Comunicazione LIPE 4° trimestre 2018: in scadenza il 10 aprile 2019

La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (trimestrale o mensile) per il quarto trimestre 2018 è in scadenza il prossimo 10 aprile 2019. L’obbligo di invio della comunicazione LIPE non ricorre in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (ad esempio contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva) ma sussiste nel caso in cui occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente

Comunicazione LIPE 4° trimestre 2018: in scadenza il 10 aprile 2019Premessa generale

La Comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (trimestrale o mensile) per il “quarto trimestre 2018“ è in scadenza il prossimo 10 aprile 2019 (il D.P.C.M. 27 febbraio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2019, ha infatti prorogato la scadenza originale del 28 febbraio 2019 della LIPE al 10 aprile 2019 unitamente allo spostamento al 30 aprile 219 dello spesometro e dell’esterometro).

L’obbligo di invio della comunicazione LIPE non ricorre in assenza di dati da indicare per il trimestre nel quadro VP (ad esempio contribuenti che nel periodo di riferimento non hanno effettuato alcuna operazione né attiva né passiva) ma sussiste nel caso in cui occorre dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Nota: come precisato dalle istruzioni se, entro il termine di presentazione, sono presentate più comunicazioni delle liquidazioni IVA riferite al medesimo periodo, l’ultima sostituisce le precedenti e non è prevista la tipologia di “comunicazione integrativa ovvero correttiva”.

I SOGGETTI ESCLUSI DALL’ADEMPIMENTO

Non sono tenuti all’effettuazione dell’adempimento i soggetti passivi non obbligati alla presentazione della Dichiarazione annuale IVA o all’effettuazione delle liquidazioni periodiche sempreché, nel corso dell’anno, non vengano meno le condizioni di esonero ovvero:

1) soggetti che effettuano solo operazioni esenti (ad esempio il medico, le banche e le assicurazioni, i promotori finanziari e i subagenti assicurativi).

2) i contribuenti minimi/forfettari.

3) produttori agricoli “esonerati” (volume d’affari del 2016 inferiore ai 7.000 euro e maggiore 2/3 cessioni prodotti di cui alla tabella A/I); – Soggetti che esercitano attività di intrattenimento (es: discoteche): – Associazioni in regime di Legge n. 398/91 ; –Tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate ad Iva); – Impresa individuale che ha concesso in locazione l’unica azienda ; –soggetti non residenti con Partita IVA in Italia e con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva .

4) contribuente che non effettua operazioni: la comunicazione va presentata soltanto per i periodi per i quali sono state effettuate le corrispondenti liquidazioni periodiche.

5) curatori fallimentari e commissari liquidatori: devono presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento (mese o trimestre) hanno registrato operazioni imponibili per le quali sono tenuti ad effettuare le liquidazioni periodiche.

6) soggetti extra-UE con Partita Iva in Italia: devono provvedere alla comunicazione anche i Soggetti extra-UE con Partita Iva in Italia (anche se con sole operazioni escluse, non imponibili o esenti Iva).

LA COMPILAZIONE PRATICA DEL MODELLO LIPE

Frontespizio

Nel Frontespizio della comunicazione vanno indicati i dati identificativi del contribuente e dell’impegno alla presentazione del modello ovvero:

– l’anno d’imposta cui la comunicazione si riferisce; – la partita IVA del contribuente;

– il codice fiscale del soggetto che eventualmente presenta la comunicazione per suo conto e i dati relativi all’impegno alla trasmissione telematica.

Nota: l’ente o la società commerciale controllante e gli enti o le società commerciali controllati che partecipano, per il periodo dell’anno cui si riferisce la comunicazione, alla procedura di liquidazione dell’IVA di gruppo, devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicando nel campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”, nella sezione “Dati generali” del frontespizio, la partita IVA della controllante e indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento).

Oltre alla propria comunicazione, l’ente o società commerciale controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella “Liquidazione del gruppo” nel frontespizio senza compilare il campo “Partita IVA della controllante (liquidazione IVA di gruppo)”.

IL QUADRO VP

Il quadro VP contiene i dati relativi alla liquidazione IVA ovvero l’ammontare delle operazioni attive e passive, l’IVA esigibile, l’IVA detratta,  l’IVA dovuta o a credito, i debiti o i crediti del periodo precedente, i versamenti auto UE, i crediti di imposta,  gli interessi trimestrali, l’ acconto dovuto e l’ IVA da versare.

RIGO VP1

Comunicazione LIPE 4° trimestre 2018: in scadenza il 10 aprile 2019Il contribuente deve indicare nei campi 1 e 2 del rigo VP1 il mese (valori da 1 a 12) o il trimestre (valori da 1 a 4) cui si riferisce ciascun modulo della comunicazione.

Il campo 3 del rigo VP1 va barrato solo nel caso in cui il contribuente si sia avvalso delle agevolazioni previste dall’art. 74, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972 (contratti di subfornitura).

Il campo 4 del rigo VP1 deve essere compilato in presenza di eventi eccezionali (disposizioni normative emanate a seguito di calamità naturali o di altri eventi eccezionali indicando il codice 1 dai soggetti esercenti attività imprenditoriali, commerciali e artigianali e di libera professione che si sono opposti a richieste di natura estorsiva ovvero il codice 9 per tutti gli altri eventi eccezionali).

Il nuovo campo 5 del rigo VP1 deve essere invece barrato nel caso di partecipazione ad operazioni straordinarie o trasformazioni soggettive che abbiano comportato il trasferimento di un credito IVA.

Nota: la casella 5 del rigo VP1 operazioni straordinarie” va barrata in presenza di operazioni straordinarie o di altre trasformazioni (fusione, scissione, cessione d’azienda, conferimento d’azienda, ecc.) nei seguenti casi:

1) quando il soggetto avente causa riporti nel rigo VP8 della propria Comunicazione il credito maturato dal soggetto dante causa nell’ultima liquidazione periodica;

2) quando il soggetto avente causa riporti nel rigo VP9 “Credito anno precedente” una quota o l’intero ammontare del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva del dante causa, relativa all’anno precedente quello indicato nel frontespizio, ceduto, in tutto o in parte, a seguito dell’operazione straordinaria;

3) se, a seguito dell’interruzione della liquidazione Iva di gruppo nel corso dell’anno, l’ente o società controllante riporti nel rigo VP8 le eventuali eccedenze di credito trasferite al gruppo e non compensate utilizzate in detrazione nelle proprie liquidazioni periodiche successive.

RIGO VP 2

Comunicazione LIPE 4° trimestre 2018: in scadenza il 10 aprile 2019Nel rigo VP2 va riportato l’ammontare complessivo (al netto dell’IVA) delle operazioni attive rilevanti ai fini dell’IVA (va indicato l’imponibile di tutte le cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento, registrate o soggette a registrazione, rilevanti ai fini Iva, incluse le operazioni con IVA “ad esigibilità differita”; le operazioni escluse da Iva per carenza di territorialità (fatturate ex art. 21 c. 6-bis DPR 633/72) e le operazioni soggette a reverse-charge ; le operazioni esenti e in regime del margine e le operazioni Intra/esportazioni (vanno indicate anche le operazione effettuate in regime di split-payment nei confronti degli Enti Pubblici).

Nota: non vanno indicate nelle operazioni attive le integrazioni effettuate nel registro delle vendite a titolo di acquisti INTRA e operazioni di integrazione acquisti in reverse charge.

RIGO VP 3

Comunicazione LIPE 4° trimestre 2018: in scadenza il 10 aprile 2019Nel rigo VP3 va riportato l’ammontare complessivo delle operazioni passive registrate al netto di IVA (va indicato l’ammontare complessivo, al netto dell’imposta, degli acquisti all’interno, intra- comunitari e delle importazioni, rilevanti agli effetti dell’IVA, gli acquisti di rottami , gli acquisti dai soggetti che si trovano nel regime dei minimi o forfetario, gli acquisti ad esigibilità differita, relativi a beni e servizi, risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione annotate o soggette a registrazione nell’anno di riferimento sul registro degli acquisti di cui all’art. 25 ovvero su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Le operazioni di rettifica della detrazione dell’Iva (pro rata di detraibilità, ventilazione) non vanno considerate nella Comunicazione dei dati relativi al 4° trimestre in quanto il calcolo definitivo dell’Iva a debito sarà effettuato solo in Dichiarazione annuale Iva.

RIGHI VP 4 E VP 5

Comunicazione LIPE 4° trimestre 2018: in scadenza il 10 aprile 2019Nel rigo VP4 va riportato l’ammontare dell’IVA a debito esigibile nel periodo di riferimento comprensivo dell’IVA della quale il contribuente è debitore per effetto del meccanismo del reverse-charge ovvero di autofattura; nel rigo VP5 va invece, indicato l’ammontare dell’IVA detratta sugli acquisti e sulle importazioni (compresa l’IVA relativa all’integrazione del reverse charge ovvero di autofattura).

I cessionari/committenti che applicano tenuti al pagamento dell’IVA per effetto del meccanismo dello “split payment” devono considerare l’imposta nell’apposito campo.

Le nuove istruzioni precisano anche che il credito derivante dalla rettifica della detrazione per effetto di passaggio dal regime agricolo speciale a quello normale deve essere indicato nel rigo VP5.

RIGHI VP6 – VP7

Nel campo 1 va riportato l’ammontare della differenza tra i righi VP4 e VP5 nel caso in cui tale differenza sia positiva ovvero al campo 2 se la differenza è negativa.

Nel rigo VP7 va indicato l’eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore ad euro 25,82.

RIGO VP8

Va indicato l’ammontare dell’IVA a credito computata in detrazione, risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare (senza prendere a riferimento i crediti chiesti a rimborso o in compensazione mediante presentazione del modello IVA TR).

Nota: in tale rigo occorre indicare l’IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (precedente mese o trimestre) al netto dei crediti richiesti a rimborso e/o compensazione tramite il modello IVA TR a prescindere dall’utilizzo del credito in compensazione verticale e/o orizzontale.

RIGO VP9

Va indicato l’ammontare del credito IVA compensabile, ai sensi del Decreto Legislativo n.241/1997, che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, risultante dalla “dichiarazione annuale dell’anno precedente”, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare.

Il credito dell’anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9 e nel caso in cui il contribuente intende “estromettere” dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite modello F24) una parte o l’intero ammontare del credito IVA compensabile risultante dalla dichiarazione dell’anno precedente, già precedentemente indicato nel rigo VP9 e non ancora utilizzato, deve compilare il rigo VP9 riportando l’importo del credito da estromettere preceduto dal segno meno.

RIGO VP10

Nel presente rigo occorre indicare l’ammontare complessivo dei versamenti relativi all’imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intra- comunitario.

RIGO VP11

Va indicato l’ammontare dei particolari crediti d’imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento (sono esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24).

RIGO VP12

I contribuenti con liquidazioni IVA trimestrali devono indicare l’ammontare degli interessi dovuti pari all’1%.

RIGO VP13

Deve essere indicato l’ammontare dell’acconto dovuto, anche se non effettivamente versato (occorre indicare la casella “metodo” che deve essere compilata indicando il codice relativo al metodo utilizzato per la determinazione dell’acconto IVA ovvero: – “1” storico; – “2” previsionale; – “3” analitico-effettivo; – “4” soggetti operanti nei settori delle telecomunicazioni, somministrazione di acqua, energia elettrica, raccolta e smaltimento rifiuti, ecc..

LA GESTIONE DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO PER LE COMUNICAZIONI DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE

Come noto in caso di omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati, si applica la sanzione che va da euro 500 ad euro 2.000 (art. 11 c. 2-ter D. Lgs. 471/97) ; è prevista una riduzione al 50% se la trasmissione corretta viene effettuata entro i 15 giorni successivi al termine previsto dalla normativa.

Nota: l’invio omesso / corretto della comunicazione IVA entro 15 giorni dalla scadenza è sufficiente per godere della riduzione alla metà della sanzione al di là del pagamento della stessa.

A partire dalla dichiarazione IVA 2018 relativa al periodo di imposta 2017, il quadro VH non deve essere più compilato ( il contribuente che ha comunicato i dati LIPE in modo errato o che ha omesso l’invio del modello può scegliere due diverse modalità di ravvedimento operoso ovvero : 1) procedere ad un nuovo invio delle comunicazioni omesse o errate ; 2) compilare integralmente il quadro VH compreso all’interno della dichiarazione IVA annuale con l’indicazione corretta dei risultati delle liquidazioni periodiche ( in entrambi i casi sono dovute le sanzioni previste in materia).

Con la risoluzione n. 104 del 28 luglio 2017 l’Agenzia delle Entrate ha fornito informazioni in materia di ravvedimento stabilendo che per la regolarizzazione risultano applicabili le seguenti sanzioni (art. 13 D.Lgs. n. 471-1997):

  1. riduzione ad 1/9 della sanzione in caso di regolarizzazione entro 90 giorni;
  2. riduzione ad 1/8 della sanzione in caso di regolarizzazione entro l’anno successivo;
  3. riduzione ad 1/7 della sanzione in caso di regolarizzazione entro il secondo anno successivo;
  4. riduzione ad 1/6 della sanzione in caso di regolarizzazione oltre il secondo anno successivo;
  5. riduzione ad 1/5 della sanzione in caso di regolarizzazione fino alla notifica dell’atto impositivo.

L’Agenzia delle Entrate ha ribadito che la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA rappresenta un adempimento propedeutico a quello dichiarativo, ancorché sia diverso e autonomo e che, ai fini della correzione, occorre verificare se il rimedio all’errore/omissione sia effettuato prima o dopo l’invio della dichiarazione Iva ovvero:

  • regolarizzazione prima della presentazione della dichiarazione annuale Iva: è necessario comunque inviare la comunicazione inizialmente omessa/incompleta/errata;
  • regolarizzazione con la dichiarazione IVA: l’obbligo di inviare la comunicazione viene meno laddove la regolarizzazione intervenga direttamente con la dichiarazione annuale Iva ovvero successivamente alla sua presentazione ( se con la dichiarazione annuale sono inviati/integrati/corretti i dati omessi/incompleti/errati nelle comunicazioni periodiche, è dovuta la sola sanzione “specifica” di cui all’articolo 11, comma 2-ter, del D.Lgs. 471/1997, eventualmente ridotta; se, invece, con la dichiarazione annuale le omissioni/irregolarità non sono sanate, ai fini della correzione, occorre presentare una dichiarazione annuale integrativa, versando sia la sanzione relativa alle violazioni da dichiarazione (articolo 5 del D.Lgs. 471/1997), riducibile mediante ravvedimento, nonché quella “specifica” ex articolo 11, D. Lgs. n. 471/1997, anch’essa ravvedibile a seconda del momento in cui interviene il pagamento.

SANZIONE PER OMESSA/INCOMPLETA E INFEDELE COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICA IVA ART. 11 COMMA 2 TER D.LGS. N. 471-1997

OMESSA /INCOMPLETA E INFEDELE

DA EURO 500 A EURO 2.000

OMESSA /INCOMPLETA E INFEDELE I

DA EURO 250 AD EURO 1.000 SE LA TRASMISSIONE/CORREZIONE E’ EFFETTUATA ENTRO 15 GG. SUCCESSIVI ALLA SCADENZA

Nota: le sanzioni per omessa o tardiva comunicazione periodica IVA devono essere versate a mezzo modello F 24 sezione erario codice tributo 8911.

ESEMPIO PRATICO

In caso di omessa comunicazione della liquidazione periodica relativa al terzo trimestre 2018 (scadenza 30 novembre 2018), se si procede al ravvedimento in data:

a)18 febbraio 2019: deve essere inviata la comunicazione LIPE e versata la sanzione ridotta pari a 55,56 euro (sanzione base di 500 euro, ridotta a 1/9);

b)10 settembre 2019: se si è provveduto ad indicare correttamente nella dichiarazione IVA 2019 relativa al periodo 2018 (scadenza 30 aprile 2019) i dati della comunicazione trimestrale omessa/ errata deve essere versata la sanzione ridotta pari a 62,50 euro (sanzione base di euro 500, ridotta a 1/8);

c)10 settembre 2019: senza aver provveduto ad indicare nella dichiarazione IVA 2019 i dati corretti nel quadro VH delle liquidazioni IVA: occorre presentare la dichiarazione integrativa IVA ( dal 1° maggio 2019 al 30 aprile 2020) versando la relativa sanzione ( art. 5 D.Lgs. n. 471-1997), a cui si aggiunge quella di 71,43 euro di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 471-1997 (sanzione base di euro 500, ridotta a 1/7).

Celeste Vivenzi

29 marzo 2019