Il lavoro dei familiari è una situazione che può nascondere una serie di insidie che è necessario tenere in considerazione, in modo da non incorrere in violazioni e sanzioni
Il lavoro dei familiari è un tema da sempre estremamente interessante, ma che può nascondere una serie di insidie che è necessario tenere in considerazione, in ordine da non incorrere in violazioni e sanzioni.
I riferimenti nomativi del lavoro familiare
Per analizzare il lavoro tra familiari, si fa riferimento alle varie norme sparse nell’ordinamento che fanno riferimento alle prestazioni rese occasionalmente dai familiari a titolo gratuito. In particolare, prestazioni di tal genere sono concepite e concepibili sia nel lavoro agricolo, sia nel campo dell’artigianato e del commercio. Per analizzare più compiutamente la normativa si prendono come riferimento due specifiche norme, ossia:
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- articolo 21, comma 6-ter, del D.Lgs. n. 269/2003, il quale, facendo riferimento alle prestazioni rese in artigianato prevede che “gli imprenditori artigiani iscritti nei relativi albi provinciali possono avvalersi, in deroga alla normativa previdenziale vigente, di collaborazioni occasionali di parenti entro il terzo grado, aventi anche il titolo di studente, per un periodo complessivo nel corso dell’anno non superiore a novanta giorni. Le collaborazioni suddette devono avere carattere di aiuto, a titolo di obbligazione morale e perciò senza corresponsione di compensi ed essere prestate nel caso di temporanea impossibilità dell’imprenditore artigiano all’espletamento della propria attività lavorativa. È fatto, comunque, obbligo dell’iscrizione all’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”;
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- articolo 74, D.Lgs. n. 276/2003, il quale prevede con riferimento alle attività agricole che “non integrano in ogni caso un rapporto di lavoro autonomo o subordinato le prestazioni svolte da parenti e affini sino al quarto grado in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori”:
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- articolo 29, L. n. 160/1975 nella sua versione modificata dalla L. n. 662/1996, con riferimento al settore del commercio. In tal caso non si fa espressa menzione del coinvolgimento occasionale dei familiari a titolo gratuito, ma è comunque contemplata l’eventualità dell’aiuto da parte dei familiari senza corresponsione di compensi, prevedendo che l’obbligo di iscrizione alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali sussiste solamente per i titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero di dipendenti, siano organizzate o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia, compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, così come i familiari coadiutori preposti al pun