un po’ perplessi ma vedremo la questione nel prosieguo.
La base imponibile su cui applicare l’imposta sostitutiva, ad avviso del contribuente, dovrebbe essere ripartita in base ai periodi di maturazione della somma percepita ed assoggettata a tassazione con aliquota determinata in modo ponderato dovendosi far riferimento al criterio della tassazione “maturata”, essendo variata, negli anni, la misura della medesima imposta.
Vedremo che questa tesi viene avallata dall’Agenzia.
Infine, con riferimento all’IVAFE, il contribuente ritiene corretto indicare come valore finale l’importo che rappresenta la somma assicurata in caso di vita, come da contratto assicurativo, coincidente con il valore di riscatto al 1° gennaio 2019 e, come periodo di detenzione all’estero dell’attività finanziaria, il numero di 364 giorni considerato che in data 31 dicembre 2018 la polizza assicurativa è stata estinta mediante accredito dell’importo che verrà incluso nel campo “8” del rigo RW1 relativo al conto corrente estero.
La scelta di utilizzare un giorno i meno è volta ad evitare una “duplicazione dell’imposta patrimoniale per il giorno 31 dicembre 2018”.
In effetti, qualora indicassimo 365 giorni nel quadro RW in relazione alla polizza, l’IVAFE verrebbe applicata il 31 dicembre sia in relazione al conto corrente che alla polizza stessa.
Vedremo di seguito la risposta dell’Agenzia.
L’impostazione dell’Agenzia: la qualificazione del reddito ed il sostituto italiano
L’Agenzia ricorda che rientrano nella definizione di contratti di assicurazione sulla vita, sia quelli aventi ad oggetto il rischio morte, qualora la compagnia sia obbligata a corrispondere al beneficiario una somma o una rendita alla morte dell’assicurato, sia quelli che assicurano in caso di sopravvivenza dell’assicurato il diritto a quest’ultimo o al terzo beneficiario di ricevere una somma o una rendita ad una data prestabilita.
I commi 658 e 659 dell’a