Con il Decreto fiscale in corso di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri viene apportata una importante modifica al D.Lgs. n. 151/2015: è soppresso l’obbligo di invio del LUL – Libro Unico del Lavoro – in modalità telematica che sarebbe entrato in vigore il 1° gennaio 2019. Tale disposizione in materia di trasmissione telematica non è stata seguita da alcun Decreto Ministeriale con le disposizioni applicative cosicché si è rimasti in bilico fino all’ultimo momento in attesa di conoscere come e se i datori di lavoro avrebbero avuto l’obbligo dal nuovo anno. Con la definitiva soppressione di questa ulteriore incombenza sarà così possibile mantenere invariate le regole finora attuate.
Con il Decreto Legge fiscale in corso di approvazione da parte del Consiglio dei Ministri viene apportata una importante modifica al D.Lgs. n. 151/2015: è soppresso l’obbligo di invio del LUL – Libro Unico del Lavoro – in modalità telematica che sarebbe entrato in vigore il prossimo 1° gennaio 2019.
Tale disposizione in materia di trasmissione telematica non è stata seguita da alcun Decreto Ministeriale con le disposizioni applicative cosicché si è rimasti in bilico fino all’ultimo momento in attesa di conoscere come e se i datori di lavoro avrebbero avuto l’obbligo dal nuovo anno. Con la definitiva soppressione di questa ulteriore incombenza sarà così possibile mantenere invariate le regole finora attuate.
LUL telematico: le proroghe
Il Libro Unico del Lavoro, introdotto inizialmente con l’articolo 39 del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008, convertito con modificazioni in L. n. 133 del 6 agosto 2008, aveva l’obiettivo di sostituire