La legge di Bilancio 2019 concede nuovamente la possibilità, per coloro che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017
Rivalutazione dei beni d’impresa
La legge di Bilancio 2019 concede nuovamente la possibilità, per coloro che non adottano i principi contabili internazionali nella redazione del bilancio, anche in deroga all’articolo 2426 del codice civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia, di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività di impresa, risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2017.
La legge di Bilancio 2019, veicolata nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, pubblicata sul S.O. n. 62/L alla G.U. n. 302, del 31 dicembre 2018, all’art. 1, dai commi 940 a 950, prevede la possibilità di rivalutare i beni di impresa e le partecipazioni con riferimento alla imprese che non adottano i principi contabili internazionali, nella redazione del bilancio.
Contemporaneamente alla rivalutazione, è consentito effettuare l’affrancamento del saldo attivo, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell’Irap e di eventuali addizionali.
I beni che possono formare oggetto di rivalutazione
La legge di Bilancio 2019 prevede che possono formare oggetto di rivalutazione i beni d’impresa, con esclusione degli immobili alla cui produzione e al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa, nonché le partecipazioni in società controllate e collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, costituenti immobilizzazioni.
La rivalutazione dei beni di impresa è applicabile:
- alle immobilizzazioni materiali ammortizzabili e non ammortizzabili. Il riferimento è agli immobili, ai beni mobili iscritti in pubblici registri, agli impianti e i macchinari, alle attrezzature industriali e commerciali;
- alle immobilizzazioni immateriali, costituite da beni consistenti in diritti giuridicamente tutelati. Tra questi rientrano, per esempio, i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell’ingegno, i diritti di concessione, le licenze, i marchi, il know-how e altri diritti simili iscritti nell’attivo del bilancio ovvero, ancorché non più iscritti in quanto interamente ammortizzati, che siano ancora tutelati ai sensi delle vigenti disposizioni normative;
- le partecipazioni, costituenti immobilizzazioni finanziarie, in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile.
Per converso, come indicato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 14/E/2017 (che si riferiva alla rivalutazione contenuta nella legge di Bilancio 2017 ma sostanzialmente identica a quella oggetto del presente commento, con i periodi temporali differenti) non possono formare oggetto di rivalutazione invece:
- i beni materiali e immateriali alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività d’impresa (materie prime, merci, prodotti finiti, etc.). Sono esclusi tutti i beni merce, nonostante la norma si limiti a prevedere l’esclusione solo con riferimento alla categor