Il Codice della crisi di impresa introduce il principio fondamentale per cui l’imprenditore collettivo, cioè quello che opera in forma societaria, ha l’obbligo “di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e (del rischio) della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. Quest’obbligo, in concreto, non può che gravare su chi gestisce l’impresa cioè su tutti i suoi amministratori, sia che siano più di uno (consiglio di amministrazione), sia che la società abbia un amministratore unico
Oltre alle innovazioni descritte nell’articolo precedente, l’art. 375 del Codice della crisi di impresa riforma l’art. 2086 del Codice Civile, cambiandone la rubrica da “Direzione e gerarchia dell’impresa” a “Gestione dell’impresa” ed introducendo il 2° comma di esso contenente il principio fondamentale per cui l’imprenditore collettivo, cioè quello che opera in forma societaria ha l’obbligo “di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e (del rischio) della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale” come quelli citati nel paragrafo precedente previsti dal Codice della crisi di impresa.[1]
Quest’obbligo, in concreto, non può che gravare su chi gestisce l’impresa cioè su tutti i suoi amministratori, sia che siano più di uno (consiglio di amministrazione), sia che la società abbia un amministratore unico.
Le sanzioni per chi viola questo principio fondamentale di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile di qualsiasi tipo di società (di persone, di capitali, cooperative e consortili) sono nella sussistenza o nell’aggravamento delle responsabilità civili e penali degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo che non hanno ottemperato ad esso previste dalle norme del Codice della crisi di impresa e nella impossibilità o nella limitazione della possibilità per la società di utilizzare quelle procedure concorsuali con cui vi è maggiore possibilità di garantire la continuità aziendale.
Per maggiore chiarezza e per ribadire il principio di adeguatezza organizzativa della società, l’art. 377 del Codice della crisi di impresa introduce delle modifiche in questo senso, cioè che la gestione dell’impresa si svolge nel rispetto della disposizione del 2° comma dell’art. 2086 c.c., negli artt. 2257 c.c. (per le società semplici e le altre società di persone, cioè le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice), 2380-bis e 2409-novies c.c. (per le società per azioni, società in accomandita per azioni e società cooperative che applicano la disciplina delle Spa), 2475 c.c. (per le società a responsabilità limitata e società cooperative che applicano la disciplina delle Srl).
In particolare, per le Società a responsabilità limitata, l’ultimo comma dell’art. 377 del Codice della crisi di impresa modifica il 5° comma dell’art. 2475 c.c., che disciplina l’amministrazione di questo tipo di società, rendendo applicabile ad essa, in quanto compatibile, l’art. 2381 c.c. sull’amministrazione delle Società per azioni. L’art. 2381 c.c. si applica pure a tutte le società cooperative, sia che ad esse si applichi la disciplina delle società per azioni, sia che si applichi quella delle società a responsabilità limitata.
Precisamente, quest’ultimo articolo disciplina le funzioni del presidente, del comitato esecutivo e dell’amministratore delegato (che può essere anche più di uno) che il consiglio di amministrazione della società per azioni può nominare al suo interno. Pertanto, questa norma è applicabile in concreto solo alle Srl che gestiscono attività imprenditoriali di media e grande dimensione per fatturato, numero di occupati e complessità dell’articolazione organizzativa, altrimenti i costi del mantenimento di queste articolazioni dell’organo amministrativo non si giustificherebbero.
L’art. 2381 c.c. dispone che, salvo diversa disposizione dello statuto, il presidente ha il potere di convocare il consiglio di amministrazione, di fissarne l’ordine del giorno e di coordinarne i lavori ed ha l’obbligo di fornire ai suoi componenti adeguate informazioni sulle materie da trattare (1° comma).
Se lo statuto o una deliberazione dell’assemblea dei soci lo consentono, il consiglio di amministrazione (CdA) può delegare alcune sue attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni suoi componenti oppure direttamente ad uno o più dei suoi componenti (amministratore/i o consigliere/i delegato/i).
Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio delle deleghe così conferite e può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Inoltre, sempre il CdA, sulla base delle informazioni ricevute, deve valutare l’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società e, se e quando elaborati, deve esaminare i piani strategici, industriali e finanziari della società e, sulla base della relazione degli organi delegati, valutare il generale andamento della gestione di essa (2° e 3° comma).
Come si nota agevolmente, quest’obbligo degli amministratori di una società di capitali si limita alla valutazione dell’adeguatezza dell’assetto organizzativo amministrativo e contabile dell’impresa[2] e non riguarda il ben più esteso dovere di “di istituire un assetto […] adeguato alla natura ed alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa” che sarà previsto dal nuovo 2° comma dell’art. 2086 c.c. che sarà introdotto dall’art. 375 del Codice delle crisi di impresa.
Non possono essere delegate dal CdA le attribuzioni indicate negli artt. 2420-ter (la decisione di emettere obbligazioni convertibili in azioni), 2423 (la redazione del bilancio), 2443 (l’aumento del capitale sociale), 2446 (la riduzione del capitale sociale per perdite), 2447 (l’adozione dei provvedimenti obbligatori nel caso di riduzione del capitale sociale per perdite al di sotto del limite legale), 2501-ter (la redazione del progetto di fusione) e 2506-bis (la redazione del progetto di scissione della società) del Codice Civile (4° comma).
Il 5° comma dell’art. 2381 c.c. prevede che gli organi delegati hanno l’obbligo di curare, cioè di fare in modo che “l’assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa”. Come si vede, quest’obbligo è equivalente a quello previsto nel 2° comma dell’art. 2086 c.c., fatta eccezione per ciò che riguarda la rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa che però un assetto aziendale adeguato dovrebbe logicamente assicurare.
Pertanto, da quanto detto finora si ricava che
- l’art. 2381 c.c. prevede l’obbligo di adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’impresa per le sole società per azioni (e per le società cooperative o consortili a cui si applicano le norme sulle SpA);
- il nuovo 5° comma dell’art. 2475 c.c. lo estende alle società a responsabilità limitata (ed alle società cooperative o consortili a cui si applicano le norme sulle Srl) ed
- il nuovo 2° comma dell’art. 2086 c.c. lo estende a tutte le altre società, cioè alle società di persone ed alle società consortili che adottano le forme delle società di persone (società in nome collettivo o in accomandita semplice);
- sono e resteranno escluse le società semplici perché non possono esercitare attività commerciali, cioè di impresa, caratteristica che, come abbiamo visto, è espressamente prevista dal futuro nuovo 2° comma dell’art. 2086 c.c.
Gli organi amministrativi delegati dal CdA hanno anche l’obbligo di riferire al consiglio di amministrazione o al collegio sindacale (o al sindaco unico o al revisore unico delle Srl o al sindaco unico delle cooperative a cui si applica la disciplina delle Srl), con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni e caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate (sempre 5° comma dell’art. 2381 c.c.).
Infine, gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato, per cui ognuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio di amministrazione siano fornite informazioni relative a qualsiasi aspetto della gestione della società (6° comma).
***
[1] Il 1° comma dell’art. 2086 c.c. resta invariato nello stabilire il potere di direzione dell’impresa da parte dell’imprenditore e la dipendenza gerarchica nei suoi confronti dei collaboratori.
[2] A cui dovrebbero seguire provvedimenti conseguenti se gli amministratori ne ravvisano l’inadeguatezza. Provvedimenti che, però, non sono previsti come obbligatori dall’art. 2381, 3° comma, c.c.
Gianfranco Visconti
27 febbraio 2019