L’agevolazione che va sotto la denominazione di mini IRES, istituita in luogo dell’I.R.I. (norma praticamente mai entrata in vigore) e dell’A.C.E. (norma abrogata con effetto dal 31/12/2018), in realtà è anche una mini IRPEF che va applicata a condizione che il soggetto IRPEF (imprese individuali e società di persone) abbia optato per la tenuta della contabilità ordinaria ovvero pur avendo adottato il regime di contabilità semplificata integri le scritture contabili con un prospetto che riporti la movimentazione del patrimonio netto
GENERALITA’
L’agevolazione che va sotto il nome di mini IRES, in realtà, è anche una mini IRPEF che potrà essere applicata ad imprese individuali e società di persone che abbiano adottato la contabilità ordinaria ovvero che pur in contabilità semplificata permettano attraverso apposito prospetto da riportare nelle scritture contabili previste dall’art. 18 del D.P.R. 600/73 e s.m.i. il monitoraggio delle variazioni di patrimonio netto.
Una norma, in apparenza di semplice lettura, che però trascura alcuni aspetti fondamentali della gestione contabile delle imprese individuali e delle società di persone in regime contabile ordinario e che crea non pochi problemi applicativi per le corrispondenti imprese in regime contabile semplificato. Ma vediamo quali problemi possono riscontrarsi nella concreta applicazione del regime della mini IRPEF.
LE REGOLE GENERALI IN RAPPORTO AI SOGGETTI IRPEF
Il testo della norma prevista dall’art. 1, comma 33, della Legge 145/2018, con riferimento all’agevolazione in discorso, così si esprime: l’imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando alla quota parte del reddito complessivo attribuibile al reddito d’impresa le aliquote di cui all’art. 11 del T.U.I.R., ridotte di 9 punti percentuali, a partire da que