L’annullamento della pretesa impositiva ottenuto da uno dei condebitori esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti inerti in quanto tale annullamento investe l’atto impositivo che, pur se notificato a tutti i condebitori, rimane unico
Con l’ordinanza n. 13930 del 31 maggio 2018, la Corte di Cassazione ha confermato il principio secondo cui: “In tema di limiti soggettivi del giudicato tributario, ove, in presenza di più coobbligati solidali, uno solo di essi impugni l’avviso di accertamento, mentre la sentenza che respinga il ricorso non ha effetti nei confronti degli altri, ex art. 1306, comma 1, c.c., al contrario la pronuncia favorevole, con la quale venga annullato, anche parzialmente, l’unico atto impositivo, esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori cui lo stesso sia stato notificato, poiché il processo tributario è di natura costitutiva e volto all’annullamento di atti autoritativi e, pertanto, di essa potrà giovarsi anche il condebitore rimasto processualmente inerte per opporsi alla pretesa di pagamento (Cass. n. 3204 del 2018; Cass. n. 16560 del 2017)”.
Brevi note
L’annullamento della pretesa impositiva ottenuto da uno dei condebitori esplica i suoi effetti verso tutti i condebitori rimasti inerti, in quanto tale annullamento investe l’atto impositivo, che pur se notificato a tutti i condebitori, rimane unico.
È questo il principio di fondo che emerge dalla lettura delle diverse pronunce della Corte di Cassazione (vedasi, fra le altre, ord. n. 3204 del 9 febbraio 2018[1]).
Il principio espresso dai massimi giudici nella sentenza che si annota ha trovato un ulteriore conferma nella recente sentenza della Corte di Cassazione n. 9210 del 13 aprile 2018.
Per la Corte è rilevante il principio di cui all’art. 1306 del codice civile, secondo cui i condebitori possono opporre al creditore la sentenza pronunziata tra il creditore stesso ed un