La trattazione del processo tributario avviene, in linea di principio, in camera di consiglio; le parti però ricorrono a quella deroga che consente la trattazione della controversia in pubblica udienza; occorre però che una delle parti ne faccia espressa richiesta con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione
Le modalità di discussione della causa tributaria
La trattazione del processo tributario avviene, in linea di principio, in camera di consiglio; le parti però ricorrono a quella deroga, offerta dall’art. 33 D.Lgs n. 546/1992 che consente la trattazione della controversia in pubblica udienza; occorre però, secondo quanto prescritto dal primo comma dell’art. 33 citato, che una delle parti ne faccia espressa richiesta con apposita istanza da depositare nella segreteria e notificare alle altre parti costituite entro il termine di cui all’art. 32, comma 2 , citato decreto, cioè dieci giorni liberi prima della data fissata per la trattazione.
Sebbene la decorrenza del il termine per chiedere la pubblica udienza sia ancorato alla data di trattazione, nulla impedisce che la suindicata richiesta possa essere formulata da quando la data di discussione è ancora sconosciuta ai contraddittori e quindi sin dal primo atto difensivo formulato, cioè sia nel ricorso/appello sia nelle controdeduzioni/appello incidentale di controparte.
In tale assetto, recita un ruolo fondamentale l’adempimento – da parte della Segreteria della commissione adìta – della disposizione contenuta nell’ art. 31 D.Lgs. n. 546/1992[1] ove è previsto che: «la segreteria dà comunicazione alle parti costituite della data di trattazione almeno trenta giorni liberi prima. Uguale avviso deve essere dato quando la trattazione sia stata rinviata dal presidente in caso di gius