Il trattamento fiscale dei dividendi, già abbastanza complesso perché differenziato in ragione dei soggetti percipienti (imprese IRES e non IRES, enti non commerciali, persone fisiche), nonché, per le persone fisiche, dei regimi fiscali adottati e del superamento o meno di determinate soglie di “qualificazione”, è stato oggetto di una revisione ad opera della legge di bilancio 2018
Il trattamento fiscale dei dividendi, già abbastanza complesso perché differenziato in ragione dei soggetti percipienti (imprese IRES e non IRES, enti non commerciali, persone fisiche), nonché, per le persone fisiche, dei regimi fiscali adottati e del superamento o meno di determinate soglie di “qualificazione”, è stato oggetto di una revisione ad opera della legge di bilancio 2018.
In particolare, la legge 27.12.2017, n. 205 ha previsto l’armonizzazione dell’aliquota di tassazione per i dividendi e per le plusvalenze senza più considerare, appunto, la percentuale di partecipazione detenuta in una determinata società.
Tassazione dei dividendi per la persone fisiche
Per quanto riguarda le persone fisiche, per i dividendi formati con utili generati entro il 31.12.2016, la tassazione resta quella ordinaria IRPEF, con le aliquote applicate sul 49,72% dell’ammontare. Limitatamente agli utili “qualificati” del 2017, la percentuale di concorso al reddito è invece pari al 58,14% dell’ammontare.
La medesima percentuale di imponibilità opera per gli utili da partecipazione percepiti da società di persone (in tale ipotesi, il 58,14% dell’ammontare viene suddiviso tra i soci in base al principio di trasparenza ex art. 5 del TUIR).
Sia la normativa riguardante le società di persone che quella avente a oggetto i soggetti IRES (tassazione sul 5% dell’ammontare del dividendo) rimangono immutate.
Relativamente alle persone fisiche, per i dividendi formati con utili generati a partire dal 1° gennaio 2018, è stata estesa la ritenuta a titolo di imposta del 26% a prescindere dall’eventuale superamento della soglia di qualificazione. Tale ritenuta si applica su una base imponibile corrispondente all’intero ammontare del dividendo.
La soglia di qualificazione delle partecipazioni
Le partecipazioni si considerano qualificate quando rappresentano complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società partecipata superiore al:
- 2 % per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
- 20 per cento per le altre partecipazioni;
(ovvero) una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al:
- 5 % per i titoli negoziati in mercati regolamentati;
- 25 % per le altre partecipazioni.
Finora, la natura qualificata o non qualificata delle partecipazioni ha condizionato, per le persone fisiche, la tassazione sia degli utili di capitale percepiti, sia delle plusvalenze (capital gain da cessione delle partecipazioni).
Per effetto delle innovazioni qui commentate, della Legge di Bilancio 2018, come si è detto, a partire dagli utili prodotti nel periodo di imposta successivo a quello chiuso il 31.12.2017, l’eventuale superamento delle soglie di qualificazione non assumerà più rilevanza, in quanto il trattamento fiscale degli utili da partecipazione (genericamente: dividendi) sarà lo stesso (ritenuta a titolo di imposta del 26% sull’intero ammontare del dividendo).
I dividendi qualificati
Per quanto riguarda i dividendi “qualificati” formati con utili generati nei periodi di imposta “pregressi” (rispetto all’applicazione delle nuove regole della legge n. 205/2017), per le persone fisiche, la tassazione avveniva (e ancora avviene, per le annualità “pregresse”) solo su una parte imponibile del dividendo (40%; 49,72%; 58,14%).
In particolare, secondo quanto previsto dal D.M. 26.5.2017, la percentuale di imponibilità del 58,14% si