Credito IVA infrannuale: presentazione del modello TR entro il 31 luglio

Entro il 31 luglio deve essere presentato il modello TR per beneficiare del rimborso o della compensazione del credito IVA infrannuale relativo al periodo 1° aprile – 30 giugno 2019

Rimborso o Compensazione del credito IVA infrannuale

I professionisti sono alle prese con i nuovi ISA e con le difficoltà, maggiori del solito, relative alla predisposizione delle dichiarazioni fiscali. Oltre alle scadenze straordinarie, gli studi devono fare fronte alle scadenze ordinarie che, oramai, sono divenute sempre più numerose.

Entro il 31 luglio deve essere presentato il modello TR per beneficiare del rimborso o della compensazione del credito Iva infrannuale relativo al periodo 1° aprile – 30 giugno 2019.

Non sarà però ancora possibile far valere il risultato favorevole dovuto all’applicazione dei nuovi ISA anche laddove il contribuente abbia raggiunto un livello di affidabilità almeno pari ad 8.

Il provvedimento direttoriale di attuazione prevede che il credito Iva infrannuale potrà essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza l’apposizione del visto di conformità, fino a 50.000 euro, ma con riferimento ai crediti maturati dal 1° gennaio 2020 in avanti.

 

Il modello IVA TR e la scadenza del 31 luglio 2019

L’adempimento è disciplinato dall’art. 8, comma 2 del D.P.R. n. 542/1999. Al fine di ottenere il rimborso o la compensazione del credito Iva infrannaule è necessario presentare preventivamente il modello TR.

L’adempimento deve essere eseguito entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. L’eventuale invio tardivo del modello non può essere regolarizzato, secondo l’Agenzia delle entrate, tramite il ravvedimento operoso.

L’art. 38-bis, comma 2, del D.P.R. n. 633/1972, prevede che il soggetto passivo possa ottenere il rimborso trimestrale del credito IVA, solo se di ammontare superiore a 2.582,28 euro, ed in presenza di almeno uno dei seguenti presupposti:

a) esercizio in via esclusiva o prevalente di attività che comportano l’effettuazione di operazioni attive soggette ad imposta con aliquota media, maggiorata del 10 per cento, inferiore a quella mediamente applicata agli acquisti e alle importazioni;

b) effettuazione di operazioni attive non imponibili di cui agli artt. 8, 8 – bis e 9 del D.P.R. n. 633/1972, nonché di operazioni assimilate e intracomunitarie, in misura superiore al 25 per cento dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;

c) effettuazione di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un importo superiore ai due terzi dell’ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni di beni e servizi imponibili Iva; in tal caso il rimborso è limitato alla sola imposta assolta su detti acquisti;

d) svolgimento dell’attività da parte di soggetto non residente che opera in Italia mediante un rappresentante fiscale di cui all’art. 17, comma 3 del D.P.R. n. 633/1972 o identificazione diretta ai sensi dell’art. 35 – ter del medesimo Decreto;

e) effettuazione nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato e per un importo superiore al 50 per cento dell’ammontare di tutte le operazioni, di prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione ovvero prestazioni di servizi di cui all’art. 19 comma 3 lett. a-bis) del D.P.R. n. 633/1972.

In alternativa alla richiesta di rimborso, il credito Iva infrannuale può essere utilizzato in compensazione orizzontale con altri debiti tributari e previdenziali (art. 8, comam 3 del D.P.R. n. 542/1999).

 

Le eventuali garanzie per i rimborsi Iva

Se le richieste di rimborso sono pari o inferiori a 30.000 euro non è necessario presentare alcuna garanzia. Sarà sufficiente la mera presentazione del modello TR. Qualora la richiesta a rimborso dell’eccedenza superi la predetta soglia non sarà necessario prestare alcuna garanzia, a condizione di non rientrare in una delle ipotesi in cui il rilascio della stessa sia obbligatoria. Invece deve essere in ogni caso apposto il visto di conformità. In alternativa al visto deve essere apposta la sottoscrizione dell’organo incaricato della revisione legale dei conti.

Deve essere poi fornita conferma della sussistenza di alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà. La garanzia è ad esempio obbligatoria con riferimento ai soggetti che esercitano un’attività d’impresa da meno di due anni diversi dalle start up innovative.

 

Le compensazioni orizzontali

Gli eventuali utilizzi in compensazione dei crediti iva infrannuali, richiede l’apposizione del visto di conformità qualora l’importo sia superiore a 5.000 euro. In alternativa, come previsto per i rimborsi, è possibile procedere con la sottoscrizione dell’organo incaricato della revisione legale dei conti.

 

I contribuenti affidabili

Sono previsti particolari benefici per i contribuenti che raggiungono un livello di affidabilità fiscale almeno pari ad 8 (Provvedimento direttore Agenzia entrate n. 126200/2019). E’ possibile ottenere i rimborsi del credito Iva annuale, del credito Iva infrannuale ed effettuare le relative compensazioni senza l’apposizione del visto di conformità o il rilascio di apposite garanzie. Il limite previsto è di 50.000 euro.

Tuttavia, anche laddove si raggiungesse il predetto livello di affidabilità nel 2018, il credito IVA utilizzabile liberamente senza vincoli sarebbe quello maturato nell’anno 2019. Invece il beneficio riguarderà anche i crediti infrannuali, ma ove maturati dall’anno 2020. In tale ipotesi il primo utilizzo “libero” potrà essere effettuato con decorrenza dal 1° aprile 2020.

Nicola Forte

Lunedì 29 luglio 2019

Potrebbe interessarti anche questo intervento di Nicola Forte: Proroga per versamenti imposte sui redditi 2019: effetti sul saldo IVA 2018