Il GIP può emettere due decreti di sequestro diretto e per equivalente nei confronti rispettivamente della società e degli imputati. Orbene, quando si può procedere al sequestro funzionale alla confisca per equivalente del patrimonio della persona fisica imputato? Quando è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto della persona giuridica? Il sequestro per equivalente può riguardare qualsivoglia bene afferente al patrimonio dell’autore del reato? Il venir meno della pretesa fiscale, ossia del tributo e dei rispettivi interessi dovuti, per effetto del processo tributario determina la caducazione della misura cautelare penale?
Il GIP può emettere due decreti di sequestro diretto e per equivalente nei confronti rispettivamente della società e degli imputati.
Orbene, quando si può procedere al sequestro funzionale alla confisca per equivalente del patrimonio della persona fisica imputato?
Quando è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta del profitto della persona giuridica?
Il sequestro per equivalente può riguardare qualsivoglia bene afferente al patrimonio dell’autore del reato?
Il venir meno della pretesa fiscale, ossia del tributo e dei rispettivi interessi dovuti, per effetto del processo tributario determina la caducazione della misura cautelare penale?
Sequestro preventivo diretto oppure per equivalente
Il sequestro preventivo è una misura cautelare reale, diretto[1] oppure per equivalente[2], disposta per garantire la successiva confisca del prezzo o del profitto[3] del reato, ossia del vantaggio patrimoniale derivato dalla condotta illecita.
Al fine di quantificare tale valore, occorre tenere conto anche del mancato pagamento degli interessi e delle sanzioni dovute in seguito all’accertamento tributario.
I giudici tributari possono incidere sulla permanenza delle misure preventive penali
La misura cautelare è direttamente connessa alla pretesa fiscale, corrispondente cioè al mancato versamento delle imposte da parte del contribuente.
Ne consegue così che nell’ipotesi in cui tale pretesa sia annullata, viene meno il presupposto per la misura cautelare (Corte di Cassazione sentenza n. 10416, depositata il 7 marzo 2018).
In occasione della commissione di un reato tributario, l’applicazione della misura cautelare reale risponde all’esigenza di congelare il beneficio economico, in termini di profitto o di prezzo del delitto, conseguito dal reo.
Tuttavia, il venir meno della pretesa fiscale, ossia del tributo e dei rispettivi interessi dovuti, determina la caducazione della misura cautelare.
A precisarlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 10416, depositata il 7 marzo 2018.[4]
In tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente (es. del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte), va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell’Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, con la conseguenza che lo stesso non è configurabile, e non è quindi possibile disporre o mantenere il sequestro funzionale all’ablazione, in caso di annullamento della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria, con sentenza anche non definitiva, e di correlato provvedimento di “sgravio” da parte dell’Amministrazione finanziaria”.[5]
Il principio del “doppio binario” – in forza del quale le determinazioni assunte in sede amministrativa non sono vincolanti in sede penale – «trova applicazione in relazione alla sussistenza degli elementi tipici di questo o quell’illecito penale tributario, a non relativamente alla determinazione del profitto del reato, laddove il creditore […], a seguito del pagamento di quanto dovuto dal contribuente, dichiari di non aver più nulla da pretendere dal contribuente medesimo».
In tema di reati tributari, il profitto del reato oggetto del sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente – costituito dal risparmio economico derivante dalla sottrazione degli importi evasi alla loro destinazione fiscale – rimane inalterato nella ipotesi di sospensione della esecutività della cartella esattoriale da parte della commissione tributaria (Cassazione Sez. 3, n. 9578 del 17/01/2013)[6].
Pagamento integrale
Il pagamento integrale degli importi richiesti dall’Amministrazione finanziaria con riguardo a tutte le annualità in contestazione, è considerato come «elemento necessariamente ostativo alla possibilità di procedere alla confisca di quello che […] è ritenuto essere il profitto del reato e, per l’effetto, al sequestro finalizzato alla confisca».
Com’è noto, l’art. 12-bis, comma 2, d.lgs. n. 74/2000 dispone quanto segue: «La confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all’erario anche in presenza di sequestro. Nel caso di mancato versamento la conf