La cartella di pagamento è nulla se l’amministrazione non tiene conto delle giustificazioni del contribuente e della richiesta di disapplicazione degli studi di settore. Infatti è il contraddittorio che deve considerarsi alla base dell’accertamento standardizzato e da cui possono emergere degli elementi validi ai fini probatori. E’ quanto sostiene la Cassazione in una recente sentenza con la quale affronta il tema concernente l’accertamento basato sui parametri o studi di settore e l’osservanza del principio del contraddittorio
La cartella di pagamento è nulla se l’amministrazione non tiene conto delle giustificazioni del contribuente e della richiesta di disapplicazione degli studi di settore.
Infatti è il contraddittorio che deve considerarsi alla base dell’accertamento standardizzato e da cui possono emergere degli elementi validi ai fini probatori (Cass. n. 3762/2019).
La recente decisione affronta il tema concernente l’accertamento basato sui parametri o studi di settore e l’osservanza del principio del contraddittorio.
Il tema del contraddittorio endoprocedimentale è senza dubbio oggetto di dibattito sia dottrinale che della giurisprudenza e, nonostante i casi affrontati siano di diversa natura, non si è pervenuti da una risoluzione definitiva della questione.
Sarebbe auspicabile una rivisitazione della normativa da parte del legislatore, anche in ottemperanza del riconoscimento del principio del contraddittorio da parte della Corte di Giustizia Europea.
Contraddittorio
Il principio generale del contraddittorio endoprocedimentale, ovvero il confronto tra Amministrazione e contribuente, implica che il soggetto destinatario degli effetti di un atto possa essere ascolta