Antiabuso e passaggio generazionale: il caso della scissione societaria

di Fabio Carrirolo

Pubblicato il 23 ottobre 2019

L’Agenzia delle Entrate ha recentemente esaminato una fattispecie di abuso del diritto nella quale, previa scissione della società istante, ciascuna società beneficiaria veniva ad avere nei propri statuti una clausola che consentiva la conversione di azioni “speciali” in azioni ordinarie a seguito del decesso dell'esponente di prima generazione.

L’abuso del diritto tributario è una situazione che può ricorrere in numerosi casi, quando una o più operazioni vengono “artatamente” poste in essere dai contribuenti con la finalità principale / esclusiva di annullare o ridurre l’onere fiscale, e non in vista di uno scopo finale di tipo economico.

Talune ipotesi di presunto abuso si associano ad operazioni societarie poste in essere allo scopo di attuare il “passaggio generazionale” nella conduzione dell’impresa, trasferendo aziende e/o partecipazioni, con differenti conseguenze civilistiche e un differente trattamento tributario.

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In particolare, l’Agenzia delle Entrate ha esaminato recentemente una fattispecie (risposta ad interpello n. 343 del 23.08.2019), nella quale, previa scissione della società istante, ciascuna società beneficiaria veniva ad avere nei propri statuti una clausola che consentiva la conversione di azioni “speciali” (“azioni B”) in azioni ordinarie a seguito del decesso dell'esponente di prima generazione.

Tale previsione statutaria consentiva, di fatto, l’effetto “successorio”, fruendo del regime di neutralità ai fini delle imposte sui redditi e senza comportare l’assolvimento dell’imposta sulle successioni.

 

Abuso del diritto: che cos'è

Il comportamento costituente abuso del diritto, ai sensi dell’art. 10-bis, comma 1, della legge n. 212/2000, comprende una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti.

L’operazione non è dunque abusiva se manca il vantaggio fiscale indebito, ovvero se possiede sostanza economica e non persegue “essenzialmente” un vantaggio fiscale.

Inoltre, l’operazione non è abusiva (anche se dotata di tutte le predette caratteristiche “abusive”) se presenta valide ragioni extrafiscali non marginali (anche di carattere organizzativo o gestionale, che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell’impresa o dell’attività professionale).

Rimane in ogni caso ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale.

 

Abuso del diritto e scissioni societarie

Con riferimento alle scissioni societarie, l’abuso del diritto è stato spesso ravvisato nella possibilità di combinare il trasferimento degli immobili societari, o di aziende / rami aziendali in una o più società beneficiarie, cedendone poi le partecipazioni a terzi anziché optare per la cessione diretta degli immobili o delle aziende, per ottenere un trattamento fiscalmente più favorevole.

Secondo gli indirizzi correnti dell’Agenzia delle Entrate, è ora possibile affermare che anche la circolazione di beni di primo grado attraverso la scissione e la cessione delle partecipazioni pone in essere un comportamento fiscalmente lecito, che il legislatore pone su un piano di parità rispetto alla ce