Sospensione di contributi e premi assicurativi per Ischia: istruzioni INAIL

A seguito degli eventi sismici che hanno colpito Ischia nel 2017 è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e conseguenti versamenti tributari per alcuni comuni maggiormente colpiti. La medesima sospensione è stata prevista con riferimento ai versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Un recente decreto legge ha disposto la sospensione medesima per un ulteriore arco temporale, e cioè dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. L’INAIL chiarisce chi sono i soggetti interessati dalla sospensione e come bisognerà di conseguenza comportarsi in caso di aziende localizzate – o con unità produttive localizzate – nei territori interessati

Sospensione di contributi e premi assicurativi per Ischia: istruzioni INAILA seguito degli eventi sismici che hanno colpito Ischia nel 2017 è stata prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e conseguenti versamenti tributari per alcuni comuni maggiormente colpiti. La medesima sospensione è stata prevista con riferimento ai versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Il recente D.L. n. 109/2018 ha disposto la sospensione medesima per un ulteriore arco temporale, e cioè dal 29 settembre 2018 al 31 dicembre 2020. L’INAIL con Circolare n. 43/2018 chiarisce chi sono i soggetti interessati dalla sospensione e come bisognerà di conseguenza comportarsi in caso di aziende localizzate – o con unità produttive localizzate – nei territori interessati.

Proroga alla sospensione per Ischia

Il Consiglio dei Ministri del 29 agosto 2017 ha dichiarato lo stato di emergenza per i territori di alcuni comuni di Ischia, in conseguenza dell’evento sismico del 21 agosto 2017; in seguito il Decreto MEF del 20 ottobre 2017 ha previsto la sospensione dei termini dei versamenti e degli adempimenti tributari compresi tra il 21 agosto e il 18 dicembre 2017, poi prorogati fino al 30 settembre 2018 da parte della L. n. 172/2017.

A seguito di ciò, il Decreto Legge n. 109 del 28 settembre 2018 ha ulteriormente disciplinato gli interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, dell’isola di Ischia, interessati dagli eventi sismici del 21 agosto 2017, prevedendo la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e versamenti dei premi per l’assicurazione obbligatoria, e la sospensione dei termini per la notifica delle cartelle di pagamento, comprese le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione.

Il Decreto Legge n. 109/2018 con l’articolo 34 ha però disposto anche che nei comuni citati sono sospesi i termini relativi agli adempimenti dei versamenti contributivi, previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo che va dalla data di entrata in vigore del Decreto (29 settembre 2018) e fino al 31 dicembre 2020.

In relazione a quanto anticipato, l’INAIL ha fornito ulteriori istruzioni e delucidazioni con la Circolare n. 43 del 14 novembre 2018, al fine di fornire chiarimenti con riferimento ai soggetti destinatari della sospensione e alle specifiche modalità operative.

Soggetti interessati

La sospensione riguarda i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi regolarmente iscritti all’assicurazione obbligatoria nella gestione industria (come ad esempio le lavorazioni agricole e allevamenti di animali, produzione chimica, di materie plastiche e gomma, costruzioni, siano esse edili, idrauliche o stradali, ecc.), e nella gestione per l’assicurazione contro le malattie e le lesioni causate dall’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

Tale sospensione si applica solamente alle PAT (posizioni assicurative territoriali) con sede nei comuni citati, e per i premi assicurativi rivolti alle attività svolte nei medesimi territori.

Per quanto riguarda le aziende autorizzate all’accentramento delle posizioni contributive, esse potranno sospendere i versamenti dei premi solamente per le unità produttive ubicate nei territori colpiti dal sisma, mentre dovranno regolarmente inviare tutte le denunce annuali e le comunicazioni riferite a unità produttive ubicate altrove; stessa cosa vale per le aziende plurilocalizzate con sede operativa nei territori dei comuni colpiti dagli eventi sismici.

La sospensione

Rientrano all’interno della sospensione:

  • i versamenti relativi alla IV rata dell’autoliquidazione 2017/2018 in scadenza il 16 novembre 2018;
  • il premio di autoliquidazione 2018/2019, in scadenza il prossimo 18 febbraio 2019;
  • il premio di autoliquidazione 2019/2020, in scadenza il 17 febbraio 2020;
  • il pagamento dei premi speciali unitari il cui termine scade tra il 29 settembre 2018 e il 31 dicembre 2020 per alcuni specifici soggetti, che sono ad.es.: soci di cooperative e organismi associativi che svolgono attività di facchinaggio, pescatori, addetti ai laboratori di frangitura e spremitura olive, medici radiologi, tecnici sanitari di radiologia medica e allievi dei corsi esposti all’azione dei raggi X e delle sostanze radioattive, alunni e studenti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statale, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche oppure ad esercitazioni pratiche o di lavoro;
  • le rate mensili in corso alla data del 29 settembre, nell’ambito della rateazione ordinaria concessa dall’Istituto.

Inoltre per espressa previsione normativa di cui al D.L. n. 109/2018, art. 34, II per., i versamenti già effettuati non danno luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria.

La sospensione non si applica invece per eventuali inadempienze che siano antecedenti alla data del 29 settembre 2018, perciò in tali casi ai fini della regolarità contributiva dovrà essere trasmesso l’invito a regolarizzare di cui all’articolo 4 del DM 30 gennaio 2015 in materia di DURC; ovviamente in materia di DURC bisogna anche ricordare che la sospensione dei versamenti previsto dal Decreto Legge citato, rientra nell’ambito applicativo dell’articolo 3, comma 2, del DM 30 gennaio 2015, per cui la regolarità contributiva sussiste nonostante l’effetto della sospensione in esame, in quanto la stessa è disposta da parte di disposizioni legislative.

Oltre ai pagamenti, vengono sospesi anche i relativi adempimenti, per cui viene sospeso:

  • il termine per la presentazione delle denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019, in scadenza il 28 febbraio 2019;
  • il termine per la presentazione della denuncia annuale delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2019/2020 in scadenza il 29 febbraio 2020;
  • i termini per la presentazione delle denunce periodiche riguardanti i premi speciali unitari già segnalati.

La domanda di sospensione

Per effettuare la sospensione i soggetti interessati dovranno inviare via PEC alla sede INAIL competente per territorio un’apposita domanda utilizzando il modello contenente la domanda di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei premi assicurativi allegato alla Circolare n. 43/2018.

Proprio allo scopo di garantire tale sospensione, è prevista la predisposizione di un codice agevolazione per datori di lavoro privati e autonomi – il codice di agevolazione 183 – che le sedi dovranno inserire sulle PAT interessate.

Gli adempimenti riprenderanno quindi regolarmente a partire dal 31 gennaio 2021, quando dovrà essere effettuato il versamento in unica soluzione dei premi sospesi dal 29 agosto 2018 al 31 dicembre 2020. Entro il 31 gennaio 2021 dovrà inoltre essere riavviato il piano di ammortamento e tutte le rate sospese, che dovranno essere versate in unica soluzione.

A decorrere dal mese di febbraio 2021 dovrà essere inoltre versata la prima delle 60 rate mensili, ed entro il 28 febbraio 2021 dovranno essere presentate le denunce annuali delle retribuzioni per l’autoliquidazione 2018/2019 e per l’autoliquidazione 2019/2020.

Antonella Madia

26 novembre 2018