La cosiddetta Pace Fiscale permette la definizione delle liti pendenti, dietro presentazione di apposita istanza e pagamento di un importo variabile legato al valore della controversia e allo stato del contenzioso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato. In questo articolo analizziamo quali sono i rapporti fra le definizione del contenzioso e la rottamazione delle cartelle
L’art.6, del D.L.119/2018, convertito con modificazioni nella Legge 136/2018, consente la definizione delle liti pendenti, dietro presentazione di apposita istanza e pagamento di un importo variabile legato al valore della controversia, determinato a norma dell’art.12, comma 2, del D.Lgs. 546/1992, e allo stato del contenzioso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l’atto impugnato.
La definizione può avvenire:
- con il pagamento di una somma pari al valore della controversia qualora, alla data del 24 ottobre 2018, il ricorso in primo grado sia stato notificato all’Agenzia delle entrate, ma non ancora depositato o trasmesso alla segreteria della Commissione tributaria provinciale, oppure il contribuente sia rimasto soccombente nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautela
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