Con il Decreto Legge n. 119/2018 il Governo ha introdotto le tanto attese “disposizioni in materia di pacificazione fiscale”. Con l’odierno intervento, ci vogliamo occupare in particolare delle disposizioni introdotte dall’articolo 6, aventi ad oggetto la c.d. definizione agevolata delle controversie tributarie
Premessa: l’intervento legislativo
Con il Decreto Legge n. 119, rubricato “Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 247 del 23 ottobre 2018[1], il governo ha introdotto, al Capo I del TITOLO I, le (tanto attese) “disposizioni in materia di pacificazione fiscale”[2]. Con l’odierno intervento, ci vogliamo occupare in particolare delle disposizioni introdotte dall’articolo 6, aventi ad oggetto la c.d. “definizione agevolata delle controversie tributarie”.
Ambito di applicazione
L’articolo 6, al comma 1, del suddetto Decreto Legge consente di definire con modalità agevolate le controversie tributarie, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, in cui è parte l’Agenzia delle Entrate.
Dalla lettura del primo comma sembrerebbero escluse le liti incardinate contro i “concessionari della riscossione”, ovverosia i giudizi pendenti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (soggetto formalmente diverso rispetto all’Agenzia delle Entrate”) come anche le liti avviate nei confronti di Equitalia. Risultano, altresì, escluse dall’ambito di applicazione dell’art. 6 in esame anche le liti instaurate nei confronti dei Comuni (quelle, per esempio, nelle quali si contesta ICI, IMU, TASI), come anche quelle aventi ad oggetto contributi previdenziali ed assistenziali, contributi consortili, oppure ancora violazioni al codice della strada.
L’esclusione delle liti contro i concessionari della riscossione sembrerebbe avvalorata dal fatto che sono definibili in base al citato art. 6 solo le liti aventi ad oggetto atti impostivi, come ad esempio gli avvisi di accertamento.
Le controversie relative ad atti privi di natura impositiva, in quanto finalizzati alla mera liquidazione e riscossione delle somme dovute, come per esempio gli esiti comunicati in base all’art. 36 bis DPR n. 600/1973, sono escluse dalla presente definizione.
Circostanza che ha fatto “storcere il naso” a molti operatori del settore, convinti che proprio il campo degli avvisi bonari, trattandosi di somme auto-dichiarate sia meritevole (come e più di altri) di rientrare nella previsione del Decreto.
E proprio in tal senso si stanno registrando numerosi interventi durante le audizioni in Commissione Finanze al Senato. Occorre, quindi, verificare se in sede di conversione il decreto si allarghi.
Oltre a ciò – ai sensi del comma 5 dell’art. 6 cit. – sono, altresì, escluse dalla definizione in esame le controversie concernenti anche solo in parte le risorse proprie tradizionali dell’Unione europea previste dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE e l’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione, come anche le liti riguardanti le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato.
Legittimazione attiva
Le controversie “pendenti” possono essere definite – ai sensi del comma 1 dell’art. 6 cit. – a