Associazioni sportive e principio di democraticità

L’Agenzia delle entrate ha spiegato il significato attribuibile al principio di democraticità proprio degli enti di tipo associativo. La violazione di tale principio, che può determinarsi in base alle previsioni statutarie, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali all’uopo previste

Principio di democraticità e associazioni sportive

L’Agenzia delle entrate ha spiegato il significato attribuibile al principio di democraticità proprio degli enti di tipo associativo.

La violazione di tale principio, che può determinarsi in base alle previsioni statutarie, determina la decadenza dalle agevolazioni fiscali all’uopo previste.

L’indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 18/E del mese di agosto.

Tale principio intende impedire che un numero limitato di associati assuma il controllo dell’ente di cui fanno parte con la finalità di ottenere benefici personali e quindi utilizzando in maniera distorta tale forma giuridica.

La sussistenza del requisito di democraticità richiede una valutazione, da effettuare di volta in volta, della corrispondenza tra le previsioni dello statuto e le concrete modalità operative dell’associazione sportiva dilettantistica.

L’effettività del rapporto associativo dà luogo alla concreta osservanza del principio di democraticità, come pure le modalità di convocazione delle assemblee e le modalità di verbalizzazione.

Tali modalità costituiscono “indici rilevanti al fine di desumere la reale natura associativa dell’ente e l’effettiva democraticità del sodalizio”.

 

LA CIRCOLARE N. 9/E DEL 24/4/2013

L’indicazione è stata fornita dall’Agenzia delle entrate con la Circolare n. 9/E del 24 aprile 2013.

Tuttavia il documento di prassi in commento non fornisce un’interpretazione eccessivamente rigorosa di tale principio attribuendo rilevanza alla sostanza piuttosto che alla forma.

In particolare

“si può ritenere che l’adozione di forme di convocazione dell’assemblea diverse da quelle tradizionali (ad esempio, invio di e-mail agli associati) o l’occasionale mancato inserimento di un dettagliato elenco dei nomi dei partecipanti nei verbali di assemblea o degli associati nel libro soci non costituiscono, singolarmente considerati, elementi il cui riscontro comporti necessariamente la decadenza dai benefici fiscali qualora, sulla base di una valutazione globale della operatività dell’associazione, risultino posti in essere comportamenti che garantiscano il raggiungimento delle medesime finalità”.

 

La Circolare n. 18/E DELL’1/8/2018

La Circolare n. 18/E fornisce poi degli esempi che danno luogo alla violazione del principio di democraticità. Ciò si verifica qualora l’assemblea venga convocata con modalità non idonee ad informare gli associati delle adunanze e delle decisioni degli organi sociali. 

La violazione si verifica altresì laddove vengano previste quote associative di ammontare diverso in quanto alle stesse corrisponde una diversa posizione del socio in termini di diritti rispetto alla fruizione di determinati bei e servizi.

Il principio di democraticità non viene rispettato neppure nel caso cui si determini la limitazione dell’esercizio del diritto di voto in conseguenza della previsione di categorie di associati privilegiati.

“In tali ipotesi, infatti, ravvisandosi un nesso diretto fra le violazioni poste in essere dall’associazione e la disposizione statutaria concernente la democraticità dell’ente, si ritiene che l’associazione sportiva dilettantistica decada dai benefici subordinati all’osservanza della clausola della democraticità”.  

Il documento di prassi in rassegna non fornisce alcuna indicazione con riferimento alla figura del “socio onorario”. E’ frequente che gli statuti delle associazioni sportive dilettantistiche prevedano tale figura senza però attribuirgli il diritto di voto.

Si pone dunque il problema di comprendere se l’Agenzia delle entrate possa ritenere, in tal caso, violato il principio di democraticità.

Per trovare una soluzione è necessario comprendere la finalità della figura del “socio onorario” che solitamente si caratterizza per aver svolto a livello nazionale l’attività sportiva dell’associazione e quindi è un personaggio molto noto negli ambienti sportivi.

Egli assolve alla funzione di attrarre e fidelizzare i soci dell’associazione facendo leva sul suo passato sportivo di assoluto rispetto.

In buona sostanza pur essendo utilizzata l’espressione socio, in realtà questa figura è “legata” all’associazione da un rapporto di tipo diverso.

 

CONCLUSIONI

Sarebbe dunque più che opportuno prevedere all’interno dello statuto la presenza di questa figura senza utilizzare l’espressione socio, utilizzando ad esempio la seguente clausola

“partecipano altresì alla vita associativa anche i personaggi che si sono distinti nella disciplina sportiva dell’associazione per i particolari meriti sportivi avendo partecipato e vinto competizioni di livello nazionale. In tal modo non sussistono possibilità di equivoco e l’Agenzia delle entrate non dovrebbe considerare tale figura come una categoria specifica di associati ai quali viene negato il diritto di voto. In buona sostanza si evitano così contestazioni circa l’osservanza del principio di democraticità”.

 

Nicola Forte

9 ottobre 2018