Con una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate è stato affrontato il tema della scomputabilità della ritenuta subita all’estero su prestazioni imprenditoriali in assenza di stabile organizzazione ed in assenza di una previsione convenzionale che consente la tassazione di tali proventi. Ancora una volta l’AdE conferma che, in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni che non contempla l’applicazione di una ritenuta in uscita dal Paese estero, laddove questa ritenuta dovesse venir applicata ugualmente per normativa interna del Paese straniero, non sarà in ogni caso possibile utilizzarla come credito d’imposta, ma sarà necessario procedere con un’istanza di rimborso nel Paese che ha applicato la ritenuta alla fonte non attenendosi al disposto convenzionale. In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sussistono incertezze circa la strada alternativa della deduzione dell’imposta estera dal reddito italiano…
La scomputabilità dlela ritenuta subita all’estero – Introduzione
La recente risposta all’interpello n. 23 del 1.2.2019 ha affrontato il tema della scomputabilità della ritenuta subita all’estero su prestazioni imprenditoriali in assenza di stabile organizzazione ed in assenza di una previsione convenzionale che consente la tassazione di tali proventi.
Ancora una volta l’Agenzia delle Entrate conferma che in presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni che non contempla l’applicazione di una ritenuta in uscita dal Paese estero, laddove questa ritenuta dovesse venir applicata ugualmente per normativa interna del Paese straniero, non sarà in ogni caso possibile utilizzarla come credito d’imposta ex. art. 165 Tuir, ma sarà necessario procedere con un’istanza di rimborso nel Paese che ha applicato la ritenuta alla fonte non attenendosi al disposto convenzionale.
In presenza di una Convenzione contro le doppie imposizioni sussistono incertezze circa la strada alternativa della deduzione dell’imposta estera dal reddito italiano.
Il caso
Il caso riguarda la società Alfa, fiscalmente residente in Italia, che ha fornito servizi di progettazione e assistenza tecnica nei settori dell’ingegneria civile, dell’architettura e dell’urbanistica.
Nel corso del 2017, Alfa ha stipulato con la società non residente Beta, cliente non residente, un contratto d’opera intellettuale per la prestazione di servizi ingegneristici relativi alla realizzazione di un hotel in un Paese estero.
La prestazione professionale comportava la predisposizione dei disegni tecnici, la consulenza in loco e l’assistenza al cliente non residente ai fini del completamento di tutte le fasi del progetto e della consegna della documentazione richiesta dalle autorità locali per le approvazioni previste.
Dalla risposta appuriamo che i servizi di progettazione sono stati realizzati integralmente in Italia, fatta salva l’eventuale presenza, nel sito di progetto, di personale di Alfa, al fine di garantire l’assistenza, ove necessario.
Il cliente non residente dopo aver integralmente saldato le prime due fatture, ha comunicato alla società italiane che, sulle successive, dovrà operare, all’atto del pagamento, una ritenuta del 15 per cento sugli importi addebitatagli, a seguito di una contestazione di omesse ritenute da parte delle Autorità fiscali estere.
Alfa non dispone di una stabile organizzazione nel Paese per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del contratto. Ciò premesso, Alfa chiede di conoscere il corretto trattamento fiscale della fattispecie illustrata, con particolare riguardo alla spettanza del credito d’imposta relativo alle somme che il cliente non residente ha dichiarato tratterrà a titolo di ritenuta, all’atto del pagamento delle fatture dalla stessa emesse..
La risposta non precisa il Paese estero di riferimento, tuttavia lo stesso è facilmente intuibile in quanto il riferimento al Trattato concluso il 12 dicembre 1994 e ratificato con Legge 21 maggio 1998, n. 175 e in vigore dal 21 dicembre 1999 non può essere altro che la Convenzione con l’Albania[1].
Le richieste del contribuente
Il contribuente chiede la scomputabilità dell’imposta estera come credito sulla scorta del fatto che, nonostante il prelievo sia operato sui ricavi, l’imposta sia comunque applicabile su un elemento di reddito e, conseguentemente, sia coperta dal Trattato.
Lo scomputo delle imposte estere come credito appare, ad avviso del contribuente, preferibile a livello interpretativo a quella alternativa che, facendo leva sulla non assimilabilità del prelievo operato nello Stato estero a un’imposta sul reddito, ammette la mera deducibilità dal reddito d’impresa di quanto versato all’estero.
Vedremo, come già segnalato, che la tesi del contribuente non è accettabile proprio alla luce del dettato convenzionale. Interessante è esaminare anche il tema della eventuale deducibilità.
La ricostruzione dell’Agenzia
La questione sottoposta all’esame della scrivente riguarda l’accreditabil