In merito alla questione dell’ammissibilità dell’impugnazione del c.d. estratto di ruolo, per diversi anni si è registrata la coesistenza di due orientamenti giurisprudenziali nettamente contrastanti. Una parte della giurisprudenza ha da sempre ammesso tale tipologia di impugnazione, sia avendo riguardo alla correttezza del procedimento di notifica del titolo esecutivo, sia avendo riguardo alla verifica dell’eventuale decorso dei termini prescrizionali maturati a far data dalla notifica stessa. Una seconda parte, di converso, operando una più rigida lettura dell’elenco degli atti impugnabili, ha ritenuto che tale tipologia di impugnazione fosse inammissibile. La Corte di Cassazione ha cercato di risolvere tale annosa questione
In merito alla questione dell’ammissibilità dell’impugnazione del c.d. “estratto di ruolo”, per diversi anni si è registrata la coesistenza di due orientamenti giurisprudenziali nettamente contrastanti
Una parte della giurisprudenza ha ammesso tale tipologia di impugnazione, sia avendo riguardo alla correttezza del procedimento di notifica del titolo esecutivo, sia avendo riguardo alla verifica dell’eventuale decorso dei termini prescrizionali maturati a far data dalla notifica stessa
Una seconda parte, di converso, operando una più rigida lettura dell’elenco degli atti impugnabili di cui all’art. 19 D. Lgs. 546/1992, ha ritenuto che tale tipologia di impugnazione fosse inammissibile.
Tale contrasto comportava che la proposizione di un ricorso avverso un estratto di ruolo assumeva i contorni di una vera e propria “scommessa”, in quanto la decisione poteva rivelarsi favorevole o sfavorevole a seconda del collegio giudicante chiamato a dirimere la que