Entro la data del 30/11/2018 deve essere effettuato anche il versamento del secondo acconto relativo all’anno 2018 dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS. L’obbligo riguarderà artigiani, commercianti, collaboratori familiari, soci di srl, socio di srl uni-personale, soci accomandatari di sas, soci di snc, soci di srl trasparenti, affittacamere ecc.
Premessa generale
Entro la data del 30/11/2018 va effettuato il versamento del secondo acconto relativo all’anno 2018 dei contributi dovuti dagli iscritti alla Gestione IVS e dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata INPS.
I soggetti obbligati all’adempimento
L’obbligo riguarda i seguenti soggetti: artigiani, commercianti, collaboratori familiari, soci di srl, socio di srl uni-personale, soci accomandatari di sas, soci di snc, soci di srl trasparenti, affittacamere ecc.
Si ricorda che l’acconto contributivo è determinato sul totale dei redditi dichiarati nel modello Redditi 2018 (quadri RG, RF, RH, LM secondo le regole disposte dalla circolare INPS n. 102-2003 e la circolare INPS 82 del 14 giugno 2018).
Nota: i soggetti che hanno usufruito della “deduzione ACE” (aiuto alla crescita economica) devono assumere per il calcolo la base imponibile al lordo dell’agevolazione. Per i soggetti di cui ai quadri LM (minimi e forfettari) la base imponibile INPS deve essere assunta al lordo dei contributi previdenziali dedotti e si rammenta che per i soci di società srl non in trasparenza fiscale iscritti alla gestione IVS artigiani/commercianti la base imponibile deve includere, oltre al reddito di impresa, anche la quota di reddito corrispondente alla partecipazione nella società srl. Ai fini del calcolo dell’acconto previdenziale occorre considerare invece l’agevolazione relativa alla normativa del super Ammortamento. E’ possibile effettuare il calcolo applicando il “metodo storico “ovvero il “metodo previsionale” ma vi è da segnalare ch |