Il credito d’imposta per i benzinai

di Vito Dulcamare

Pubblicato il 12 marzo 2019

La dichiarazione dei redditi relativi al 2018 vedrà il debutto, nel quadro RU, del credito d’imposta per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti. Analogamente, del nuovo credito si dovrà tener conto anche nella dichiarazione IRAP relativa al 2018, essendo stata introdotta la nuova Sezione XVIII, denominata “Aiuti di Stato”, nel quadro IS, nella quale vanno indicati, come nel caso in questione, anche gli aiuti de minimis riconosciuti in forma automatica. Di seguito, si esaminano i nuovi adempimenti cui saranno chiamati i benzinai in materia di bilancio e di modelli dichiarativi

La dichiarazione dei redditi relativi al 2018 vedrà il debutto, nel quadro RU, del credito d’imposta per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti. Analogamente, del nuovo credito si dovrà tener conto anche nella dichiarazione IRAP relativa al 2018, essendo stata introdotta la nuova Sezione XVIII, denominata “Aiuti di Stato”, nel quadro IS, nella quale vanno indicati, come nel caso in questione, anche gli aiuti de minimis riconosciuti in forma automatica. Di seguito, si esaminano i nuovi adempimenti cui saranno chiamati i benzinai in materia di bilancio e di modelli dichiarativi.

 

Soggetti beneficiari del credito d'imposta per i benzinai

L’art. 1, comma 924, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) prevede che

Agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante spetta un credito d’imposta pari al 50 per cento del totale delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.”

Nell’individuare i soggetti aventi diritto al credito d’imposta, la circolare 30 aprile 2018, n. 8/E, par. 2.2, chiarisce che la disposizione si riferisce “agli esercenti di impianti” in generale – e, dunque, a chiunque, in base ad un legittimo titolo (proprietà, affitto, ecc.), svolge tale attività e sostiene il costo di commissione; in particolare, richiamando quanto “recentemente ribadito dalla Corte Costituzionale nell’ambito di un consolidato indirizzo giurisprudenziale in tema di “benefici, agevolazioni o esenzioni” (si vedano, ad esempio, le sentenze nn. 242 e 264, rispettivamente del 20 novembre e 13 dicembre 2017),” la circolare precisa che “la misura, seppure di stretta interpretazione, si estende alle situazioni di fatto riconducibili alla medesima ratio.

Ergo, il credito d’imposta in commento dovrà altresì riconoscersi a tutti gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di debito o prepagate.”

 

 

Oggetto dell’agevolazione

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta pari al 50% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate, a partire dal 1° luglio 2018, tramite sistemi di pagamento elettronico mediante carte di credito, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del DPR n. 605/1973.

Al riguardo, va rilevato che la risoluzione 14 gennaio 2019, n. 3/E, sembrerebbe limitare il predetto credito alle sole commissioni corrisposte relativamente ai rifornimenti operati a favore dei soggetti passivi IVA per i quali, secondo quanto previsto dall’art. 19-bis1 del DPR 633/1972 e dall’art. 164 TUIR, l’obbligo di tracciabilità è presupposto essenziale per operare la detrazione dell’IVA e la deduzione del costo.

Infatti, la predetta risoluzione prevede espressamente quanto segue:

Considerato che il credito d’imposta in argomento è stato introdotto per agevolare l’utilizzo dei mezzi di pagamento tracciabili previsti ai fini della detraibilità dell’IVA e della deducibilità dei costi, lo stesso spetta per le commissioni addebitate con riferimento alle transazioni per le quali la detraibilità e la deducibilità sono subordinate alle suddette modalità di pagamento”.

A tal proposito, si ritiene c