La legge n. 145/2018 ha introdotto un regime fiscale agevolato per gli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione. La nuova agevolazione, applicabile a decorrere dal 2019, ha sostituito l’ACE, contestualmente abrogata. Nel presente contributo si esaminano i presupposti di accesso, gli effetti e le caratteristiche di funzionamento dell’agevolazione, che in sostanza premia la destinazione a riserva degli utili delle imprese
La legge di bilancio 2019, art. 1 commi 28–34, legge 30.12.2018, n. 145, ha introdotto un regime fiscale agevolato per gli utili reinvestiti per l’acquisizione di beni materiali strumentali e per l’incremento dell’occupazione. La nuova agevolazione, applicabile a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018, ha sostituito l’ACE, contestualmente abrogata.
Nel presente contributo si esaminano i presupposti di accesso, gli effetti e le caratteristiche di funzionamento dell’agevolazione, che in sostanza premia la destinazione a riserva degli utili delle imprese.
Aspetti generali della nuova agevolazione
La c.d. mini IRES consiste in un’aliquota IRES agevolata pari al 15% (in luogo del 24%), applicata a una parte del reddito delle imprese che incrementano i livelli occupazionali ed effettuano nuovi investimenti; la stessa agevolazione è altresì prevista per le imprese soggette ad IRPEF.
Più in dettaglio, dal periodo di imposta successivo al 31.12.2018, viene assoggettata ad aliquota agevolata la parte del reddito complessivo netto dei soggetti IRES corrispondente agli utili del periodo di imposta precedente a quello per il quale è presentata la dichiarazione, conseguiti nell’esercizio di attività commerciali e accantonati a riserve diverse da quelle non disponibili, entro specifici limiti di importo.
L’importo massimo assoggettabile ad aliquota ridotta è pari alla somma tra:
- gli investimenti in beni strumentali materiali nuovi (art. 102 TUIR);
- il costo del personale dipendente assunto con contratto a tempo determinato o indeterminato.
L’abrogazione dell’ACE
Come si è detto, la mini IRES sostituisce l’ACE dal 2019, ma presenta caratteristiche abbastanza differenti rispetto a tale agevolazione.
Si rammenta al riguardo che l’ACE, introdotta dall’art. 1 del D.L. 6.12.2011, n. 201 e in seguito modificata dalla normativa sopravvenuta, permetteva alle imprese di ottenere un beneficio fiscale commisurato al rendimento nozionale del nuovo capitale proprio (secondo una percentuale fissata dalle norme per i vari periodi di imposta).
Detta percentuale, per intervento del D.L. 24.4.2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (art. 7), era stabilita:
- per il periodo di imposta in corso al 31.12.2016 (modello Redditi 2017), al 4,75%;
- per il periodo di imposta 2017, all’1,6%;
- a partire dal periodo di imposta 2018,