I nuovi requisiti pensionistici dal prossimo 1 gennaio 2019

Adeguati i requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. A decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 5 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità. Vediamo quindi nel dettaglio a quale età è possibile andare in pensione dal 1° gennaio 2019, e quanti contributi bisogna maturare

I nuovi requisiti pensionistici dal 1° gennaio 2019In attuazione di quanto disposto dall’art. 12, co. 12-bis del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122/2010, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 12.12.2017 il D.D. (MEF-MLPS) del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita. Tale decreto ha stabilito che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici sono ulteriormente incrementati di 5 mesi e i valori di somma di età anagrafica e di anzianità contributiva di cui alla Tabella B allegata alla L. 243/2004, e successive modificazioni, sono ulteriormente incrementati di 0,4 unità. Vediamo quindi nel dettaglio a quale età è possibile andare in pensione dal 1° gennaio 2019, e quanti contributi bisogna maturare.

Pensioni e ultime modifiche

Un argomento molto discusso da qualche mese a questa parte è senza dubbio il capitolo “previdenza”, ed in particolare i requisiti minimi da raggiungere per poter finalmente collocarsi a riposo e ricevere così il meritato trattamento pensionistico. Purtroppo, con il susseguirsi delle norme che investono tale ambito e l’evoluzione del mercato del lavoro, gli italiani si trovano spesso a dover fare i conti con “nuovi” incrementi pensionistici.

L’artefice principale che sta alla base di tali aumenti, che ne ha delineato per l’appunto la “tabella di marcia” fino al 2050 (allorquando saremo destinati ad andare in pensione a 70 anni!), è la manovra “Salva-Italia” (D.L. n. 201/2011, convertita poi in L. n. 214/2011).

L’ex governo tecnico guidato da Mario Monti ha completamente rivisitato il sistema previdenziale italiano, innalzando i requisiti pensionistici (sia contributivi che anagrafici) per uomini e donne, tenendo conto di un meccanismo chiamato “speranza di vita”. Tale automatismo, in sostanza, tiene conto appunto della speranza di vita degli italiani nel tempo e viene stimata dal nostro principale ente di statistica nazionale, ossia l’Istat.

Dunque, sulla base dell’ultimo scenario demografico stimato dall’Istat (anno 2011), sino al 2050, è stata redatta la tabella dei requisiti da possedere per andare in pensione, che aumentano ogni biennio.

Prima ancora di illustrare come i predetti incrementi si inseriscono nel vigente contesto previdenziale, si ricorda che attualmente l’INPS permette ai cittadini di andare in pensione chiedendo la pensione di vecchiaia, oppure la pensione anticipata. La prima è legata all’età anagrafica, mentre la seconda è subordinata al raggiungimento di un determinato numero di anni contributivi a prescindere dall’età anagrafica.

Pensione di vecchiaia

La pensione di vecchiaia è quella prestazione pensionistica erogata dall’Assicurazione generale obbligatoria (Ago), dai fondi ad essa sostitutivi, esclusivi o esonerativi nonché dalla Gestione Separata dell’INPS al compimento di una determinata età anagrafica unitamente al possesso, di regola, di almeno 20 anni di contributi. Dal 1° gennaio 2012, la c.d. “Manovra Salva-Italia” (art. 24 del D.L. 201/2011, convertito, con modificazioni, dalla L. 214/2011), ha previsto un innalzamento graduale dei requisiti anagrafici con l’obiettivo di parificare l’età pensionabile tra uomini e donne entro il 2018.

Dunque, per effetto del decreto direttoriale su citato – per il biennio 2019-2020 (periodo inteso come “01.01.2019 – 31.12.2020”) – sia uomini che donne potranno accedere alla pensione di vecchiaia con un ritardo di 5 mesi. Ciò significa che il requisito anagrafico passerà (indistintamente sia per uomini che per donne) da 66 anni e 7 mesi a 67 anni.

Per quanto riguarda, invece, la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo – ossia i lavoratori per i quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 – il requisito anagrafico passa da 70 anni e 7 mesi a 71 anni. Possono accedere a quest’ultima opzione i lavoratori che hanno una pensione inferiore a 1,5 volte l’importo della pensione sociale e maturino almeno 5 anni di contribuzione effettiva.

Pensione anticipata

Passando alla pensione anticipata, come accennato, essa può essere raggiunta al perfezionamento del solo requisito contributivo indipendentemente dall’età anagrafica del beneficiario e viene erogata nei confronti dei lavoratori iscritti: all’assicurazione generale obbligatoria, alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti) ai fondi sostitutivi, esonerativi ed esclusivi della stessa nonché agli iscritti presso la Gestione Separata dell’INPS (cioè verso la generalità dei lavoratori dipendenti del settore privato o pubblico nonché dei lavoratori autonomi).

Come per la pensione di vecchiaia, anche la pensione anticipata ha subìto gli adeguamenti della speranza di vita stimata dall’Istat; pertanto, per il biennio 2019-2020, la pensione anticipata può essere chiesta solamente al raggiungimento dei seguenti requisiti:

  • 43 anni e 3 mesi per gli uomini;
  • e 42 anni e 3 mesi per le donne.

Per chi vedrà calcolarsi la pensione in base al “sistema contributivo” è possibile derogare ai requisiti pensionistici ordinari mediante la c.d. pensione anticipata contributiva. L’accesso a tale forma pensionistica è riservato: a chi ha versato almeno 20 anni di contribuzione “effettiva” e a chi maturerà una pensione mensile non inferiore a 2,8 volte l’importo mensile dell’assegno sociale (453 euro per il 2018). Per questi ultimi, il requisito anagrafico è passato da 63 anni e 7 mesi a 64 anni, a decorrere dal 1° gennaio 2019.

Anche i c.d. lavoratori precoci – disciplinati dall’art. 1, co. 199 della L. 232/2016 – risentiranno dell’adeguamento degli incrementi della speranza di vita, poiché il requisito contributivo passerà, dal 1° gennaio 2019, da 41 anni a 41 anni e 5 mesi.

Pensionati esclusi dall’aumento dei requisiti

Non risentiranno invece di alcun aumento dei requisiti pensionistici i lavoratori addetti a mansioni gravose e usuranti (D.Lgs. n. 67/2011). Stiamo parlando, in particolare, di lavoratori dipendenti che hanno svolto, per almeno sette anni negli ultimi dieci antecedenti al pensionamento, una delle seguenti 15 attività considerate “gravose”:

  • operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
  • conduttori di gru e di apparecchi di sollevamento, conduttori di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
  • conciatori di pelli e di pellicce;
  • conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
  • conduttori di mezzi pesanti e camion;
  • professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
  • addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
  • insegnanti di scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
  • facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati;
  • personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia di uffici ed esercizi commerciali, nei servizi di alloggio e nelle navi;
  • operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
  • operai nell’agricoltura, zootecnica e pesca;
  • pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
  • siderurgici di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi tra i lavori usuranti di cui al D.Lgs. n. 67/2011;
  • marittimi imbarcanti a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne.

Tali categorie di lavoratori, infatti, usufruiranno della sospensione dell’adeguamento alla speranza di vita nel biennio 2019-2020, come previsto dall’art. 1, co. 147 della L. 205/2017. L’anticipo pensionistico, in tal caso, è garantito a chi ha un’età anagrafica di 66 anni e 7 mesi e abbia maturato almeno 30 anni di contributi.

Quota 100

Quanto descritto finora rappresenta la serie di possibilità per poter accedere al trattamento pensionistico. A tali opzioni si aggiungono quelle che il governo intende introdurre con la prossima Legge di Bilancio: ed in particolare la “quota 100” e l’”opzione donna”.

Ma cosa s’intende con la locuzione “quota 100”?

Si tratta di una nuova uscita anticipata dal lavoro (anticipata rispetto all’ordinaria pensione di vecchiaia o anticipata), raggiungibile allorquando la somma dell’età anagrafica dei lavoratori e gli anni di contributi versati è almeno pari a 100.

Quindi, se per esempio un lavoratore avesse maturato 39 anni di contributi, potrebbe andare in pensione già a 61 anni? La risposta è negativa. Per poter usufruire della nuova flessibilità in uscita, è necessario (in base alle ultime indiscrezioni governative) maturare un’età minima. Infatti, per chiedere la quota 100 bisogna aver maturato almeno 62 anni di età insieme ad almeno 38 anni di contributi. Non è dunque possibile calcolare la quota 100 a qualsiasi età, ma è necessario comunque avere almeno 62 anni.

Quindi, se ad esempio un lavoratore ha 63 anni e 37 di contributi dovrà aspettare un altro anno prima di ritirarsi dal lavoro. Le quote saranno le seguenti:

  • 62+38 (quota 100);
  • 63+38 (quota 101);
  • 64+38 (quota 102) e via dicendo.

Opzione donna

L’”Opzione donna”, invece, è una misura introdotta dall’art. 1, comma 9 dalla L. 23 agosto 2004, n. 243 (Legge Maroni), che consente alle lavoratrici – sia autonome che subordinate – di andare in pensione in maniera anticipata rispetto ai trattamenti previdenziali ordinari, ossia la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata. Inizialmente il governo aveva riconosciuto l’opzione donna in misura sperimentale fino al 31 dicembre 2015, successivamente prorogata – sia per il 2016 che per il 2017 – rispettivamente dall’art. 1, comma 281 della L. 208/2015 (Legge di Stabilità 2016) e dall’art. 1, comma 222 della L. n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017).

Tali disposizioni normative hanno inteso ampliare l’ambito di applicazione dell’opzione donna per coloro che avessero maturato gli specifici requisiti previsti dalla legge entro il 31 dicembre 2015 (cfr. INPS, Messaggio n. 1182/2017). Dunque, dopo lo stop di quest’anno – la Legge di Bilancio 2018 non ha previsto alcuna proroga per il 2018 – torna nuovamente l’opzione donna. Per poter accedere a tale strumento, le lavoratrici dovranno maturare gli stessi requisiti previsti dalla legge su riportata, entro il 31 dicembre 2015.

Quindi, l’anticipo pensionistico è riservato unicamente:

  • alle lavoratrici dipendenti di età pari o superiore a 57 anni;
  • alle lavoratrici autonome di età pari o superiore a 58 anni;

che abbiano maturato 35 anni di contributi. Sul punto, però, il governo deve ancora decidere se gli anni contributivi debbano essere aumentati di 1 o 2 anni, incrementando il requisito contributivo a 36 o 37 anni.

Ai fini del computo della contribuzione utile per il perfezionamento dei 35 anni, occorre prendere in considerazione i contributi accreditati a qualsiasi titolo (es. obbligatori, da riscatto e/o da ricongiunzione, volontari, figurativi), con esclusione di quelli accreditati per malattia e disoccupazione.

L’opzione donna, tuttavia, presenta alcuni limiti che potrebbero disincentivare le lavoratrici a protendere per tale meccanismo di pensionamento: uno su tutti è sicuramente il meccanismo di calcolo, che è quello contributivo, di cui al D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 180 (in genere più penalizzante rispetto al sistema retributivo); altro fattore da considerare per chi intendesse accedere all’opzione donna è la decorrenza del primo assegno pensionistico, in quanto tale tipologia di prestazione soggiace ancora alla c.d. finestra mobile (cfr. INPS, Circolare n. 53/2011), che prevede un meccanismo in base al quale l’erogazione avviene:

  • dopo 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti per le dipendenti;
  • ovvero, dopo 18 mesi per le autonome.

Antonella Madia

29 novembre 2018