Ecco la seconda parte delle istruzioni di compilazione del Quadro F degli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale 2019: in particolare, vediamo come si compilano i righi da F20 a F39.
In questa seconda parte analizziamo il complesso caso di passaggio di regime contabile: le problematiche che emergono passando dal regime di cassa a quello di competenza (e viceversa)
Premessa
Il software per la compilazione degli ISA e le previsioni inerenti il regime premiale sono state pubblicate sul sito dell’Agenzia delle Entrate e, quindi, ora si può cominciare a compilare i questionari ed importare gli ulteriori dati necessari per l’elaborazione dell’indice di affidabilità messi a disposizione nel cassetto fiscale del contribuente.
Si può notare, però, che anche il quadro contabile degli studi di settore ha subito delle lievi modifiche. È stata tolta l’area straordinaria, il maxi e iper ammortamento non va esposto nel rigo degli ammortamenti ma in F24 degli altri componenti negativi. Pertanto risulta interessante capire dove imputare gli elementi.
Vediamo ora in estrema sintesi i dati contabili da riportare nei singoli righi del quadro contabile F dedicato alle imprese.
La prima parte delle istruzioni (dal Rigo F01 al Rigo F19) è pubblicata a questa pagina >
Istruzioni alla compilazione del Quadro F – Elementi contabili
ISA 2019 (Anno d’imposta 2018)
Dal Rigo F20 al Rigo F39
Indice rapido:
- Rigo F20
- Rigo F21
- Rigo F22
- Rigo F23
- Rigo F24
- Rigo F25
- Rigo F26
- Rigo F27
- Righi F28, F29, F30, F31, F32, F33, F34 (Dati IVA)
- Righi F35, F36, F37, F38, F39 (Passaggio ad altro regime)
Rigo F20
Spese per lavoro dipendente e per altre prestazioni diverse da lavoro dipendente afferenti l’attività dell’impresa
Nel campo 1, vanno indicate le spese per prestazioni di lavoro e, in particolare:
1) l’ammontare complessivo di quanto corrisposto a titolo di retribuzione del personale dipendente e assimilato, al lordo dei contributi assistenziali e previdenziali, compresi quelli versati alla gestione separata presso l’INPS, a carico del dipendente e del datore di lavoro nonché delle ritenute fiscali per prestazioni di lavoro rese da lavoratori dipendenti a tempo pieno e a tempo parziale, dagli apprendisti e dai collaboratori coordinati e continuativi che abbiano prestato l’attività per l’intero periodo d’imposta o per parte di esso, comprensive degli stipendi, salari e altri compensi in denaro o in natura, delle quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta, nonché delle partecipazioni agli utili, ad eccezione delle somme corrisposte ai lavoratori che hanno cessato l’attività, eventualmente dedotte in base al criterio di cassa.
Rientrano anche quelle sostenute per l’impiego di personale:
- di terzi, distaccato presso l’impresa ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 10/9/2003, n. 276;
- utilizzato in base a contratto di somministrazione di lavoro, ad eccezione della parte eccedente gli oneri retributivi e contributivi (quest’ultima va computata nella determinazione del valore da indicare al rigo F17 “Spese per acquisti di servizi”).
Non vanno indicate dall’impresa distaccante le spese sostenute e riaddebitate alla distaccataria, per il proprio personale distaccato presso quest’ultima;
2) le spese per altre prestazioni di lavoro, diverse da quelle di lavoro dipendente e assimilato (ad esempio quelle sostenute per i lavoratori autonomi) direttamente afferenti l’attività esercitata dal contribuente.
Vanno considerati nel computo delle spese per prestazioni di lavoro di cui ai punti precedenti anche:
- i premi pagati alle compagnie di assicurazione che sostituiscono in tutto o in parte le suddette quote di indennità di quiescenza e previdenza maturate nel periodo d’imposta;
- l’ammontare delle spese per “compensi” corrisposti ai soci per l’attività di amministratore da parte di società di persone, comprensivi dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei rimborsi spese;
- l’ammontare delle spese per prestazioni occasionali, ai sensi dell’art. 54-bis della L. 96/2017, di conversione del DL 50/2017, incluse quelle effettuate dagli “steward” negli impianti sportivi e remunerate dalle società sportive professionistiche con l’utilizzo del cosiddetto “Libretto Famiglia”;
- i costi sostenuti per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai lavoratori dipendenti e dai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto dei limiti stabiliti dall’art. 95, co. 3, del Tuir. Con riferimento a detta tipologia di costi, le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci che provvedono alla deduzione degli importi forfetari di cui all’art. 95, co. 4, del Tuir, devono indicare, in questo rigo, le sole spese effettivamente sostenute.
Le eventuali quote dei suddetti importi forfetari, eccedenti le spese effettivamente sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori dal territorio comunale, devono essere indicate nel rigo F23 “Oneri diversi di gestione ed altre componenti negative”.
In relazione ai criteri da adottare per la determinazione del valore da inserire nel rigo in esame si rileva, inoltre, che per prestazioni di lavoro direttamente afferenti all’attività svolta dal contribuente si devono intendere quelle rese dai prestat