Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie ha abrogato la disposizione che prevedeva per le A.S.D., in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a mille euro, la decadenza dal regime di favore. Perciò la violazione di tale onere comporta, attualmente, per le Asd la “sola” sanzione “residuale” che va da 250 a 2.000 euro. Tale modifica normativa suscita la problematica dell’applicabilità del “favor rei” alle infrazioni già constatate
Il decreto di riforma delle sanzioni tributarie (D.Lgs. 158/2015) ha abrogato, all’art. 19, con decorrenza dal 1 gennaio 2016, la disposizione (comma 5, art. 25, della Legge 133/1999) che prevedeva per le Asd, in caso di mancato rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità di incassi e pagamenti superiori a mille euro (516 euro fino al 31 dicembre 2014), la decadenza[1] dal regime di favore di cui alla legge 398/1991.
Perciò la violazione di tale onere comporta, attualmente, per le Asd la “sola” sanzione prevista dall’articolo 11 del D.Lgs. 471/97, vale a dire quella “residuale” che va da 250 a 2.000 euro. Tale modifica normativa suscita la problematica dell’applicabilità del “favor rei” alle infrazioni già constatate.
Gli Uffici devono procedere ad annullare, in mediazione o in conciliazione, i maggiori importi accertati determinati sulla base della supposta decadenza dal regime agevolato, richiedendo la sola sanzione residuale? Se il contenzioso è ancora pendente, viene automaticamente meno il disconoscimento del regime fiscale previsto per le associazioni sportive dilettantistiche dalla L. 398/91: l’unica sanzione applicabile è quella fissa dell’art. 11 del DLgs. 471/97 che può variare da un importo minimo di euro 250,00 a un massimo di euro 2.000,00? Il principio del favor rei si applica anche all’abrogazione dell’articolo 25, comma 5, della L. 133 del 1999? Si applica anche ai giudizi in corso?
Regime agevolativo
La legge n. 398/1991 prevede “modalità di determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA nonché previsioni di favore in materia di adempimenti contabili, di certificazione dei corrispettivi e dichiarativi”.
Per coloro che hanno optato per tale regime agevolativo il reddito viene determinato tramite l’applicazione “all’ammontare dei proventi conseguiti nell’esercizio di attività commerciali il coefficiente di redditività nella misura del 3 per cento, ed aggiungendo l’intero importo delle plusvalenze patrimoniali”.
Le società sportive dilettantistiche, in ragione della loro natura commerciale, devono applicare il coefficiente di redditività del 3 per cento su tutti i proventi e componenti positivi che concorrono alla formazione del reddito complessivo ex art. 81 de T.U.I.R. (fatta eccezione per le plusvalenze patrimoniali).
Ai fini fiscali, le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno aderito al regime agevolato previsto dalla legge n. 398/1991 sono esonerate:
– “dagli obblighi di tenuta delle scritture contabili prescritte dagli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600”;
– “dagli obblighi di cui al titolo II del DPR n. 633 del 1972”, in particolare, dall’obbligo di fatturazione (fatta eccezione per le prestazioni di sponsorizzazione, per