Pensioni: i requisiti di accesso dal 2019

Il tema pensioni è sempre più un dedalo di norme e dati estremamente diversi e difficilmente comprensibili, al punto che, in base ai requisiti o alla categoria di soggetti, essi possono cambiare, spingendo più o meno lontano l’avvicinamento dell’età pensionabile. A ciò fa fronte l’INPS, con una recente circolare che chiarisce quando sarà possibile andare in pensione a partire dall’anno 2019

Il tema pensioni è sempre più un dedalo di norme e dati estremamente diversi e difficilmente comprensibili, al punto che in base ai requisiti o alla categoria di soggetti essi possono cambiare, spingendo più o meno lontano l’avvicinamento dell’età pensionabile. A ciò fa fronte l’INPS, con Circolare n. 62/2018, che chiarisce quando sarà possibile andare in pensione a partire dall’anno 2019.

Allontanamento dell’età pensionabile

A partire dal primo gennaio 2019 entrerà a regime un ulteriore cambiamento dei requisiti anagrafici previsti per il pensionamento, in accordo con quanto previsto dal Decreto Direttoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze adottato di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 dicembre 2017, recante disposizioni in materia di adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento agli incrementi della speranza di vita.

Sulla base di quanto detto, è possibile affermare che a partire dal prossimo 1° gennaio 2019 saranno incrementati i requisiti di accesso ai trattamenti pensionistici, e per tale ragione anche l’INPS ha dovuto fornire istruzioni in merito a tale ulteriore allungamento del momento di accesso al pensionamento, con Circolare n. 62/2018.

Pensione di vecchiaia

Allo scopo di meglio chiarire l’argomento e nel contempo fornire un quadro completo, è necessario entrare nel merito delle casistiche più importanti. In particolare, per quanto concerne la pensione di vecchiaia, si ricorda che essa riguarda i soggetti iscritti all’AGO oppure ai fondi sostitutivi, esclusivi o esonerativi della medesima ovvero ancora alla Gestione Separata INPS, e che spetta al compimento dell’età anagrafica, avendo però almeno 20 anni di contributi. In considerazione di quanto appena detto, i soggetti iscritti all’AGO e alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, così come alla Gestione Separata:

  • potranno accedere all’età pensionabile – nell’intervallo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020 – all’età di 67 anni;

mentre dal primo gennaio 2021 l’età dovrà essere adeguata alla speranza di vita.

Pensione anticipata

Nel caso della pensione anticipata, è invece possibile accedere al trattamento pensionistico pur non essendo in possesso dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia, purché si abbia un numero tale di contributi abbastanza elevato da poter ottenere la pensione.

Ciò significa che pur non avendo raggiunto i requisiti anagrafici, il soggetto che abbia raggiunto l’età contributiva stabilita, potrà comunque accedere al trattamento pensionistico in ragione della quantità di contributi versati, tali che, dal primo gennaio 2019 al 31 dicembre 2020 sarà possibile andare in pensione

  • con 43 anni e 3 mesi di contributi (2249 settimane), per i soggetti di sesso maschile;
  • con 42 anni e 3 mesi di contributi (2197 settimane), per i soggetti di sesso femminile.

A partire dal primo gennaio 2021 tali dati dovranno essere adeguati alla speranza di vita, e quindi molto probabilmente verranno nuovamente prolungati.

Si ricorda in tale sede che con riferimento ai soggetti il cui primo accredito contributivo decorre dal primo gennaio 1996, l’accesso alla pensione anticipata è vincolato al rispetto non solo dell’adeguamento all’incremento della speranza di vita ma anche al requisito anagrafico di cui alla L. n. 214/2011, articolo 24 comma 11, che consente l’accesso alla pensione anticipata con almeno 20 anni di contribuzione effettiva e con il requisito del cd. “importo soglia mensile”, che dal primo gennaio 2019 si perfezionerà solamente il raggiungimento dei 64 anni di età.

Lavoratori precoci

Diverso ancora è il caso dei cd. “lavoratori precoci”, cioè quei soggetti che possono accedere alla pensione nonostante il mancato raggiungimento dell’età anagrafica necessaria per il pensionamento. Tali soggetti di solito hanno svolto attività lavorativa prima della maggiore età, arrivando a maturare una determinata età contributiva ad un’età anagrafica relativamente bassa. A seguito delle modifiche effettuate, la disciplina di cui alla L. n. 232/2016, articolo 1, commi 199-205 prevede che il requisito contributivo per poter accedere al trattamento pensionistico è dato da:

  • 41 anni e 5 mesi di contributi, corrispondenti a 2154 settimane;

da partire dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2020.

Lavoratori con sistema delle cd. “quote”

Per i lavoratori per i quali continua a valere il sistema delle quote, sarà invece possibile accedere – per il biennio 2019-2020 – al trattamento pensionistico di anzianità:

  • nel caso di dipendenti pubblici e privati, per i soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva e un’età anagrafica minima di 62 anni fermo restando il raggiungimento di quota 98;
  • nel caso di lavoratori autonomi iscritti all’INPS, per i soggetti con almeno 35 anni di anzianità contributiva e un’età anagrafica minima di 63 anni fermo restando il raggiungimento di quota 99.

Pensionamento del personale della difesa, sicurezza e vigili del fuoco

La situazione riguardante il pensionamento cambia ulteriormente quando si fa riferimento ai requisiti per l’accesso nel caso del personale appartenente al comparto difesa, sicurezza e Vigili del fuoco, per cui:

  • a partire dal 1° gennaio 2019 sarà effettuato un ulteriore incremento della speranza di vita pari a 5 mesi;

che si applica ai requisiti anagrafici e qualora l’accesso al pensionamento avvenga a prescindere dall’età, tale incremento si applicherà al requisito contributivo previsto per il trattamento pensionistico.

Antonella Madia

14 aprile 2018