L’istituto processuale del c.d. giudicato interno o endoprocessuale è espressamente disciplinato dall’art. 56, D.Lgs. n. 546/1992 che così recita: “Le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza della Commissione tributaria provinciale che non sono specificatamente riproposte in appello s’intendono rinunciate”.
Il riferimento all’esistenza di un giudicato interno vuol significare che le questioni già giudicate non possono essere oggetto di un nuovo giudizio all’interno del medesimo procedimento.
Esso è finalizzato all’eliminazione, sotto il profilo dell’interesse pubblico, dell’incertezza delle situazioni giuridiche nonché alla necessità della stabilità delle decisioni Il giudicato interno attiene all’esistenza di un presupposto processuale ovvero trattasi di un accertamento sul regolare e non esaurito svolgimento del processo
Giudicato interno
Il giudicato interno è la preclusione processuale derivante dalla mancata riproposizione nelle forme processuali previste,in modo chiaro e specifico, in sede di gravame, delle questioni (es. nullità della notifica dell’avviso d’accertamento) ed eccezioni (es. eccezione di merito di prescrizione, eccezione di merito di compensazione) rigettate, non esaminate o assorbite dal giudice adito.
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del co